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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 27298/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6909/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 3899/2021depositata il 22/10/2021 .

R.g. n. 06909 del 2022.

Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 08/06/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contrasse un mutuo fondiario con la [OSCURATO:SOCIETA]., nel 1992, per la somma di cinquecentomilioni di lire con contestuale concessione d’ipoteca da parte dello stesso e della di lui moglie,[OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dell’inadempimento del debitore, con atto del 20/03/2008 , i ntimò precetto per il pagamento della somma di oltre cinquecentomila euro, al quale si opposero, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli si c ostituì tardivamente n el detto giudizio di opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.

L’opposizione venne decisa favorevolmente dal Tribunale, in accoglimento del primo motivo di appello,per difetto di titolarità in capo al [OSCURATO:SOCIETA] del diritto di credito di cui al contratto di mutuo fondiario, in quanto la società precettante risultava estinta dal 2002, per fusione nella S.p.a. incorporante Sanpaolo IMI, con assorbimento dei restanti motivi di appello e condanna della banca opposta al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Napoli, con sentenza n. 3899 del 22/10/2021, dichiarato inammissibile l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto effettu ato dopo la precisazione delle conclusioni, riteneva che in capo al Mennella e alla Lombardi fosse venuto meno l’interesse a agire e rigettava l’opposizione a precetto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

R.g. n. 06909 del 2022.

Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3899 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’appello di Napoli.

Il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 112, 132, 161 e 162 cod. p roc . c iv . , 118 disp. att. c od . p roc . c iv . e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv . , in quanto , secondo i ricorrenti,la Corte territoriale ha ritenuto la loro carenza di interesse alla decisione sebbene la circostanza non risulti affatto dagli atti difensivi prodotti nel giudizio di secondo grado, dal momento che essi a veva no sempre e solo sostenuto che l’estinzione della procedura espropriativa, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione dell’appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione esecutiva, avesse esaurito l’interesse dalla banca appellante a coltivare il gravame.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost., nonché 100, 342 e 352 cod. p r oc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c od . p roc . c iv . in quanto la Corte d’appello era tenuta a verificare se persistesse ancora in capo alla banca appellante l’interesse giuridicamente tutelabile a coltivare l’appello, ovvero a conseguire una utilità, concreta ed attuale, dalla rimozione della sentenza di primo grado.

Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 24 Cost., nonché 100, 474, 615 e 632 cod.p roc. c iv . in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c od . p roc . c iv .

I ricorrenti affermano che la sentenza d’appello è errata laddove afferma che l’accoglimento dell’opposizione al precetto avrebbe determinato il venir meno R.g. n. 06909 del 2022.

Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle dell’interesse degli odierni ricorrenti rispetto alla iniziale opposizione.

Il quarto, e ultimo, motivo denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. p roc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c od . proc. c iv .

I ricorrenti affermano l’erroneità della statuizione della Corte territoriale in punto di spese, in quanto l’evento sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, rappresentato dalla estinzione della procedura esecutiva intrapresa dalla stessa banca, non era , di per sé, suscettibile di influenzare l’esito della controversia avutosi in primo grado e, quindi, il relativo regime giuridico delle spese processuali, non incidendo affatto sulle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad accogliere l’opposizione e ad affermare la carenza di titolarità attiva della banca.

I primi tre motivipossono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati.

La sentenza d’appello ha affermato che l’esecuzione era stata iniziata dal [OSCURATO:SOCIETA]., con pignoramento dal quale era scaturita l’esecuzione n. 907 del 2008, e ciò dopo che il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di sospensiva dei [OSCURATO:PERSONA], ma che detta procedura esecutiva risultava già incontrovertibilmente estinta al momento della proposizione dell’appello da parte della banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha, quindi, affermato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta dagli appellati Mennella-Lombardi comportava che dovesse farsi riferimento al loro interesse alla decisione sull’opposizione e, quindi, che, risultando lo stesso interesse venuto meno, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con travolgimento di tutti i capi decisori della sentenza di primo grado compresi quelli sulle spese (e esclusi quelli sulle spese di consulenza tecnica di ufficio, in R.g. n. 06909 del 2022.

Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle quanto palesemente errati) e ha compensato, in considerazione del rilievo d’ufficio della pronuncia di rigetto e del la sopraggiunta carenza d’interesse all’opposizione,le spese della fase d’appello.

La decisione della Corte territoriale non appare consona all’orientamento nomofilattico di questa Corte ( segnata mente si veda: Sez.

U n. 25478 del 21/09/2021 che sebbene resa in tema di esecuzione iniziata, e poi caducata, in forza di titolo giudiziale, e quindi in una fattispecie diversa, appare pure utilmente richiamabile).

Ciò in quanto una corretta considerazione dei motivi che avevano sorretto l’originaria opposizione non poteva condurre al rigetto dell’opposizione, preventiva , all’esecuzione e all a compensazione delle spese sia del primo grado di giudizio che di quello d’appello, poiché i Mennella-Lombardi risultavano vincitori in primo grado e verosimilmente (sulla base del criterio della soccombenza virtuale) tali sarebbero stati anche se il Tribunale non avesse accolto l’opposizione sulla base della carenza di titolarità del credito, in quanto comunque sarebbe risultata fondata la prospettazione dell’essere, sulla base del titolo stragiudiziale , stata iniziata una procedura esecutiva che veniva successivamente dichiarata estinta, ai sensi dell’art. 624,comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, al fine di pervenire alla decisione di rigetto dell’originaria opposizione preventiva all’esecuzione, quale l’opposizione a precetto, ha valorizzato un’asserita dichiarazione d’interesse dei Mennella-Lombardi alla definizione del giudizio di opposizione, ma, dagli stralci degli atti di causa delle fasi di merito riportate in ricorso, detta volontà non emerge, mentre, viceversa, la controricorrente non riporta parti salienti degli atti di causa rilevanti nel prospettato senso di dimostra r e la carenza d’interesse degli appellati Mennella e Lombardi.

R.g. n. 06909 del 2022.

Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, pertanto, errato nel ritenere infondata l’originaria opposizione all’esecuzione, non risultando detta conclusione coerente rispetto al dipanarsi dell’esecuzione immobiliaree del relativo giudizio di opposizione di merito.

I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto,accolti.

L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’accoglimento del quarto,in punto di regolazione delle spese di lite.

La sentenza d’appello non èconforme a diritto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto , la sentenza è cassa ta senza rinvio e liquidazione delle spese di lite, delle fasi di appello e di legittimità, secondo il criterio della soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come da dispositivo.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge e delle spese di questo giudizio , che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6909/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 3899/2021depositata il 22/10/2021 . R.g. n. 06909 del 2022. Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 08/06/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contrasse un mutuo fondiario con la [OSCURATO:SOCIETA]., nel 1992, per la somma di cinquecentomilioni di lire con contestuale concessione d’ipoteca da parte dello stesso e della di lui moglie,[OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dell’inadempimento del debitore, con atto del 20/03/2008 , i ntimò precetto per il pagamento della somma di oltre cinquecentomila euro, al quale si opposero, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli si c ostituì tardivamente n el detto giudizio di opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia. L’opposizione venne decisa favorevolmente dal Tribunale, in accoglimento del primo motivo di appello,per difetto di titolarità in capo al [OSCURATO:SOCIETA] del diritto di credito di cui al contratto di mutuo fondiario, in quanto la società precettante risultava estinta dal 2002, per fusione nella S.p.a. incorporante Sanpaolo IMI, con assorbimento dei restanti motivi di appello e condanna della banca opposta al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Napoli, con sentenza n. 3899 del 22/10/2021, dichiarato inammissibile l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto effettu ato dopo la precisazione delle conclusioni, riteneva che in capo al Mennella e alla Lombardi fosse venuto meno l’interesse a agire e rigettava l’opposizione a precetto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. R.g. n. 06909 del 2022. Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3899 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’appello di Napoli. Il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 112, 132, 161 e 162 cod. p roc . c iv . , 118 disp. att. c od . p roc . c iv . e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv . , in quanto , secondo i ricorrenti,la Corte territoriale ha ritenuto la loro carenza di interesse alla decisione sebbene la circostanza non risulti affatto dagli atti difensivi prodotti nel giudizio di secondo grado, dal momento che essi a veva no sempre e solo sostenuto che l’estinzione della procedura espropriativa, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione dell’appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione esecutiva, avesse esaurito l’interesse dalla banca appellante a coltivare il gravame. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost., nonché 100, 342 e 352 cod. p r oc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c od . p roc . c iv . in quanto la Corte d’appello era tenuta a verificare se persistesse ancora in capo alla banca appellante l’interesse giuridicamente tutelabile a coltivare l’appello, ovvero a conseguire una utilità, concreta ed attuale, dalla rimozione della sentenza di primo grado. Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 24 Cost., nonché 100, 474, 615 e 632 cod.p roc. c iv . in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c od . p roc . c iv . I ricorrenti affermano che la sentenza d’appello è errata laddove afferma che l’accoglimento dell’opposizione al precetto avrebbe determinato il venir meno R.g. n. 06909 del 2022. Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle dell’interesse degli odierni ricorrenti rispetto alla iniziale opposizione. Il quarto, e ultimo, motivo denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. p roc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c od . proc. c iv . I ricorrenti affermano l’erroneità della statuizione della Corte territoriale in punto di spese, in quanto l’evento sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, rappresentato dalla estinzione della procedura esecutiva intrapresa dalla stessa banca, non era , di per sé, suscettibile di influenzare l’esito della controversia avutosi in primo grado e, quindi, il relativo regime giuridico delle spese processuali, non incidendo affatto sulle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad accogliere l’opposizione e ad affermare la carenza di titolarità attiva della banca. I primi tre motivipossono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. La sentenza d’appello ha affermato che l’esecuzione era stata iniziata dal [OSCURATO:SOCIETA]., con pignoramento dal quale era scaturita l’esecuzione n. 907 del 2008, e ciò dopo che il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di sospensiva dei [OSCURATO:PERSONA], ma che detta procedura esecutiva risultava già incontrovertibilmente estinta al momento della proposizione dell’appello da parte della banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha, quindi, affermato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta dagli appellati Mennella-Lombardi comportava che dovesse farsi riferimento al loro interesse alla decisione sull’opposizione e, quindi, che, risultando lo stesso interesse venuto meno, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con travolgimento di tutti i capi decisori della sentenza di primo grado compresi quelli sulle spese (e esclusi quelli sulle spese di consulenza tecnica di ufficio, in R.g. n. 06909 del 2022. Ad. 08/06/2023; estensore: C. Valle quanto palesemente errati) e ha compensato, in considerazione del rilievo d’ufficio della pronuncia di rigetto e del la sopraggiunta carenza d’interesse all’opposizione,le spese della fase d’appello. La decisione della Corte territoriale non appare consona all’orientamento nomofilattico di questa Corte ( segnata mente si veda: Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 che sebbene resa in tema di esecuzione iniziata, e poi caducata, in forza di titolo giudiziale, e quindi in una fattispecie diversa, appare pure utilmente richiamabile). Ciò in quanto una corretta considerazione dei motivi che avevano sorretto l’originaria opposizione non poteva condurre al rigetto dell’opposizione, preventiva , all’esecuzione e all a compensazione delle spese sia del primo grado di giudizio che di quello d’appello, poiché i Mennella-Lombardi risultavano vincitori in primo grado e verosimilmente (sulla base del criterio della soccombenza virtuale) tali sarebbero stati anche se il Tribunale non avesse accolto l’opposizione sulla base della carenza di titolarità del credito, in quanto comunque sarebbe risultata fondata la prospettazione dell’essere, sulla base del titolo stragiudiziale , stata iniziata una procedura esecutiva che veniva successivamente dichiarata estinta, ai sensi dell’art. 624,comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, al fine di pervenire alla decisione di rigetto dell’originaria opposizione preventiva all’esecuzione, quale l’opposizione a precetto, ha valorizzato un’asserita dichiarazione d’interesse dei Mennella-Lombardi alla definizione del giudizio di opposizione, ma, dagli stralci degli atti di causa delle fasi di merito riportate in ricorso, detta volontà non emerge, mentre, viceversa, la controricorrente non riporta parti salienti degli atti di causa rilevanti nel prospettato senso di dimostra r e la carenza d’interesse degli appellati Mennella e Lombardi. R.g. n. 06909 del 2022. Ad. 08/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, pertanto, errato nel ritenere infondata l’originaria opposizione all’esecuzione, non risultando detta conclusione coerente rispetto al dipanarsi dell’esecuzione immobiliaree del relativo giudizio di opposizione di merito. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto,accolti. L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’accoglimento del quarto,in punto di regolazione delle spese di lite. La sentenza d’appello non èconforme a diritto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto , la sentenza è cassa ta senza rinvio e liquidazione delle spese di lite, delle fasi di appello e di legittimità, secondo il criterio della soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come da dispositivo. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge e delle spese di questo giudizio , che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari
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