CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, nella denuncia presentata dall'imputato, dello smarrimento del titolo il cui importo (euro diecimila) rendeva dell tutto inverosimile la tesi dello smarrimento in presenza delle dichiarazioni rese dalla persona che lo aveva ricevuto in pagamento di canoni di locazione scaduti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] àore [OSCURATO:PERSONA]