Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17410/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/9/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione e 28mila euro di multa in ordine ai reati contestati ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Chierico, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: t - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, che la sentenza non avrebbe specificato con adeguata ed analitica motivazione, come invece richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte; - le stesse censure sono poi mosse con riferimento alla confisca, disposta - al di fuori di ogni negozio processuale - anche con riferimento ad un telefono cellulare (IPhone 12) che, a differenza di un altro ([OSCURATO:PERSONA]), non sarebbe risultato avere alcun rapporto di pertinenzialità con i delitti contestati.

La motivazione della sentenza sul punto, peraltro, si esaurirebbe in una generica clausola di stile, dunque apparente e da annullare. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva che il riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269), contenuto nella censura, appare tanto suggestivo quanto infondato: se è vero, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è anche vero che un tale principio è da riferire al caso in cui la sanzione - relativa a reati uniti nel vincolo di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. - sia determinata in via autonoma dal giudice, non anche all'ipotesi di applicazione della pena su richiesta.

In quest'ultimo caso, che concerne anche la posizione del Chierico, non si pone infatti la necessità che il giudice dia conto delle ragioni per le quali ha applicato una determinata pena a titolo di continuazione, reato per reato, dato che l'adeguatezza di una simile misura sanzionatoria è stata già valutata dall'imputato al momento della proposta del patto negoziale, oppure, se l'iniziativa è del pubblico ministero, al momento dell'adesione a questa; nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dunque, non trova ragion d'essere la funzione esplicativa - e di garanzia - che le Sezioni Unite Pizzone hanno affermato quanto alla motivazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in quanto lo stesso imputato - concordando l'accordo sanzionatorio sottoposto al giudice - ne ha già condiviso la piena congruità, anche nei singoli passaggi (relativi, nel caso di specie, all'individuazione della pena base, alla disapplicazione della recidiva, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti di pena a titolo di continuazione interna ed esterna).

Il primo motivo di ricorso, dunque, non merita accoglimento.5.

Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione (cioè, la sua apparenza) con riguardo alla confisca del telefono cellulare IPhone.

5.1. Il G.i.p., infatti, ha redatto sul punto una motivazione sintetica ma essenziale, con la quale ha disposto la confisca anche di quanto (rispetto allo stupefacente) sequestrato al Chierico il 7/10/2021, "ricavandosi in atti la pertinenzialità di tali beni rispetto ai reati per cui si procede trattandosi di strumenti volti alle comunicazioni sottese al traffico illecito di stupefacenti ovvero comunque funzionali al buon esito delle azioni delittuose." Questa motivazione, tutt'altro che apparente, si fonda dunque su una valutazione del merito degli atti processuali, e come tale non può essere sindacata in questa sede; specie, peraltro, attraverso una considerazione - quella che sostiene il ricorso - parimenti di merito, quindi inammissibile, secondo cui "non vi è un singolo atto di indagine agli atti, non vi è alcuna estrapolazione di messaggistica ordinaria o a mezzo WA che dimostri che Chierico utilizzasse proprio l'IPhone 12 pro come strumento per la commissione dei reati piuttosto che il [OSCURATO:PERSONA] che gli è stato sequestrato contestualmente all'IPhone che effettivamente era il mezzo per mantenere i rapporti con i propri acquirenti."

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/9/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione e 28mila euro di multa in ordine ai reati contestati ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Chierico, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: t - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, che la sentenza non avrebbe specificato con adeguata ed analitica motivazione, come invece richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte; - le stesse censure sono poi mosse con riferimento alla confisca, disposta - al di fuori di ogni negozio processuale - anche con riferimento ad un telefono cellulare (IPhone 12) che, a differenza di un altro ([OSCURATO:PERSONA]), non sarebbe risultato avere alcun rapporto di pertinenzialità con i delitti contestati. La motivazione della sentenza sul punto, peraltro, si esaurirebbe in una generica clausola di stile, dunque apparente e da annullare. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio osserva che il riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269), contenuto nella censura, appare tanto suggestivo quanto infondato: se è vero, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è anche vero che un tale principio è da riferire al caso in cui la sanzione - relativa a reati uniti nel vincolo di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. - sia determinata in via autonoma dal giudice, non anche all'ipotesi di applicazione della pena su richiesta. In quest'ultimo caso, che concerne anche la posizione del Chierico, non si pone infatti la necessità che il giudice dia conto delle ragioni per le quali ha applicato una determinata pena a titolo di continuazione, reato per reato, dato che l'adeguatezza di una simile misura sanzionatoria è stata già valutata dall'imputato al momento della proposta del patto negoziale, oppure, se l'iniziativa è del pubblico ministero, al momento dell'adesione a questa; nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dunque, non trova ragion d'essere la funzione esplicativa - e di garanzia - che le Sezioni Unite Pizzone hanno affermato quanto alla motivazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in quanto lo stesso imputato - concordando l'accordo sanzionatorio sottoposto al giudice - ne ha già condiviso la piena congruità, anche nei singoli passaggi (relativi, nel caso di specie, all'individuazione della pena base, alla disapplicazione della recidiva, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti di pena a titolo di continuazione interna ed esterna). Il primo motivo di ricorso, dunque, non merita accoglimento.5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che lamenta il vizio di motivazione (cioè, la sua apparenza) con riguardo alla confisca del telefono cellulare IPhone. 5.1. Il G.i.p., infatti, ha redatto sul punto una motivazione sintetica ma essenziale, con la quale ha disposto la confisca anche di quanto (rispetto allo stupefacente) sequestrato al Chierico il 7/10/2021, "ricavandosi in atti la pertinenzialità di tali beni rispetto ai reati per cui si procede trattandosi di strumenti volti alle comunicazioni sottese al traffico illecito di stupefacenti ovvero comunque funzionali al buon esito delle azioni delittuose." Questa motivazione, tutt'altro che apparente, si fonda dunque su una valutazione del merito degli atti processuali, e come tale non può essere sindacata in questa sede; specie, peraltro, attraverso una considerazione - quella che sostiene il ricorso - parimenti di merito, quindi inammissibile, secondo cui "non vi è un singolo atto di indagine agli atti, non vi è alcuna estrapolazione di messaggistica ordinaria o a mezzo WA che dimostri che Chierico utilizzasse proprio l'IPhone 12 pro come strumento per la commissione dei reati piuttosto che il [OSCURATO:PERSONA] che gli è stato sequestrato contestualmente all'IPhone che effettivamente era il mezzo per mantenere i rapporti con i propri acquirenti." 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 17410/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris