CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del medesimo per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; Considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili in quanto: - Le doglianze proposte, con il primo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., contiene, a sua volta, una prospettazione meramente soggettiva di particolare tenuità del fatto, mentre la sentenza impugnata ha analizzato - escludendoli con motivazione incensurabile - gli indicatori decisivi sul punto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), valorizzando la pretestuosità della condotta, la sua durata temporale e le modalità di consumazione; - Che il terzo motivo è manifestamente infondato perché afferente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, non ravvisandosi alcuna immutazione della contestazione (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]