Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 13051/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14609 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso e nello studio della dr.ssa Francesca B u ccellato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in via Cosseria n. 2, studiolegale associato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: cartelladi pagamento- notifica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Toscanan. 2229 / 0 5 / 1 5 depositata il 1 4 / 12 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Benin g roup di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avversoun sollecito avente per oggetto tre cartelle di pagamento; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava il concessionario per la riscossione; - c on la pronuncia impugnata la CTR Toscana acc oglieva il gravame inquanto la sentenza di primo grado non aveva considerato che i debiti riguardavano non una società di capitali bensì una ditta individuale; risultando quindi diverso il regime delle società di capitali e delle società di persone nel caso di cancellazione o estinzione,rilevava la sentenza impugnata che la società nasceva comesocietà in nome collettivo era quindi trasformata da s . r . l . in societàa nome collettivo in data 4 luglio 2006 e in data 22 ottobre 2008era cancellata dal registro delle imprese; - con riferimento alla notifica il giudice dell'appello rilevava che le cartelleindicate nel preavviso erano state notificate in due casi a manidello stesso contribuente ne l terzo caso ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in considerazionedelle irreperibilità del destinatario; - r icorre a questa [OSCURATO:PERSONA] , anche nella ridetta qualità oltreche in proprio, con atto affidato a quattro motivi di ricorso cheillustra con memoria ; - resiste il R iscossore con controricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla nullità della sentenza e del procedimento ex art . 360 comma 1 n . 4 c .p. c . richiamatodall'art. 62 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli art. 112 c.p.c., 53 , 56 del d.

L gs. n. 546 del 1992 , 324 c .p.c., 2909c.c. per avere la CTR pronunciato in spregio al principio del divieto di ultra petita sancito dall'art 112 c . p . c . e dalle rid e tte norme sul processo tributario essendosi pronunciato il giudice dell'appellosu domanda mai avanzata da parte appellante; - il motivo è infondato; - invero, difetta sul punto l’interesse del contribuente, dal momento che la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’avviso bonarioo del sollecito di pagamento è stata risolta in suo favore dallasentenza impugnata; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimentoex art . 360 comma 1 n . 4 c . p . c . richiamato dall'art . 62 del d .

L gs 546 del 1992 in relazione all'art . 14 del d.

L gs. n. 546del 1992, all'art . 101 e all’ art. 102 c .p. c ., all’ art. 111 C ost ., all' art . 2495 comma 2 c.c., all’art. 2312 comma 2 c .c., all’art. 2291e 2290 c.c. p er avere la CTR mancato di disporre l a prescritta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci dellaBeningroup s . n . c . , tutti responsabili per le obbligazioni sociali fino a cessazione della carica di socio e li tisconsorti necessari stantel'inesistenza della società per intervenuta cancellazione del registrodelle imprese; - in sintesi , si denuncia nel motivo in esame la violazione dell'art . 14del d .

L gs 546 del 1992 poiché il giudizio di cui trattasi, avente peroggetto tributi di società personale, la [OSCURATO:SOCIETA]. , si è svolto in violazione delle disposizioni in tema di litisconsorzio necessarioche impongono la presenza oltre che della società di tuttii soci facent i parte della compagine sociale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - il motivo è in fondato; - come è noto, quando si controverte dell’ IRAP dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima(Cass., Sez.

U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez.

U., 20/06/2012,n. 10145 ); - nel presente caso si verte , però, nella fattispecie di liquidazione, inbase alla procedura di controllo automatico , di IRAP dovute da unasocietà di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi : inquesto caso, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della societàe conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c. (Cass.n. 9527/2016); - in ogni caso, poi, si evince dall a visura camerale storica in atti che Beningroups.n.c., all’epoca che rileva, era costituita ed esistente come società di capitali, per la precisione in forma di s.r.l. e si è trasformatain s.n.c. il 24 luglio 2006 ; - inoltre, i tributi per cui è causa, come da estratti di ruolo riferiti allecartelle impugnat e pure prodotti a questa Corte, sono riferiti agli anni 2003 e 2005, quando detta impresa era costituita e iscrittaa registro imprese quale s.r.l. ; - non s ussistono , pertanto, i presupposti della violazione dell’art. 14 deld.

Lgs. n. 546 del 1992; - il terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione di leggeex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. richiamato dall’art. 62 del d.

Lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art. 2312 c. 2 c.c., art. 115 c.p.c. e2697 c.c. s otto il profilo della trasmissibilità dei debiti sociali ai socia seguito di cancellazione del registro delle imprese di società Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 aresponsabilità limitata in assenza della circostanza di riscossione di somme da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2485 c. 2 c.c. , per avere la sentenza impugnata erroneamente ricondotto la responsabilità del contribuente all’art. 2312 c.2 c.c. essendo la società soggetto obbligatouna società di capitali e non risultando acquisito agli atti che il contribuente fosse una ditta individuale come invece erroneamenteasserito dalla CTR; - con il quarto motivo di impugnazione il contribuente si duole della violazioneo falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. richiamato dall’art. 62 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.2312 c. 2 c.c., art. 2495 c.c., art. 115 c.p.c. , art. 137 c.p.c. richiamatidall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 c. 1 lett. b - bis) del d.P.R. n. 600 del 1973 , art. 46 c.c., art. 145 c. 1 e c. 3 c.p.c.,art. 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 2700 c.c. s otto il profilo dellaeccepita inesistenza degli atti fiscali notificati e intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s . r .l. , società cancellata nel 2008 nonché sotto il profilodell'erroneo perfezionamento della notifica a mani presso la sede sociale a soggetto inesistente , dal quale deriverebbe la irreperibilità assoluta del contribuente inesistente a seguito di cancellazionedal registro delle imprese ; - in sintesi , il contribuente si duole , nei motivi in oggetto, sia della legittimitàdell’azione dell’Amministrazione nei confronti del socio di socie tà cessata, non avendo questi ottenuto nulla in sede di ripartizione dell’attivo della stessa, sia d ella invalidità delle notifiche delle cartelle impugnate per essere state le stesse indirizzatealla società Bening roup s.n.c. ormai cessata, in quanto notificate con consegna a mani del l’ex rappresentante legale di dettasocietà e socio [OSCURATO:PERSONA]; - i motiv i, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro connessi,sono infondat i ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - v a anzitutto evidenziato, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte, (Cass. n. 34864/2023) che « d opo la riforma del diritto societario, attuata dal d.

L gs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzionedella società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta,si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabiliper i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nelbilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatoreconsente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, afavore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass.sez. un. n. 6070 del 2013) ; - c iò implica che nei debiti sociali subentrano " ex lege " i soci, sicché l’AmministrazioneFinanziaria, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome dellasocietà estinta, sia a nome dei soci e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avvisodi accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3, di natura civilistica e sussidiaria (Cass. n. 31904 del 2021).E’ consentito, così, procedere all'iscrizione a ruolo, a nome dellasocietà estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, ed azionare il credito tributarionei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima (così,Cass. n. 31037del 2017; Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 30736 del 2021; in senso conforme, v. anche Cass. n. 7545 del 2021, secondo cui, in tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguitanei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle impresee conseguente estinzione); - con specifico riferiment o al caso in argomento, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato (Cass . n. 753 del 2024 ) che la responsabilità di ex soci ed ex liquidatori dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese presuppone un atto specificamente loro intestato e diretto, ai sensi ed alle condizioni, rispettivamente, degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ed è fondata sul fenomeno “lato sensu” successorio che si verifica, in capo ai soci, per il sol fatto dell’evento estintivo riguardante la società: talché – come visto – è necessario ma anche sufficiente che l’atto impositivo od esecutivo, pur intestato alla società, sia materialmente notificato a coloro che erano soci; - tale possibilità si ricava proprio dal tenore testuale dell'art. 12, comma3, cit. ove si fa riferimento al "contribuente" e, quindi, al soggettocui è effettivamente riferibile il presupposto dell'imposta, ben potendosi in seguito emettere la cartella di pagamento direttamente nei confronti del socio "successore" (così, Cass. n.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 31037 del 2017; Cass. n. 31904 del 2021).

Questa soluzione seguei principi costantemente affermati con riguardo alla persona fisicasecondo cui la formazione del ruolo va operata al nome del contribuentepur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi cheil ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano isuoi eredi (Cass. n. 6856 del 2016; Cass. n. 228 del 2014). - c iò posto, va data continuità al principio secondo cui « i n tema di cartelleesattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazionedal registro delle imprese, giacché – analogamente aquanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimentoalle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciòrealizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quellodi rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamenteazionata nei confronti della società» (Cass. n. 31037 del2017); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200 ,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensiper spese generali ed accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14609 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso e nello studio della dr.ssa Francesca B u ccellato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in via Cosseria n. 2, studiolegale associato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: cartelladi pagamento- notifica Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Toscanan. 2229 / 0 5 / 1 5 depositata il 1 4 / 12 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Benin g roup di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avversoun sollecito avente per oggetto tre cartelle di pagamento; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava il concessionario per la riscossione; - c on la pronuncia impugnata la CTR Toscana acc oglieva il gravame inquanto la sentenza di primo grado non aveva considerato che i debiti riguardavano non una società di capitali bensì una ditta individuale; risultando quindi diverso il regime delle società di capitali e delle società di persone nel caso di cancellazione o estinzione,rilevava la sentenza impugnata che la società nasceva comesocietà in nome collettivo era quindi trasformata da s . r . l . in societàa nome collettivo in data 4 luglio 2006 e in data 22 ottobre 2008era cancellata dal registro delle imprese; - con riferimento alla notifica il giudice dell'appello rilevava che le cartelleindicate nel preavviso erano state notificate in due casi a manidello stesso contribuente ne l terzo caso ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in considerazionedelle irreperibilità del destinatario; - r icorre a questa [OSCURATO:PERSONA] , anche nella ridetta qualità oltreche in proprio, con atto affidato a quattro motivi di ricorso cheillustra con memoria ; - resiste il R iscossore con controricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla nullità della sentenza e del procedimento ex art . 360 comma 1 n . 4 c .p. c . richiamatodall'art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli art. 112 c.p.c., 53 , 56 del d. L gs. n. 546 del 1992 , 324 c .p.c., 2909c.c. per avere la CTR pronunciato in spregio al principio del divieto di ultra petita sancito dall'art 112 c . p . c . e dalle rid e tte norme sul processo tributario essendosi pronunciato il giudice dell'appellosu domanda mai avanzata da parte appellante; - il motivo è infondato; - invero, difetta sul punto l’interesse del contribuente, dal momento che la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’avviso bonarioo del sollecito di pagamento è stata risolta in suo favore dallasentenza impugnata; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimentoex art . 360 comma 1 n . 4 c . p . c . richiamato dall'art . 62 del d . L gs 546 del 1992 in relazione all'art . 14 del d. L gs. n. 546del 1992, all'art . 101 e all’ art. 102 c .p. c ., all’ art. 111 C ost ., all' art . 2495 comma 2 c.c., all’art. 2312 comma 2 c .c., all’art. 2291e 2290 c.c. p er avere la CTR mancato di disporre l a prescritta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci dellaBeningroup s . n . c . , tutti responsabili per le obbligazioni sociali fino a cessazione della carica di socio e li tisconsorti necessari stantel'inesistenza della società per intervenuta cancellazione del registrodelle imprese; - in sintesi , si denuncia nel motivo in esame la violazione dell'art . 14del d . L gs 546 del 1992 poiché il giudizio di cui trattasi, avente peroggetto tributi di società personale, la [OSCURATO:SOCIETA]. , si è svolto in violazione delle disposizioni in tema di litisconsorzio necessarioche impongono la presenza oltre che della società di tuttii soci facent i parte della compagine sociale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - il motivo è in fondato; - come è noto, quando si controverte dell’ IRAP dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre1986, n. 917, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto la medesima(Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012,n. 10145 ); - nel presente caso si verte , però, nella fattispecie di liquidazione, inbase alla procedura di controllo automatico , di IRAP dovute da unasocietà di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi : inquesto caso, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della societàe conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c. (Cass.n. 9527/2016); - in ogni caso, poi, si evince dall a visura camerale storica in atti che Beningroups.n.c., all’epoca che rileva, era costituita ed esistente come società di capitali, per la precisione in forma di s.r.l. e si è trasformatain s.n.c. il 24 luglio 2006 ; - inoltre, i tributi per cui è causa, come da estratti di ruolo riferiti allecartelle impugnat e pure prodotti a questa Corte, sono riferiti agli anni 2003 e 2005, quando detta impresa era costituita e iscrittaa registro imprese quale s.r.l. ; - non s ussistono , pertanto, i presupposti della violazione dell’art. 14 deld. Lgs. n. 546 del 1992; - il terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione di leggeex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. richiamato dall’art. 62 del d. Lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art. 2312 c. 2 c.c., art. 115 c.p.c. e2697 c.c. s otto il profilo della trasmissibilità dei debiti sociali ai socia seguito di cancellazione del registro delle imprese di società Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 aresponsabilità limitata in assenza della circostanza di riscossione di somme da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2485 c. 2 c.c. , per avere la sentenza impugnata erroneamente ricondotto la responsabilità del contribuente all’art. 2312 c.2 c.c. essendo la società soggetto obbligatouna società di capitali e non risultando acquisito agli atti che il contribuente fosse una ditta individuale come invece erroneamenteasserito dalla CTR; - con il quarto motivo di impugnazione il contribuente si duole della violazioneo falsa applicazione di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. richiamato dall’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.2312 c. 2 c.c., art. 2495 c.c., art. 115 c.p.c. , art. 137 c.p.c. richiamatidall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 c. 1 lett. b - bis) del d.P.R. n. 600 del 1973 , art. 46 c.c., art. 145 c. 1 e c. 3 c.p.c.,art. 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 2700 c.c. s otto il profilo dellaeccepita inesistenza degli atti fiscali notificati e intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s . r .l. , società cancellata nel 2008 nonché sotto il profilodell'erroneo perfezionamento della notifica a mani presso la sede sociale a soggetto inesistente , dal quale deriverebbe la irreperibilità assoluta del contribuente inesistente a seguito di cancellazionedal registro delle imprese ; - in sintesi , il contribuente si duole , nei motivi in oggetto, sia della legittimitàdell’azione dell’Amministrazione nei confronti del socio di socie tà cessata, non avendo questi ottenuto nulla in sede di ripartizione dell’attivo della stessa, sia d ella invalidità delle notifiche delle cartelle impugnate per essere state le stesse indirizzatealla società Bening roup s.n.c. ormai cessata, in quanto notificate con consegna a mani del l’ex rappresentante legale di dettasocietà e socio [OSCURATO:PERSONA]; - i motiv i, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro connessi,sono infondat i ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - v a anzitutto evidenziato, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte, (Cass. n. 34864/2023) che « d opo la riforma del diritto societario, attuata dal d. L gs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzionedella società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta,si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabiliper i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nelbilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatoreconsente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, afavore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass.sez. un. n. 6070 del 2013) ; - c iò implica che nei debiti sociali subentrano " ex lege " i soci, sicché l’AmministrazioneFinanziaria, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome dellasocietà estinta, sia a nome dei soci e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avvisodi accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3, di natura civilistica e sussidiaria (Cass. n. 31904 del 2021).E’ consentito, così, procedere all'iscrizione a ruolo, a nome dellasocietà estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, ed azionare il credito tributarionei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società medesima (così,Cass. n. 31037del 2017; Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 30736 del 2021; in senso conforme, v. anche Cass. n. 7545 del 2021, secondo cui, in tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguitanei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle impresee conseguente estinzione); - con specifico riferiment o al caso in argomento, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato (Cass . n. 753 del 2024 ) che la responsabilità di ex soci ed ex liquidatori dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese presuppone un atto specificamente loro intestato e diretto, ai sensi ed alle condizioni, rispettivamente, degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ed è fondata sul fenomeno “lato sensu” successorio che si verifica, in capo ai soci, per il sol fatto dell’evento estintivo riguardante la società: talché – come visto – è necessario ma anche sufficiente che l’atto impositivo od esecutivo, pur intestato alla società, sia materialmente notificato a coloro che erano soci; - tale possibilità si ricava proprio dal tenore testuale dell'art. 12, comma3, cit. ove si fa riferimento al "contribuente" e, quindi, al soggettocui è effettivamente riferibile il presupposto dell'imposta, ben potendosi in seguito emettere la cartella di pagamento direttamente nei confronti del socio "successore" (così, Cass. n. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 31037 del 2017; Cass. n. 31904 del 2021). Questa soluzione seguei principi costantemente affermati con riguardo alla persona fisicasecondo cui la formazione del ruolo va operata al nome del contribuentepur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi cheil ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano isuoi eredi (Cass. n. 6856 del 2016; Cass. n. 228 del 2014). - c iò posto, va data continuità al principio secondo cui « i n tema di cartelleesattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazionedal registro delle imprese, giacché – analogamente aquanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimentoalle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciòrealizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quellodi rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamenteazionata nei confronti della società» (Cass. n. 31037 del2017); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200 ,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensiper spese generali ed accessori
Sentenza Cassazione n. 13051/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris