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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08190/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

La misura è stata adottata in relazione al delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA]; secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto da "palo", insieme ad altri tre soggetti, mentre i due esecutori materiali del delitto, [OSCURATO:PERSONA] e Ali, entravano nell'abitazione della vittima e lo colpivano con una bottiglia di vetro e con cinque coltellate; dopo il delitto tutti si erano dati alla fuga.

Il Tribunale dava atto degli elementi di prova a carico dell'indagato e del contenuto dell'interrogatorio di garanzia.

La difesa aveva avanzato richiesta di revoca della misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza, analizzando le dichiarazioni dei diversi testimoni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto che, anche dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] fossero gravi, precisi e concordanti.

La difesa aveva contestato l'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la sussistenza di prove che dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio, avesse tentato di cambiare aspetto, tagliandosi capelli e barba e vestendosi in modo differente, aveva rimarcato l'incertezza in ordine al movente dell'omicidio e sottolineato che il teste Ghanì aveva visto da lontano i due "pali" e non era stato in grado di riconoscerli; egli non conosceva [OSCURATO:PERSONA].

La difesa aveva posto in dubbio la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel iocus commissi delícti, alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'inconciliabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di incidente probatorio.

Secondo il Tribunale, il quadro indiziario a carico dell'appellante non era stato scalfito.

In primo luogo, in relazione al sequestro di persona di cui era stato vittima [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno prima dell'omicidio, cui avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], si era formato il giudicato cautelare.

Nell'incidente probatorio, il teste Afzal aveva specificato di non ricordare il giorno esatto in cui aveva visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri soggetti, mentre cercavano [OSCURATO:PERSONA].

L'incidente probatorio aveva confermato che, nei giorni precedenti l'omicidio, il gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], cercava [OSCURATO:PERSONA] e ciò riscontrava l'ipotesi che vedeva [OSCURATO:PERSONA] come vittima designata dell'azione omicidiaria.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse ad accusare falsamente alcuno.

Era irrilevante il fatto che l'azione omicidiaria fosse diretta ad una persona diversa.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato in grado di riconoscere i due "pali" rimasti all'esterno dell'abitazione non era decisivo, in quanto l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei due si ricavava dal fatto che egli si accompagnava sempre con il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato visto in compagnia di quel gruppo pochi minuti prima dell'omicidio.

La posizione dei "pali" era sicuramente funzionale allo scopo.

Inoltre, erano credibili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando avevano riferito di avere visto il gruppo dei sei uomini fuggire insieme in un'unica direzione: i due "pali" erano fuggiti appena avevano visto uscire i quattro soggetti che erano entrati nell'abitazione.

La testimonianza di Imtaz era decisiva, avendo egli dichiarato di avere visto [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Ali alle ore 23'00, quindi in orario sostanzialmente coincidente con quello dell'omicidio: essi cercavano [OSCURATO:PERSONA] con fare agitato; era del tutto verosimile che, per rendere più difficile il loro riconoscimento, i correi avessero utilizzato l'autovettura soltanto per avvicinarsi al luogo dell'omicidio.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima del delitto, si trovava sull'autovettura insieme ai soggetti che erano entrati nell'abitazione, ripresi dalle telecamere e, quindi, identificati con certezza.

Il Tribunale non riteneva significativa una conversazione intercettata nella quale [OSCURATO:PERSONA] parlava dei soggetti arrestati escludendo una sua partecipazione al delitto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, l'atto di appello era stato travisato: la difesa intendeva evidenziare l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto omicidiario e il contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di osservazioni superate dal Tribunale senza una argomentazione ragionevole.

Inoltre, erano incongruenti nonché fondate su presupposti errati le considerazioni relative al mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale "palo", visto fuggire a notevole distanza.

Il Tribunale del riesame aveva affermato che esistevano altri due "pali" nelle immediate vicinanze della abitazione, circostanza che non risultava dagli atti: in realtà, Bilal e Cheema erano entrati nell'immobile insieme agli altri due indagati ed erano stati indicati come esecutori materiali del delitto.

Piuttosto, essendo i quattro esecutori materiali giunti all'ingresso dell'abitazione da due diverse direzioni, era illogico che i due pali si trovassero in corrispondenza di una sola uscita.

Erano state travisate le osservazioni difensive anche con riferimento alla fuga nella stessa direzione posta in essere dai sei uomini.

In realtà, la testimone Armenio aveva visto quattro uomini, e non sei, darsi alla fuga, né era verosimile che i pali fossero fuggiti prima degli esecutori materiali, rinunciando al loro ruolo.

Il Tribunale, inoltre, aveva tentato di dare un'interpretazione irragionevole alle incongruenze della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ignorando alcuni elementi di valutazione offerti dalla difesa.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei due pali, ma il Tribunale aveva ritenuto illogicamente che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse perso di vista e che, in quel momento, [OSCURATO:PERSONA] si fosse unito agli altri pachistani.

Si trattava di ricostruzione non supportata da alcuna testimonianza e le valutazioni espresse erano del tutto arbitrarie.

Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del contenuto della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia di Brescia pochi giorni prima dell'incidente probatorio: si trattava di una versione del tutto differente.

Anche le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia erano state del tutto ignorate.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'atto di appello aveva dettagliatamente contestato l'esistenza e la consistenza degli indizi di colpevolezza, nonché l'attendibilità dei testimoni, con una argomentazione analitica che sollecitava il Tribunale del riesame a verificare la tenuta del quadro complessivo che, in precedenza, aveva permesso al Giudice per le indagini preliminare di applicare la misura cautelare.

Il Tribunale del riesame non si è sottratto in alcun modo alla sollecitazione della difesa, affrontando e risolvendo tutti gli aspetti dubbi e ricostruendo la dinamica dei fatti.

Si tratta di motivazione ampia e niente affatto apparente, attinente esclusivamente al merito della vicenda e, in particolare, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: si doveva, in particolare, verificare se l'indagato - che sicuramente si trovava pochi minuti prima del delitto nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altre due persone successivamente coinvolte nell'omicidio, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell'abitazione dove era stato compiuto il delitto: circostanza ammessa dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia - fosse tornato a casa prima che il gruppo desse atto al proposito omicidiario ovvero se avesse agito come "palo" nelle vicinanze dell'abitazione, fuggendo successivamente insieme agli esecutori materiali.

Tale verifica, per di più, doveva tenere conto della stretta vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri indagati, con i quali conviveva e con cui aveva condiviso altri atti violenti, tra cui il sequestro di persona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condivideva con gli stessi la rabbia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che viveva nello stesso edificio dove era stato commesso l'omicidio) in conseguenza della querela dallo stesso presentata e la ricerca affannosa dello stesso, iniziata in precedenza e proseguita, come si è detto, fino a pochi istanti prima del delitto.

2. Se, quindi, è difficile immaginare un ruolo di questa Corte a fronte di un'ordinanza di tale contenuto, l'inammissibilità del ricorso risulta ancora più evidente in base al principio di autosufficienza: si sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe travisato alcune considerazioni dell'atto di appello senza produrlo (in ogni caso, ciò che rileva non è il travisamento dell'atto di appello, ma la logicità della ricostruzione dei fatti e degli indizi); si fa riferimento a luoghi, distanze, visibilità che renderebbero più o meno credibili determinate affermazioni dei soggetti coinvolti, senza produrre né elementi a sostegno di quanto affermato, né i verbali delle dichiarazioni; si afferma che l'individuazione di Bilal e Cheema come "pali" contrasterebbe con il loro ruolo di esecutori materiali, senza tenere conto che tale ruolo è, in realtà, dato per scontato (i quattro esecutori materiali sono stati riprese dalle telecamere di sorveglianza).

In definitiva, è evidente la sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare la ricostruzione di merito adottata dal Tribunale: sollecitazione avanzata senza in alcun modo dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento degli elementi di prova.

3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516).

Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni dei giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816).

In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Cn1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cnì ammende.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. La misura è stata adottata in relazione al delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA]; secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto da "palo", insieme ad altri tre soggetti, mentre i due esecutori materiali del delitto, [OSCURATO:PERSONA] e Ali, entravano nell'abitazione della vittima e lo colpivano con una bottiglia di vetro e con cinque coltellate; dopo il delitto tutti si erano dati alla fuga. Il Tribunale dava atto degli elementi di prova a carico dell'indagato e del contenuto dell'interrogatorio di garanzia. La difesa aveva avanzato richiesta di revoca della misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza, analizzando le dichiarazioni dei diversi testimoni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto che, anche dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] fossero gravi, precisi e concordanti. La difesa aveva contestato l'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la sussistenza di prove che dimostrassero che [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio, avesse tentato di cambiare aspetto, tagliandosi capelli e barba e vestendosi in modo differente, aveva rimarcato l'incertezza in ordine al movente dell'omicidio e sottolineato che il teste Ghanì aveva visto da lontano i due "pali" e non era stato in grado di riconoscerli; egli non conosceva [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva posto in dubbio la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel iocus commissi delícti, alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'inconciliabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di incidente probatorio. Secondo il Tribunale, il quadro indiziario a carico dell'appellante non era stato scalfito. In primo luogo, in relazione al sequestro di persona di cui era stato vittima [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno prima dell'omicidio, cui avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], si era formato il giudicato cautelare. Nell'incidente probatorio, il teste Afzal aveva specificato di non ricordare il giorno esatto in cui aveva visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri soggetti, mentre cercavano [OSCURATO:PERSONA]. L'incidente probatorio aveva confermato che, nei giorni precedenti l'omicidio, il gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], cercava [OSCURATO:PERSONA] e ciò riscontrava l'ipotesi che vedeva [OSCURATO:PERSONA] come vittima designata dell'azione omicidiaria. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse ad accusare falsamente alcuno. Era irrilevante il fatto che l'azione omicidiaria fosse diretta ad una persona diversa. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato in grado di riconoscere i due "pali" rimasti all'esterno dell'abitazione non era decisivo, in quanto l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei due si ricavava dal fatto che egli si accompagnava sempre con il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e che era stato visto in compagnia di quel gruppo pochi minuti prima dell'omicidio. La posizione dei "pali" era sicuramente funzionale allo scopo. Inoltre, erano credibili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando avevano riferito di avere visto il gruppo dei sei uomini fuggire insieme in un'unica direzione: i due "pali" erano fuggiti appena avevano visto uscire i quattro soggetti che erano entrati nell'abitazione. La testimonianza di Imtaz era decisiva, avendo egli dichiarato di avere visto [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Ali alle ore 23'00, quindi in orario sostanzialmente coincidente con quello dell'omicidio: essi cercavano [OSCURATO:PERSONA] con fare agitato; era del tutto verosimile che, per rendere più difficile il loro riconoscimento, i correi avessero utilizzato l'autovettura soltanto per avvicinarsi al luogo dell'omicidio. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima del delitto, si trovava sull'autovettura insieme ai soggetti che erano entrati nell'abitazione, ripresi dalle telecamere e, quindi, identificati con certezza. Il Tribunale non riteneva significativa una conversazione intercettata nella quale [OSCURATO:PERSONA] parlava dei soggetti arrestati escludendo una sua partecipazione al delitto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l'atto di appello era stato travisato: la difesa intendeva evidenziare l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto omicidiario e il contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di osservazioni superate dal Tribunale senza una argomentazione ragionevole. Inoltre, erano incongruenti nonché fondate su presupposti errati le considerazioni relative al mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale "palo", visto fuggire a notevole distanza. Il Tribunale del riesame aveva affermato che esistevano altri due "pali" nelle immediate vicinanze della abitazione, circostanza che non risultava dagli atti: in realtà, Bilal e Cheema erano entrati nell'immobile insieme agli altri due indagati ed erano stati indicati come esecutori materiali del delitto. Piuttosto, essendo i quattro esecutori materiali giunti all'ingresso dell'abitazione da due diverse direzioni, era illogico che i due pali si trovassero in corrispondenza di una sola uscita. Erano state travisate le osservazioni difensive anche con riferimento alla fuga nella stessa direzione posta in essere dai sei uomini. In realtà, la testimone Armenio aveva visto quattro uomini, e non sei, darsi alla fuga, né era verosimile che i pali fossero fuggiti prima degli esecutori materiali, rinunciando al loro ruolo. Il Tribunale, inoltre, aveva tentato di dare un'interpretazione irragionevole alle incongruenze della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ignorando alcuni elementi di valutazione offerti dalla difesa. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei due pali, ma il Tribunale aveva ritenuto illogicamente che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse perso di vista e che, in quel momento, [OSCURATO:PERSONA] si fosse unito agli altri pachistani. Si trattava di ricostruzione non supportata da alcuna testimonianza e le valutazioni espresse erano del tutto arbitrarie. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del contenuto della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] alla Polizia di Brescia pochi giorni prima dell'incidente probatorio: si trattava di una versione del tutto differente. Anche le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia erano state del tutto ignorate. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'atto di appello aveva dettagliatamente contestato l'esistenza e la consistenza degli indizi di colpevolezza, nonché l'attendibilità dei testimoni, con una argomentazione analitica che sollecitava il Tribunale del riesame a verificare la tenuta del quadro complessivo che, in precedenza, aveva permesso al Giudice per le indagini preliminare di applicare la misura cautelare. Il Tribunale del riesame non si è sottratto in alcun modo alla sollecitazione della difesa, affrontando e risolvendo tutti gli aspetti dubbi e ricostruendo la dinamica dei fatti. Si tratta di motivazione ampia e niente affatto apparente, attinente esclusivamente al merito della vicenda e, in particolare, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: si doveva, in particolare, verificare se l'indagato - che sicuramente si trovava pochi minuti prima del delitto nell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altre due persone successivamente coinvolte nell'omicidio, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell'abitazione dove era stato compiuto il delitto: circostanza ammessa dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia - fosse tornato a casa prima che il gruppo desse atto al proposito omicidiario ovvero se avesse agito come "palo" nelle vicinanze dell'abitazione, fuggendo successivamente insieme agli esecutori materiali. Tale verifica, per di più, doveva tenere conto della stretta vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri indagati, con i quali conviveva e con cui aveva condiviso altri atti violenti, tra cui il sequestro di persona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condivideva con gli stessi la rabbia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che viveva nello stesso edificio dove era stato commesso l'omicidio) in conseguenza della querela dallo stesso presentata e la ricerca affannosa dello stesso, iniziata in precedenza e proseguita, come si è detto, fino a pochi istanti prima del delitto. 2. Se, quindi, è difficile immaginare un ruolo di questa Corte a fronte di un'ordinanza di tale contenuto, l'inammissibilità del ricorso risulta ancora più evidente in base al principio di autosufficienza: si sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe travisato alcune considerazioni dell'atto di appello senza produrlo (in ogni caso, ciò che rileva non è il travisamento dell'atto di appello, ma la logicità della ricostruzione dei fatti e degli indizi); si fa riferimento a luoghi, distanze, visibilità che renderebbero più o meno credibili determinate affermazioni dei soggetti coinvolti, senza produrre né elementi a sostegno di quanto affermato, né i verbali delle dichiarazioni; si afferma che l'individuazione di Bilal e Cheema come "pali" contrasterebbe con il loro ruolo di esecutori materiali, senza tenere conto che tale ruolo è, in realtà, dato per scontato (i quattro esecutori materiali sono stati riprese dalle telecamere di sorveglianza). In definitiva, è evidente la sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare la ricostruzione di merito adottata dal Tribunale: sollecitazione avanzata senza in alcun modo dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento degli elementi di prova. 3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni dei giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Cn1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cnì ammende. Mand
Sentenza Cassazione n. 08190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris