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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 19535/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 5888 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : G L L GPP 59B28 F205Q) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (M I) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52, con s tudio notarile in Sant'[OSCURATO:PERSONA] (LO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 701302 L 049C ; pec: [OSCURATO:EMAIL]; posta elettronica ordinaria : [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00198 Roma (RM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:TELEFONO] ; [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastali atto istitutivo trust – Inammissibilità ricorso Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 5169 / 20 15 emessa dalla C TR Lombard i a in data 01/12/2014e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Sant’[OSCURATO:PERSONA], impugnava un avviso di liquidazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastali in relazione ad un atto istitutivo di un trust con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vincolavano una quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nominando trustee quest’ultima società e beneficiari sé stessi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e la di lui figlia [OSCURATO:PERSONA].

2. La CTP di Lodi accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta nella misura fissa in ragione del fatto che non era configurabile,nella costituzione del suddetto trust,alcun trasferimento di proprietà.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lombardia accoglieva il gravame, osservando che il trust doveva essere qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di un vincolo di destinazione dei beni, segregandoli rispetto ad eventuali pretese creditorie e, come tale, era da sottoporre ad imposta di registro dell’8% edalle tasse ipotecarie e catastali, rispettivamente, del 2 e dell’1%.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Gallizia sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Con istanza 3 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto in limineil rinvio della decisione fin visto l’esito dell’istanza di autoannullamento dell’atto impositivo proposta all’Agenzia delle Entrate.

L’istanza, priva dell’adesione della controparte, non può trovare accoglimento, non sussistendo certi elementi per ravvisare l’effettiva composizione della lite, considerata in tutti i suoi elementi sostanziali e processuali.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 d.lgs. n. 546/1992, 153, secondo comma, cod. proc. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver avuto conoscenza della sentenza impugnata solo con la notifica della cartella di pagamento notificatagli, su iniziativa di Equitalia, in data 31.8.2016, laddove la Segreteria della CTR Lombardia non gli aveva comunicato la pubblicazione della sentenza (essendo stato in quest’ultima erroneamente indicato come contumace nel giudizio d’appello), con la conseguenza che il ricorso per cassazione era stato tempestivamente proposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 111, settimo comma, e 113 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che egli si era regolarmente costituito nel corso dell’udienza di trattazione del 24.11.2015, non prendendo, per l’effetto, in considerazione le tesi da lui esposte.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per difettare nella sentenza della CTR “ogni e qualsiasi riferimento alle difesedella parte appellata nonché alle richieste da questa avanzate in giudizio”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi da 47 a 54, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), 1 d.lgs. n. 346/1990 e 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che non è possibile istituire per via pretoria un’imposta sugli atti di segregazione totalmente svincolata, in assenza di un trasferimento di ricchezza, da ogni effettiva manifestazione di capacità contributiva.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver l’Agenzia delle Entrate ritenuto applicabile alla quota del conferimento spettante ai disponenti, quali beneficiari del trust, l’aliquota dell’8% in quanto “i disponenti stessi non rientrano in alcuna categoria per le quali sono previste aliquote ridotte”.

6. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

Si condividono integralmente le argomentazioni poste alla base di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 10/10/2008 (conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21164 del 02/10/2009), secondo cui In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, per le quali ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992 "il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito", trova applicazione il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto in generale dall'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito di essa in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione; va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., poichè - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale -una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio; quanto al possibile contrasto con l'art. 3 Cost. deve, poi, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come tertium comparationis termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti. .

Nei medesimi sostanziali termini si sono espresse altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6375 del 22/03/2006 (secondo cui L'art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione, benché questa omissione comporti la nullità della decisione. ), Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1565 del 24/01/2007, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 10/06/2011, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9330 del 11/04/2017.

In questo contesto uniforme si inserisce la isolata, e non condivisa, Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, a tenore della quale In tema di processo tributario, nelle controversie in cui non risulti applicabile l'istituto della rimessione in termini dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. decorre, per la parte cui non siano stati debitamente comunicati né l'avviso di trattazione dell'udienza (ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992), né il dispositivo della sentenza (ex art. 37 del d.lgs. cit.), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. .

Dalle considerazioni che precedono deriva che il ricorso per cassazione in esame è effettivamente inammissibile perché tardivo , essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

Invero, in virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 cod. proc. civ. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno (recte sei mesi) dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6466 del 06/05/2002).

Ne derivano altresì i seguenti corollari: • la comunicazione di segreteria ex art. 37 d.lgs. 546/92 ha natura informativa, non costitutiva della pubblicazione della sentenza e, come tale, non incide sul termine per impugnare; • il contribuente, anche se erroneamente ritenuto contumace, aveva invece –per sua stessa ammissione –regolarmente partecipato al processo di appello, di cui era pertanto perfettamente a conoscenza; non si applica, quindi, la regola dell’impugnazione tardiva ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., né vi sono i presupposti di non imputabilità propri della rimessione in termini. • le eventuali cause di nullità della sentenza dovevano essere impugnate tempestivamente, non incidendo esse – stante appunto la conoscenza del processo e la loro conversione in ragioni di gravame – sul termine di impugnazione.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.0 00 ,00 , oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 5888 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : G L L GPP 59B28 F205Q) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (M I) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52, con s tudio notarile in Sant'[OSCURATO:PERSONA] (LO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 701302 L 049C ; pec: [OSCURATO:EMAIL]; posta elettronica ordinaria : [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00198 Roma (RM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:TELEFONO] ; [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastali atto istitutivo trust – Inammissibilità ricorso Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 5169 / 20 15 emessa dalla C TR Lombard i a in data 01/12/2014e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Sant’[OSCURATO:PERSONA], impugnava un avviso di liquidazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastali in relazione ad un atto istitutivo di un trust con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vincolavano una quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nominando trustee quest’ultima società e beneficiari sé stessi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e la di lui figlia [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTP di Lodi accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta nella misura fissa in ragione del fatto che non era configurabile,nella costituzione del suddetto trust,alcun trasferimento di proprietà. 3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lombardia accoglieva il gravame, osservando che il trust doveva essere qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di un vincolo di destinazione dei beni, segregandoli rispetto ad eventuali pretese creditorie e, come tale, era da sottoporre ad imposta di registro dell’8% edalle tasse ipotecarie e catastali, rispettivamente, del 2 e dell’1%. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Gallizia sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Con istanza 3 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto in limineil rinvio della decisione fin visto l’esito dell’istanza di autoannullamento dell’atto impositivo proposta all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, priva dell’adesione della controparte, non può trovare accoglimento, non sussistendo certi elementi per ravvisare l’effettiva composizione della lite, considerata in tutti i suoi elementi sostanziali e processuali. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 d.lgs. n. 546/1992, 153, secondo comma, cod. proc. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver avuto conoscenza della sentenza impugnata solo con la notifica della cartella di pagamento notificatagli, su iniziativa di Equitalia, in data 31.8.2016, laddove la Segreteria della CTR Lombardia non gli aveva comunicato la pubblicazione della sentenza (essendo stato in quest’ultima erroneamente indicato come contumace nel giudizio d’appello), con la conseguenza che il ricorso per cassazione era stato tempestivamente proposto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 111, settimo comma, e 113 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che egli si era regolarmente costituito nel corso dell’udienza di trattazione del 24.11.2015, non prendendo, per l’effetto, in considerazione le tesi da lui esposte. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per difettare nella sentenza della CTR “ogni e qualsiasi riferimento alle difesedella parte appellata nonché alle richieste da questa avanzate in giudizio”. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi da 47 a 54, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), 1 d.lgs. n. 346/1990 e 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che non è possibile istituire per via pretoria un’imposta sugli atti di segregazione totalmente svincolata, in assenza di un trasferimento di ricchezza, da ogni effettiva manifestazione di capacità contributiva. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver l’Agenzia delle Entrate ritenuto applicabile alla quota del conferimento spettante ai disponenti, quali beneficiari del trust, l’aliquota dell’8% in quanto “i disponenti stessi non rientrano in alcuna categoria per le quali sono previste aliquote ridotte”. 6. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Si condividono integralmente le argomentazioni poste alla base di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 10/10/2008 (conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21164 del 02/10/2009), secondo cui In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, per le quali ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992 "il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito", trova applicazione il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto in generale dall'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito di essa in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione; va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., poichè - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale -una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio; quanto al possibile contrasto con l'art. 3 Cost. deve, poi, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come tertium comparationis termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti. . Nei medesimi sostanziali termini si sono espresse altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6375 del 22/03/2006 (secondo cui L'art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione, benché questa omissione comporti la nullità della decisione. ), Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1565 del 24/01/2007, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 10/06/2011, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9330 del 11/04/2017. In questo contesto uniforme si inserisce la isolata, e non condivisa, Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, a tenore della quale In tema di processo tributario, nelle controversie in cui non risulti applicabile l'istituto della rimessione in termini dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. decorre, per la parte cui non siano stati debitamente comunicati né l'avviso di trattazione dell'udienza (ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992), né il dispositivo della sentenza (ex art. 37 del d.lgs. cit.), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. . Dalle considerazioni che precedono deriva che il ricorso per cassazione in esame è effettivamente inammissibile perché tardivo , essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Invero, in virtù dell'efficacia del dettato dell'art. 327 cod. proc. civ. sull'intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno (recte sei mesi) dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6466 del 06/05/2002). Ne derivano altresì i seguenti corollari: • la comunicazione di segreteria ex art. 37 d.lgs. 546/92 ha natura informativa, non costitutiva della pubblicazione della sentenza e, come tale, non incide sul termine per impugnare; • il contribuente, anche se erroneamente ritenuto contumace, aveva invece –per sua stessa ammissione –regolarmente partecipato al processo di appello, di cui era pertanto perfettamente a conoscenza; non si applica, quindi, la regola dell’impugnazione tardiva ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., né vi sono i presupposti di non imputabilità propri della rimessione in termini. • le eventuali cause di nullità della sentenza dovevano essere impugnate tempestivamente, non incidendo esse – stante appunto la conoscenza del processo e la loro conversione in ragioni di gravame – sul termine di impugnazione. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.0 00 ,00 , oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell