CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; #r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 19 novembre 2010 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale gravissima, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0