CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05912/2023
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vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi»), è evidente che l’essersi fatto leva da parte delle ricorrenti sulla circostanza che, se fosse stata accolta anche l’ulteriore pretesa di cui ai primi cinque motivi, vi sarebbe stato accoglimento di tutte le domande proposte,è cosa che non può essere affermata, proprio le menzionate ragioni di inammissibilità che pregiudicano le censure riguardanti appunto quelle ulteriori pretese; nulla sulle spese, in quanto il MIUR è rimasto intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ric