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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30252/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata allo stesso contestata

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione "personalmente" l'imputato che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, cod. pen. e sollevava la questione legittimità costituzionale dell'articolo 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'articolo 111, comma 7 e 117, comma 1 della costituzione: si deduceva che il diritto di difesa non poteva essere limitato dall'obbligo di essere rappresentati da un difensore qualificato. [OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Si rileva, peraltro, che la Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata allo stesso contestata 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione "personalmente" l'imputato che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, cod. pen. e sollevava la questione legittimità costituzionale dell'articolo 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'articolo 111, comma 7 e 117, comma 1 della costituzione: si deduceva che il diritto di difesa non poteva essere limitato dall'obbligo di essere rappresentati da un difensore qualificato. [OSCURATO:PERSONA] 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si rileva, peraltro, che la Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 30252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris