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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 43450/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Poggiomarino (NA) il 06101/1976 avverso la ordinanza del 05/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 8-19 aprile 2021 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari in Petacciano (CB).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione degli arti. 274 e 275 cod. proc. pen. per vizio cumulativo della motivazione.

Manifestamente illogica è la motivazione resa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della intervenuta assoluzione in primo grado dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispetto alla cui incidenza sul quadro cautelare la ordinanza impugnata non esprime una sua autonoma e specifica valutazione.

Ancora illogica è la valorizzazione da parte del Giudice della mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo che riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio; né collma il deficit della motivazione la considerazione del ruolo di assoluto rilievo ricoperto dal ricorrente, posto che a ciascuno dei partecipi della associazione era affidato un ruolo specifico e funzionale all'attività del gruppo, dovendosi escludere in capo al ricorrente un ruolo apicale.

Né l'ordinanza si esprime sul pericolo di reiterazione delle condotte censurate, pur dandosi atto del distacco del ricorrente dalla consorteria sin dal 2017, come comprovato dalla attività Lavorativa svolta a Modena, illogicamente svalutata in ragione del ristretto periodo temporale.

Illogica è la motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari tale da inficiare tale misura per ogni ipotesi di reato.

Infine, ingiustificata è la ricaduta del paventato rapporto di parentela con il Giugliano sul profilo cautelare come pure quello del precedente arresto dell 9 aprile 2019 per armi e droga, estraneo alle imputazioni elevate ed al relativo c:ontesto.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. La ordinanza ha dato corretta e puntuale giustificazione del mancato superamento della doppia presunzione relativa ex art. 273, comma 3, cod. proc. pen., che sorregge il pericolo cautelare e la adeguatezza della massima misura in ›, any )1 atto, igimsomseeide~ella intervenuta assoluzione per il reato di partecipazione mafiosa, considerando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti posto in essere per favorire il clan Giugliano e la pervicacia criminale dimostrata anche dal precedente correlato all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per reati in materia di droga ed armi, successivo ai fatti per i quali è processo.

Quanto alla adeguatezza della misura in atto, incensurabile è la motivazione circa la sua necessità in relazione alla efficace recisione dei vincoli criminali accertati nonchè al diverso trattamento di alcuni coimputati, correlato alla diversa posizione soggettiva di ciascuno come venutasi a determinare a seguito dello svolgimento del giudizio di primo grado (v. pg. 4 della ordinanza impugnata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Poggiomarino (NA) il 06101/1976 avverso la ordinanza del 05/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 8-19 aprile 2021 per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari in Petacciano (CB). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione degli arti. 274 e 275 cod. proc. pen. per vizio cumulativo della motivazione. Manifestamente illogica è la motivazione resa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della intervenuta assoluzione in primo grado dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rispetto alla cui incidenza sul quadro cautelare la ordinanza impugnata non esprime una sua autonoma e specifica valutazione. Ancora illogica è la valorizzazione da parte del Giudice della mancata concessione delle attenuanti generiche, profilo che riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio; né collma il deficit della motivazione la considerazione del ruolo di assoluto rilievo ricoperto dal ricorrente, posto che a ciascuno dei partecipi della associazione era affidato un ruolo specifico e funzionale all'attività del gruppo, dovendosi escludere in capo al ricorrente un ruolo apicale. Né l'ordinanza si esprime sul pericolo di reiterazione delle condotte censurate, pur dandosi atto del distacco del ricorrente dalla consorteria sin dal 2017, come comprovato dalla attività Lavorativa svolta a Modena, illogicamente svalutata in ragione del ristretto periodo temporale. Illogica è la motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari tale da inficiare tale misura per ogni ipotesi di reato. Infine, ingiustificata è la ricaduta del paventato rapporto di parentela con il Giugliano sul profilo cautelare come pure quello del precedente arresto dell 9 aprile 2019 per armi e droga, estraneo alle imputazioni elevate ed al relativo c:ontesto. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La ordinanza ha dato corretta e puntuale giustificazione del mancato superamento della doppia presunzione relativa ex art. 273, comma 3, cod. proc. pen., che sorregge il pericolo cautelare e la adeguatezza della massima misura in ›, any )1 atto, igimsomseeide~ella intervenuta assoluzione per il reato di partecipazione mafiosa, considerando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti posto in essere per favorire il clan Giugliano e la pervicacia criminale dimostrata anche dal precedente correlato all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per reati in materia di droga ed armi, successivo ai fatti per i quali è processo. Quanto alla adeguatezza della misura in atto, incensurabile è la motivazione circa la sua necessità in relazione alla efficace recisione dei vincoli criminali accertati nonchè al diverso trattamento di alcuni coimputati, correlato alla diversa posizione soggettiva di ciascuno come venutasi a determinare a seguito dello svolgimento del giudizio di primo grado (v. pg. 4 della ordinanza impugnata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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