Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08989/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

separato;- ricorrente -controLo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;- controricorrente –avverso la sentenza n. 653/2020 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta in data 02/12/2020 e notificata il 14/12/2020;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 650 c.p.c., proponeva opposizionetardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2009, emesso dal Tribunale diCaltanissetta il 07/08/2009, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento,in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., della somma complessiva diNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026euro 11.040,00 per la fornitura ed il montaggio di serramenti ed infissi diData pubblicazione 09/04/2026alluminio e ferro.

La causa veniva proposta dal Mazzapica dopo che lasocietà [OSCURATO:PERSONA], al fine di recuperare il credito azionato con il decretoingiuntivo, aveva avviato la procedura esecutiva iscritta al RG n. 643/2010con la notifica effettuata in data 11/10/2010 dell'atto di pignoramentopresso terzi.Il giudizio veniva riunito a quello instaurato con l’opposizione all’esecuzioneavverso la medesima società [OSCURATO:PERSONA].2.

Con sentenza n. 408/2013 del 07/05/2013, il Tribunale di Caltanissettadichiarava inammissibile sia l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (peressere stata proposta oltre il termine di dieci giorni dal primo atto diesecuzione) che l’opposizione alla esecuzione.3.

Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diCaltanissetta rigettava il gravame, affermando che, prevedendo l'art. 650c.p.c., al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per laproposizione dell’opposizione tardiva decorrente dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, iltermine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto diesecuzione, il termine stabilito dal terzo comma del succitato articolo nonesclude l'operatività di quello previsto dal primo comma, sicché, nellafattispecie, occorreva per l'opponente tenere conto del termine di cui alprimo comma (di 40 giorni). [OSCURATO:PERSONA], nella specie, era stataconsegnata da parte dell’agente postale, non essendo lo stesso presente dipersona, alla di lui moglie, la CAD (Comunicazione avviso deposito); che,ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione dovevaintendersi per eseguita nei confronti del notificato decorsi dieci giorni dalladata di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso dellemodalità eseguite dall'operatore postale; che a nulla rilevava che il plicodovesse rimanere giacente presso l'Ufficio postale per il termine di 180giorni; che, pertanto, l’opposizione era stata tardivamente proposta; chenon essendo stata dedotta un'ipotesi di inesistenza della notifica del decretoingiuntivo (e, comunque, vertendosi in ipotesi di irregolarità, o, a tuttoNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026concedere, anche di nullità, della notifica stessa), unico mezzo esperibileera proprio quello della opposizione tardiva ex art 650 del codice di rito.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MazzapicaCarmelo sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corte territoriale consideratoche con l'appello egli aveva invocato l'errore del primo giudice nel nonapplicare il principio della postalizzazione e dello sdoppiamento del terminetra notificante e notificato, mentre la Corte aveva dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giacché non erastata proposta entro 40 giorni dal 18.3.2010 e per avere, una volta rilevatad'ufficio la questione, riservato la causa in decisione senza prima assegnarealle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiorea quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria dimemorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.1.1.

Il motivo non è fondato.Avuto riguardo all’asserita violazione del contraddittorio a fronte dellaquestione (il mancato rispetto del termine di 40 giorni per proporreopposizione tardiva a d.i. ex art. 650, comma 1, c.p.c.), è sufficienteevidenziare che, da un lato, la questione era già stata sollevata sin dal primogrado (cfr. pagg. 7-8 del controricorso), sicché sulla stessa si era giàformato il contraddittorio, e, dall’altro lato, che la stessa è di puro diritto.È giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui lasentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio,senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essal’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da taleomissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di errorin iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimitàconsente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concretoNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano statequestioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombentepuò dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere diindicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenereuna eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del08/06/2018).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 156, comma 2,c.p.c.), con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Cortedi merito reso una motivazione manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 650,commi 1 e 3, 116 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che egli di fatto era statoprivato di 27 giorni su 40 per proporre opposizione al d. i. e, quindi, pernon aver ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650, comma 3,c.p.c..4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 156,comma, 2 c.p.c.) e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto della incidenza dellaindisponibilità del plico sul termine ad impugnare ex art. 650, comma 1,c.p.c..5.

I motivi secondo, terzo e quarto, da trattarsi congiuntamente siccomestrettamente connessi, sono tutti privi di fondamento.Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, nel caso diopposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primocomma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizionedecorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, edistintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dalcompimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il terminestabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dalNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026primo comma (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17759 del 29/08/2011; conf.Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022).Al contempo, è incontestato che, nel caso di specie, trovi applicazione laregola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, secondocui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilasciodell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore,decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'attonotificato.

In particolare, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risultiche l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento dellaconsegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provvedutoad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, arestituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso didieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio dellacomunicazione di avvenuto deposito cd.

CAD) abbia provveduto al ritiro delpiego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto laraccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza deldestinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultatonuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico pressol'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).Nella fattispecie in esame, l’iter, sul piano cronologico, può esserericostruito nei seguenti termini:a) in data 18.9.2009 il plico, contenente il d.i. opposto, è giunto all’ufficiopostale competente;b) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la CAD è stata recapitata nelle mani della moglie deldestinatario;c) il 30.3.2010 il plico è stato restituito al mittente;d) il 27.4.2010 è scaduto il termine ordinario di cui all’art. 650, comma 1,c.p.c.;e) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato al Mazzapica l’atto di pignoramento pressoterzi;Numero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026f) in data 29.10.2010 il Mazzapica ha notificato l’atto di opposizione a d.i.ex art. 650 c.p.c..Questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16003 del 13/06/2008) ha giàchiarito in passato che l'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n.890, nel prevedere che la notifica si ha per eseguita decorso il termine didieci giorni dal deposito, prima della modifica da parte del d.l. 14 marzo2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio2005, n. 80, e dalla spedizione dell'avviso, in epoca successiva,implicitamente esclude la sussistenza di una nullità nel caso di restituzionedel plico al mittente dopo detto termine, ma prima del decorso di quello digiacenza, nel qual caso l'eventuale pregiudizio subito dal destinatario per laconseguente impossibilità di avere effettiva conoscenza del contenutodell'atto notificatogli, può essere fatto valere, in sede processuale,mediante richiesta di rimessione in termini.Si rivela, pertanto, congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sulpiano giuridico l’affermazione della Corte d’appello a tenore della quale nelcaso di specie, «non avendo il Mazzapica, nonostante la consegna dellaCAD, ritirato l'atto, una volta decorso il termine di dieci giorni (dallaconsegna della cad medesima alla di lui moglie), si può certamenteaffermare che la notifica si è comunque perfezionata sia per il notificanteche per il notificato.

A nulla invece rileva quanto affermato dall'appellanteche il plico doveva rimanere giacente presso l'Ufficio postale per il terminedi 180 gg. (avendo l'Ente poste rinviato al mittente il plico alla fine dimarzo), e che lo stesso non ha potuto godere di detto termine in quantorestituito prima, e ciò considerato che il dies a quo perché lo stesso potesseo meno impugnare l'atto oggetto di notifica, decorre sempre e comunqueper il notificato dal decimo giorno successivo a quello di consegna dellacad».Del resto, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decretoingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamentodell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, maoccorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causaNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avutotempestiva conoscenza del suddetto decreto (laddove, nel caso di specie,per sua stessa ammissione – cfr. pag. 2 della memoria illustrativa –“all’epoca era possibile prendere cognizione del solo decreto monitorio”) enon sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale provadeve considerarsi raggiunta solo ogni qualvolta, alla stregua delle modalitàdi esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia daritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera diconoscibilità del destinatario (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del21/08/2018).

Circostanza pacificamente esclusa nel caso in esame.6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese delpresente giudizio, che si liquidano in euro 2.000 per compensi ed euro 200per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, IVA eCAP.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
separato;- ricorrente -controLo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;- controricorrente –avverso la sentenza n. 653/2020 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta in data 02/12/2020 e notificata il 14/12/2020;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 650 c.p.c., proponeva opposizionetardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2009, emesso dal Tribunale diCaltanissetta il 07/08/2009, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento,in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., della somma complessiva diNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026euro 11.040,00 per la fornitura ed il montaggio di serramenti ed infissi diData pubblicazione 09/04/2026alluminio e ferro. La causa veniva proposta dal Mazzapica dopo che lasocietà [OSCURATO:PERSONA], al fine di recuperare il credito azionato con il decretoingiuntivo, aveva avviato la procedura esecutiva iscritta al RG n. 643/2010con la notifica effettuata in data 11/10/2010 dell'atto di pignoramentopresso terzi.Il giudizio veniva riunito a quello instaurato con l’opposizione all’esecuzioneavverso la medesima società [OSCURATO:PERSONA].2. Con sentenza n. 408/2013 del 07/05/2013, il Tribunale di Caltanissettadichiarava inammissibile sia l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (peressere stata proposta oltre il termine di dieci giorni dal primo atto diesecuzione) che l’opposizione alla esecuzione.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diCaltanissetta rigettava il gravame, affermando che, prevedendo l'art. 650c.p.c., al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per laproposizione dell’opposizione tardiva decorrente dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, iltermine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto diesecuzione, il termine stabilito dal terzo comma del succitato articolo nonesclude l'operatività di quello previsto dal primo comma, sicché, nellafattispecie, occorreva per l'opponente tenere conto del termine di cui alprimo comma (di 40 giorni). [OSCURATO:PERSONA], nella specie, era stataconsegnata da parte dell’agente postale, non essendo lo stesso presente dipersona, alla di lui moglie, la CAD (Comunicazione avviso deposito); che,ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione dovevaintendersi per eseguita nei confronti del notificato decorsi dieci giorni dalladata di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso dellemodalità eseguite dall'operatore postale; che a nulla rilevava che il plicodovesse rimanere giacente presso l'Ufficio postale per il termine di 180giorni; che, pertanto, l’opposizione era stata tardivamente proposta; chenon essendo stata dedotta un'ipotesi di inesistenza della notifica del decretoingiuntivo (e, comunque, vertendosi in ipotesi di irregolarità, o, a tuttoNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026concedere, anche di nullità, della notifica stessa), unico mezzo esperibileera proprio quello della opposizione tardiva ex art 650 del codice di rito.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MazzapicaCarmelo sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corte territoriale consideratoche con l'appello egli aveva invocato l'errore del primo giudice nel nonapplicare il principio della postalizzazione e dello sdoppiamento del terminetra notificante e notificato, mentre la Corte aveva dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giacché non erastata proposta entro 40 giorni dal 18.3.2010 e per avere, una volta rilevatad'ufficio la questione, riservato la causa in decisione senza prima assegnarealle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiorea quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria dimemorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.1.1. Il motivo non è fondato.Avuto riguardo all’asserita violazione del contraddittorio a fronte dellaquestione (il mancato rispetto del termine di 40 giorni per proporreopposizione tardiva a d.i. ex art. 650, comma 1, c.p.c.), è sufficienteevidenziare che, da un lato, la questione era già stata sollevata sin dal primogrado (cfr. pagg. 7-8 del controricorso), sicché sulla stessa si era giàformato il contraddittorio, e, dall’altro lato, che la stessa è di puro diritto.È giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui lasentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio,senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essal’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da taleomissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di errorin iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimitàconsente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concretoNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano statequestioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombentepuò dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere diindicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenereuna eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del08/06/2018).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 156, comma 2,c.p.c.), con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Cortedi merito reso una motivazione manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 650,commi 1 e 3, 116 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che egli di fatto era statoprivato di 27 giorni su 40 per proporre opposizione al d. i. e, quindi, pernon aver ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650, comma 3,c.p.c..4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 156,comma, 2 c.p.c.) e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto della incidenza dellaindisponibilità del plico sul termine ad impugnare ex art. 650, comma 1,c.p.c..5. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattarsi congiuntamente siccomestrettamente connessi, sono tutti privi di fondamento.Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, nel caso diopposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primocomma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizionedecorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, edistintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dalcompimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il terminestabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dalNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026primo comma (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17759 del 29/08/2011; conf.Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022).Al contempo, è incontestato che, nel caso di specie, trovi applicazione laregola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, secondocui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilasciodell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore,decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'attonotificato. In particolare, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risultiche l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento dellaconsegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provvedutoad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, arestituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso didieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio dellacomunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro delpiego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto laraccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza deldestinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultatonuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico pressol'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).Nella fattispecie in esame, l’iter, sul piano cronologico, può esserericostruito nei seguenti termini:a) in data 18.9.2009 il plico, contenente il d.i. opposto, è giunto all’ufficiopostale competente;b) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la CAD è stata recapitata nelle mani della moglie deldestinatario;c) il 30.3.2010 il plico è stato restituito al mittente;d) il 27.4.2010 è scaduto il termine ordinario di cui all’art. 650, comma 1,c.p.c.;e) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato al Mazzapica l’atto di pignoramento pressoterzi;Numero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026f) in data 29.10.2010 il Mazzapica ha notificato l’atto di opposizione a d.i.ex art. 650 c.p.c..Questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16003 del 13/06/2008) ha giàchiarito in passato che l'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n.890, nel prevedere che la notifica si ha per eseguita decorso il termine didieci giorni dal deposito, prima della modifica da parte del d.l. 14 marzo2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio2005, n. 80, e dalla spedizione dell'avviso, in epoca successiva,implicitamente esclude la sussistenza di una nullità nel caso di restituzionedel plico al mittente dopo detto termine, ma prima del decorso di quello digiacenza, nel qual caso l'eventuale pregiudizio subito dal destinatario per laconseguente impossibilità di avere effettiva conoscenza del contenutodell'atto notificatogli, può essere fatto valere, in sede processuale,mediante richiesta di rimessione in termini.Si rivela, pertanto, congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sulpiano giuridico l’affermazione della Corte d’appello a tenore della quale nelcaso di specie, «non avendo il Mazzapica, nonostante la consegna dellaCAD, ritirato l'atto, una volta decorso il termine di dieci giorni (dallaconsegna della cad medesima alla di lui moglie), si può certamenteaffermare che la notifica si è comunque perfezionata sia per il notificanteche per il notificato. A nulla invece rileva quanto affermato dall'appellanteche il plico doveva rimanere giacente presso l'Ufficio postale per il terminedi 180 gg. (avendo l'Ente poste rinviato al mittente il plico alla fine dimarzo), e che lo stesso non ha potuto godere di detto termine in quantorestituito prima, e ciò considerato che il dies a quo perché lo stesso potesseo meno impugnare l'atto oggetto di notifica, decorre sempre e comunqueper il notificato dal decimo giorno successivo a quello di consegna dellacad».Del resto, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decretoingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamentodell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, maoccorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causaNumero registro generale 3593/2021Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 8989/2026Data pubblicazione 09/04/2026di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avutotempestiva conoscenza del suddetto decreto (laddove, nel caso di specie,per sua stessa ammissione – cfr. pag. 2 della memoria illustrativa –“all’epoca era possibile prendere cognizione del solo decreto monitorio”) enon sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale provadeve considerarsi raggiunta solo ogni qualvolta, alla stregua delle modalitàdi esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia daritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera diconoscibilità del destinatario (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del21/08/2018). Circostanza pacificamente esclusa nel caso in esame.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese delpresente giudizio, che si liquidano in euro 2.000 per compensi ed euro 200per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, IVA eCAP.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08989/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris