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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15892/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 809/2019 del Tribunale di Piacenza, depositatail 10-12-2019,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza impugnata n. 809/2019 del Tribunale di Piacenzadepositata il 10-12-2019 ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 920/2015 del Giudice di pacedi Piacenza che l’aveva condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro 2.762,00,Numero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026quale somma ancora dovuta a titolo di rimborso delle spese di trasfertaconnesse ai lavori di riparazione e saldatura di una parabola; perl’effetto, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannataalla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.La sentenza, esposti i fatti accertati, ha dichiarato che il giudice diprimo grado aveva errato nel ritenere raggiunto un accordo tra le partiin ordine alla quantificazione delle spese di trasferta.

Ciò in quantol’offerta n. 241112 inviata il 24-11-2012 dalla ditta Sanfilippo allasocietà (che esplicitava la proposta di una tariffa giornaliera di euro500,00 e indicava le spese di trasferta in euro 416,00 al giorno, pari aeuro 1,30 x 320 chilometri) non recava la sottoscrizione di [OSCURATO:SOCIETA].; in quanto il versamento di euro 2.500,00 non potevaritenersi accettazione per fatti concludenti della proposta ed emergevadalla corrispondenza intercorsa tra le parti, di cui ai docc. 6 e 7dell’appellante, che la società committente aveva sollevato numerosecontestazioni all’importo richiesto a titolo di rimborso delle spese ditrasferta e ciò costituiva elemento dal quale dedurre che l’unico costoaccettato dalla società riguardava il prezzo giornaliero per l’intervento.Quindi, ritenuta l’assenza di prova di un accordo tra le parti inordine alla quantificazione delle spese di trasferta nella misura di euro1,30/km e considerato che l’appellante non aveva contestato l’an dellapretesa, mediante il meccanismo di cui all’art. 1339 cod. civ. il costopiù congruo da applicare poteva essere ricavato applicando il TariffarioACI vigente all’epoca, in quanto valido punto di riferimento per ilcalcolo del chilometraggio e del rimborso corrispondente; poiché talerimborso, sulla base delle distanze indicate dalla prestatrice d’opera,era stato pagato dalla committente, ha rigettato la domanda perl’importo ulteriore.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.Numero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cospal [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio lacontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, intitolato “violazione di legge inrelazione all’art. 1326 ultimo comma c.c.”, la ricorrente sostiene che lasentenza impugnata da una parte dia per pacifica l’accettazione dellaproposta da parte della società Cospal e, dall’altra, limiti taleaccettazione al prezzo e, quindi, solo a una parte della proposta,escludendo la tariffa chilometrica; evidenzia che l’ordinamentoconsente l’accettazione della proposta accompagnata da propostemodificative, ma non la conclusione del contratto mediantel’accettazione di una parte della proposta; aggiunge che la propostaconteneva già l’indicazione del chilometraggio giornaliero, la societàaveva risposto eseguendo esattamente il bonifico richiesto, avevaricevuto la prestazione e solo successivamente aveva contestato ilchilometraggio, tanto che anche il Tribunale aveva ammesso che lasocietà non aveva contestato l’an della pretesa.

Rileva che lacircostanza che l’offerta non contenesse la sottoscrizione peraccettazione non aveva significato perché, o l’assenza di sottoscrizionecomportava che non era sorto il contratto, o non impedival’accettazione che, in assenza di controproposte, era necessariamentetotale.1.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio dellapronuncia impugnata e perciò non la censura in termini appropriati.La sentenza impugnata ha considerato in fatto che la propostascritta della ditta Dusetti, contenente l’indicazione del compensorichiesto per l’attività e delle spese di trasporto, non era stataNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026sottoscritta per accettazione dalla destinataria e sulla base di questodato ha ritenuto che il contratto non si fosse concluso per iscritto allecondizioni di cui alla proposta; ciò, all’evidenza, legittimamente, inquanto non vi era stata accettazione scritta.

La sentenza ha altresìescluso che il contratto si fosse concluso per fatti concludenti allecondizioni di cui alla proposta scritta, in quanto ha ritenuto che ilpagamento dell’acconto nell’importo indicato nella proposta noncostituiva comportamento concludente di accettazione delle condizionidella proposta; ha escluso che vi fosse stata manifestazione chiara eunivoca del consenso alle condizioni indicate nella proposta e, a tal fine,ha valorizzato la corrispondenza intercorsa tra le parti relativa ai costidi trasporto, giungendo alla conclusione che su quel costo indicato nellaproposta le parti non avevano concluso accordo.In questo modo, la Corte d’appello ha svolto l’accertamento infatto spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto esserecensurato soltanto attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.Esclusa in fatto la conclusione per comportamento concludente delcontratto alle condizioni di cui alla proposta, ogni ulterioreconsiderazione della ricorrente risulta irrilevante.

La circostanza che ilavori siano stati eseguiti e siano stati pagati indica soltanto,nell’accertamento svolto dal giudice di merito e non sindacato intermini ammissibili con le ragioni svolte nel motivo, che, nonostante lamancanza di accettazione di quella proposta scritta, le parti di seguitohanno concluso il contratto.

In tal senso, la sentenza ha anche rilevatoche la società committente non aveva contestato l’an della pretesa; laricorrente, seppure critica l’affermazione, per sostenere il contrario puòfare riferimento solo alla sua proposta scritta, che quantificava le spesedi trasporto, così non considerando l’accertamento in fatto della Corted’appello in ordine alla mancata accettazione di quella proposta e nonNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026considerando che era stato il prestatore d’opera a scegliere di eseguirela prestazione a prescindere dall’accettazione della sua proposta.2.

Con il secondo motivo, intitolato “violazione di legge in relazioneall’art. 1339 cod. civ.”, la ricorrente lamenta l’errore consistitonell’applicazione delle tariffe ACI 2012, in quanto l’art. 1339 cod. civ.non era invocabile nell’ipotesi in cui non si prospettasse la sostituzionedi clausole difformi a norme imperative.2.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.A fronte dell’accertamento in fatto, che resiste in questa sede perle ragioni già svolte, in ordine alla mancanza di accettazione dellecondizioni di cui alla proposta, l’effetto dell’esclusione dei presuppostiper integrare la lacuna della volontà contrattuale con l’applicazione deltariffario ACI sarebbe inevitabilmente quello di escludere del tutto ildiritto al rimborso delle spese in capo al prestatore d’opera.3.

Con il terzo motivo, intitolato “violazione di legge in relazioneall’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che, in presenza di unaproposta contrattuale che conteneva la quantificazione delle spese ditrasporto, sarebbe stata la controparte ad avere l’onere di dimostraredi avere manifestato la riserva a quelle spese prima della conclusionedel contratto; nonché, di dimostrare che la ditta Dusetti avesseaccettato la richiesta di modificare la proposta.

Aggiunge che lasentenza, per sostenere la tesi di una accettazione parziale, si fondasui documenti 6 e 7 di Cospal, relativi a carteggio intercorso tra le partidopo oltre un mese dalla conclusione del contratto, dalla fine dei lavorie dall’accettazione dell’opera.3.1.

Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto, come ilprimo, non coglie la ratio della sentenza impugnata e perciò non lacensura in modo pertinente.Si richiama, al riguardo, quanto già esposto al punto 1.1., in ordineal fatto che il Tribunale ha accertato in fatto, in termini che resistonoNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026in questa sede, che il contratto non era stato concluso a seguitodell’accettazione della proposta scritta della ditta Dusetti; con laconseguenza che il contenuto di quella proposta non può essereevocato per accertare il contenuto dell’accordo concluso dalle parti.4.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione afavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, indispositivo liquidate.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200per esborsi ed euro 1.200 per compensi, oltre 15% dei compensi atitolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 809/2019 del Tribunale di Piacenza, depositatail 10-12-2019,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata n. 809/2019 del Tribunale di Piacenzadepositata il 10-12-2019 ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 920/2015 del Giudice di pacedi Piacenza che l’aveva condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro 2.762,00,Numero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026quale somma ancora dovuta a titolo di rimborso delle spese di trasfertaconnesse ai lavori di riparazione e saldatura di una parabola; perl’effetto, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannataalla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.La sentenza, esposti i fatti accertati, ha dichiarato che il giudice diprimo grado aveva errato nel ritenere raggiunto un accordo tra le partiin ordine alla quantificazione delle spese di trasferta. Ciò in quantol’offerta n. 241112 inviata il 24-11-2012 dalla ditta Sanfilippo allasocietà (che esplicitava la proposta di una tariffa giornaliera di euro500,00 e indicava le spese di trasferta in euro 416,00 al giorno, pari aeuro 1,30 x 320 chilometri) non recava la sottoscrizione di [OSCURATO:SOCIETA].; in quanto il versamento di euro 2.500,00 non potevaritenersi accettazione per fatti concludenti della proposta ed emergevadalla corrispondenza intercorsa tra le parti, di cui ai docc. 6 e 7dell’appellante, che la società committente aveva sollevato numerosecontestazioni all’importo richiesto a titolo di rimborso delle spese ditrasferta e ciò costituiva elemento dal quale dedurre che l’unico costoaccettato dalla società riguardava il prezzo giornaliero per l’intervento.Quindi, ritenuta l’assenza di prova di un accordo tra le parti inordine alla quantificazione delle spese di trasferta nella misura di euro1,30/km e considerato che l’appellante non aveva contestato l’an dellapretesa, mediante il meccanismo di cui all’art. 1339 cod. civ. il costopiù congruo da applicare poteva essere ricavato applicando il TariffarioACI vigente all’epoca, in quanto valido punto di riferimento per ilcalcolo del chilometraggio e del rimborso corrispondente; poiché talerimborso, sulla base delle distanze indicate dalla prestatrice d’opera,era stato pagato dalla committente, ha rigettato la domanda perl’importo ulteriore.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.Numero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cospal [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio lacontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, intitolato “violazione di legge inrelazione all’art. 1326 ultimo comma c.c.”, la ricorrente sostiene che lasentenza impugnata da una parte dia per pacifica l’accettazione dellaproposta da parte della società Cospal e, dall’altra, limiti taleaccettazione al prezzo e, quindi, solo a una parte della proposta,escludendo la tariffa chilometrica; evidenzia che l’ordinamentoconsente l’accettazione della proposta accompagnata da propostemodificative, ma non la conclusione del contratto mediantel’accettazione di una parte della proposta; aggiunge che la propostaconteneva già l’indicazione del chilometraggio giornaliero, la societàaveva risposto eseguendo esattamente il bonifico richiesto, avevaricevuto la prestazione e solo successivamente aveva contestato ilchilometraggio, tanto che anche il Tribunale aveva ammesso che lasocietà non aveva contestato l’an della pretesa. Rileva che lacircostanza che l’offerta non contenesse la sottoscrizione peraccettazione non aveva significato perché, o l’assenza di sottoscrizionecomportava che non era sorto il contratto, o non impedival’accettazione che, in assenza di controproposte, era necessariamentetotale.1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio dellapronuncia impugnata e perciò non la censura in termini appropriati.La sentenza impugnata ha considerato in fatto che la propostascritta della ditta Dusetti, contenente l’indicazione del compensorichiesto per l’attività e delle spese di trasporto, non era stataNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026sottoscritta per accettazione dalla destinataria e sulla base di questodato ha ritenuto che il contratto non si fosse concluso per iscritto allecondizioni di cui alla proposta; ciò, all’evidenza, legittimamente, inquanto non vi era stata accettazione scritta. La sentenza ha altresìescluso che il contratto si fosse concluso per fatti concludenti allecondizioni di cui alla proposta scritta, in quanto ha ritenuto che ilpagamento dell’acconto nell’importo indicato nella proposta noncostituiva comportamento concludente di accettazione delle condizionidella proposta; ha escluso che vi fosse stata manifestazione chiara eunivoca del consenso alle condizioni indicate nella proposta e, a tal fine,ha valorizzato la corrispondenza intercorsa tra le parti relativa ai costidi trasporto, giungendo alla conclusione che su quel costo indicato nellaproposta le parti non avevano concluso accordo.In questo modo, la Corte d’appello ha svolto l’accertamento infatto spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto esserecensurato soltanto attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.Esclusa in fatto la conclusione per comportamento concludente delcontratto alle condizioni di cui alla proposta, ogni ulterioreconsiderazione della ricorrente risulta irrilevante. La circostanza che ilavori siano stati eseguiti e siano stati pagati indica soltanto,nell’accertamento svolto dal giudice di merito e non sindacato intermini ammissibili con le ragioni svolte nel motivo, che, nonostante lamancanza di accettazione di quella proposta scritta, le parti di seguitohanno concluso il contratto. In tal senso, la sentenza ha anche rilevatoche la società committente non aveva contestato l’an della pretesa; laricorrente, seppure critica l’affermazione, per sostenere il contrario puòfare riferimento solo alla sua proposta scritta, che quantificava le spesedi trasporto, così non considerando l’accertamento in fatto della Corted’appello in ordine alla mancata accettazione di quella proposta e nonNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026considerando che era stato il prestatore d’opera a scegliere di eseguirela prestazione a prescindere dall’accettazione della sua proposta.2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione di legge in relazioneall’art. 1339 cod. civ.”, la ricorrente lamenta l’errore consistitonell’applicazione delle tariffe ACI 2012, in quanto l’art. 1339 cod. civ.non era invocabile nell’ipotesi in cui non si prospettasse la sostituzionedi clausole difformi a norme imperative.2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.A fronte dell’accertamento in fatto, che resiste in questa sede perle ragioni già svolte, in ordine alla mancanza di accettazione dellecondizioni di cui alla proposta, l’effetto dell’esclusione dei presuppostiper integrare la lacuna della volontà contrattuale con l’applicazione deltariffario ACI sarebbe inevitabilmente quello di escludere del tutto ildiritto al rimborso delle spese in capo al prestatore d’opera.3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione di legge in relazioneall’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che, in presenza di unaproposta contrattuale che conteneva la quantificazione delle spese ditrasporto, sarebbe stata la controparte ad avere l’onere di dimostraredi avere manifestato la riserva a quelle spese prima della conclusionedel contratto; nonché, di dimostrare che la ditta Dusetti avesseaccettato la richiesta di modificare la proposta. Aggiunge che lasentenza, per sostenere la tesi di una accettazione parziale, si fondasui documenti 6 e 7 di Cospal, relativi a carteggio intercorso tra le partidopo oltre un mese dalla conclusione del contratto, dalla fine dei lavorie dall’accettazione dell’opera.3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto, come ilprimo, non coglie la ratio della sentenza impugnata e perciò non lacensura in modo pertinente.Si richiama, al riguardo, quanto già esposto al punto 1.1., in ordineal fatto che il Tribunale ha accertato in fatto, in termini che resistonoNumero registro generale 24033/2020Numero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15892/2026Data pubblicazione 23/05/2026in questa sede, che il contratto non era stato concluso a seguitodell’accettazione della proposta scritta della ditta Dusetti; con laconseguenza che il contenuto di quella proposta non può essereevocato per accertare il contenuto dell’accordo concluso dalle parti.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e, in applicazione delprincipio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione afavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, indispositivo liquidate.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200per esborsi ed euro 1.200 per compensi, oltre 15% dei compensi atitolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente
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