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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere riqualificato il reato contestato in furto pluriaggravato ed esclusa la recidiva, così rideterminando la pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del predetto per i fatti contestatigli (Scafati, tra il 14 e il 15 settembre 2011).

Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione con riguardo al rinvenimento di un'impronta digitale dell'imputato; inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; violazione di legge in ordine alle ritenute circostanze aggravanti; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (per i primi due motivi si vedano le pagg. 3 e 4); Considerato che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione, dimostrativa di una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere riqualificato il reato contestato in furto pluriaggravato ed esclusa la recidiva, così rideterminando la pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del predetto per i fatti contestatigli (Scafati, tra il 14 e il 15 settembre 2011). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione con riguardo al rinvenimento di un'impronta digitale dell'imputato; inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; violazione di legge in ordine alle ritenute circostanze aggravanti; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (per i primi due motivi si vedano le pagg. 3 e 4); Considerato che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione, dimostrativa di una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]