CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 10262/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione (con rideterminazione nella stessa misura anche delle pene accessorie fallimentari). 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 1.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica della sussistenza, nella fattispecie concreta, di eventuali cause di non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., rappresentando che la verifica dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. deve intervenire ex ante, allo stato degli atti, a prescindere dall’intervenuta rinuncia ai motivi di merito. 1.2.Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione lamentando la mancata commisurazione della pena nel minimo edittale. 1.3.Col terzo motivo si lamenta la mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 edall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 – applicabile nel caso di specie essendo la legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancata verifica ex art. 129 del codice di rito. In tema di "patteggiamento in appello" il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27452201;Sez. 3, Ordinanza n. Sicché anche la doglianza di cui al terzo motivo, che si appunta sulla durata delle pene accessorie fallimentari, lamentando in particolare la illegittimità del trattamento sanzionatorio riguardo alla mancata rideterminazione delle stesse, laddove le pene accessorie risultano rapportate alla pena principale e comunque contenute nei limiti di legge, deve ritenersi inammissibile. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta che vi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena, e l'accordo era stato raggiunto con il P.G. sulla proposta avanzata all’udienza dal difensore relativamente alla misura della pena della reclusione secondo il calcolo recepito e riportato in sentenza, al quale risulta conformato quello delle pene accessorie per la medesima durata di anni uno e mesi otto di reclusione. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]