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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dePricorst; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che hanno esaminato i rilievi difensivi, proposti con i motivi di appello, sulla destinazione alla cessione dello stupefacente, piuttosto che al dedotto uso personale, tenuto conto delle concrete modalità del fatto (sei involucri di marjuana dalla quale erano ricavabili 52 dosi medie singole, stupefacente che l'imputato deteneva celate in una cavità di una ciabatta mentre circolava a bordo di una bicicletta); che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è stata motivata con riferimento alla detenzione di più dosi e dei precedenti giudiziari, rilievi valorizzati per escludere l'applicazione delle generiche essendo espressive di capacità a delinquere, senza cadute logiche ai fini dell'apprezzamento discrezionale cui il giudice del merito è tenuto in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dePricorst; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che hanno esaminato i rilievi difensivi, proposti con i motivi di appello, sulla destinazione alla cessione dello stupefacente, piuttosto che al dedotto uso personale, tenuto conto delle concrete modalità del fatto (sei involucri di marjuana dalla quale erano ricavabili 52 dosi medie singole, stupefacente che l'imputato deteneva celate in una cavità di una ciabatta mentre circolava a bordo di una bicicletta); che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è stata motivata con riferimento alla detenzione di più dosi e dei precedenti giudiziari, rilievi valorizzati per escludere l'applicazione delle generiche essendo espressive di capacità a delinquere, senza cadute logiche ai fini dell'apprezzamento discrezionale cui il giudice del merito è tenuto in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 43514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris