CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla ,qualificazione data al fatto ( da ricondurre, ad avviso della difesa, all'ipotesi di cui all'art 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) mettendo in luce, !n termini di incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa, oltre al dato quantitativo e qualitativo delle diverse sostanze stupefacenti detenute dal prevenuto, le altre modalità e Loncizioni dell'azione coerentemente valorizzate nell'escludere l'ipotesi di lieve entità ( si veda pag. 4 della sentenza gravata) nievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.