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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25992/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 4 maggio 2021, ha respinto l'istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., per il periodo dal 20 aprile 2016 al 20 ottobre 2020.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo , dando preminenza al contenuto della relazione negativa espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pericolosità del condannato, alla sua caratura e all'organicità nel clan di appartenenza, indicato come non disarticolato né disgregato in modo definitivo, al ruolo di guardaspalle del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], nonché di custode dell'arsenale del sodalizio, in assenza di segnali di distacco dall'ambiente di riferimento e di collaborazione.

Ciò, in definitiva, ritenendo recessivo il dato della cessazione della condotta permanente del reato associativo nel mese di aprile del 2017 e, comunque, per il ricorrente nell'anno 2016, quindi in epoca senz'altro precedente rispetto all'ultimo periodo di detenzione per il quale è proposta la richiesta di concessione del beneficio. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, avv.

R. Chiummariello, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 4-bis Ord. pen.

Si deduce che il reclamo era diretto a contestare il mancato riconoscimento del beneficio per il periodo di detenzione successivo alla cessazione della permanenza (che i provvedimenti di cognizione collocano alla data della sentenza di primo grado: 26 aprile 2017), sino al 20 ottobre 2020.

Il richiamo alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, quindi, inappropriato (relazione del 2 aprile 2021) in quanto quest'ultima è relativa a condotte comunque precedenti alla carcerazione, in atto dal 2016.

Inoltre, viziata sarebbe la motivazione nella parte in cui fa riferimento alla carenza di collaborazione posta in violazione dell'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen., perché finisce per negare il beneficio per assenza di collaborazione che, invece, non è condotta richiesta ai fini della concessione della liberazione anticipata.

Il beneficio in parola, infatti, può essere concesso anche a condannati in via definitiva per reati associativi, purché non vi sia prova dell'attualità di collegamento con la criminalità organizzata.Nel caso di specie, poi, trattandosi di detenzione non interrotta (n.d.r.: dal 20 aprile 2016) sarebbe necessaria la prova di condotte oggettivamente apprezzabili quali contributo alla vita del sodalizio, richiamando precedenti indicati come in termini (Rv. n. 254503 e n. 227710). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.1.Nel caso in esame il ricorrente è stato condannato, in via definitiva, oltre che per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con condotta perdurante sino alla data della sentenza di primo grado (26 aprile 2017).

Rispetto al Cerasuolo, poi, considerate le risultanze cui ha fatto riferimento il Tribunale di sorveglianza e secondo la nota trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, è stato confermato il giudizio di pericolosità all'attualità, non potendosi allo stato escludere un persistente collegamento con la criminalità organizzata locale (cfr. pag. 3 del provvedimento censurato, ove si riporta per estratto la nota citata). 1.2.Alla luce di tali considerazioni, si osserva che la decisione impugnata risulta carente di motivazione e non immune da intrinseca contraddittorietà.

Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen, applicabile anche alla liberazione anticipata, secondo il quale i benefici penitenziari non possono essere concessi a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia comunichi l'attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, osserva il Collegio che l'art. 4-bis citato, richiama l'esigenza di concretezza della partecipazione, pretendendo collegamenti attuali ed effettivamente esistenti con la criminalità organizzata.

Del resto, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo, in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, Fusco, Rv. 254503; Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Agate, Rv. 227710).

La norma citata, dunque, presuppone che il beneficio possa essere concesso anche ai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, / 4 • • escludendolo, però, in caso di prova dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con richiamo al principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, sull'attualità di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, non è vincolante per il giudice il quale deve sottoporla, comunque, a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413). 1.3.Tali essendo i cardini interpretativi cui il Collegio intende uniformarsi si osserva che l'ordinanza possiede un'intrinseca contraddittorietà posto che, da un lato, fa riferimento all'esistenza, all'attualità, di collegamenti tra Cerasuolo e la criminalità organizzata, attestata dalla [OSCURATO:PERSONA], con nota che interviene nel 2021, richiamando anche la riscontrata assenza di presa di distanze, da parte di Cerasuolo, rispetto alle proprie scelte delinquenziali, nonché la permanente esistenza del sodalizio di appartenenza, anche se colpito nelle sfere organizzative, attraverso plurimi provvedimenti giudiziari che hanno raggiunto anche posizioni apicali del gruppo, ma all'attualità non disgregato in via definitiva.

Dall'altro la pronuncia, tuttavia, prende in considerazione, per sostenere tale ultimo assunto, (anche) due sentenze irrevocabili, relative al clan [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi adepti, riguardanti condotte risalenti ad epoca precedente (da ultimo, all'anno 2011) alla cessazione della permanenza del reato associativo accertato da ultimo ed ascritto al ricorrente, per il quale è in esecuzione la pena per cui viene chiesto il beneficio. 1.4.Inoltre, si rimarca il contenuto della nota della [OSCURATO:PERSONA] al quale il Tribunale aderisce, assumendo in definitiva, come nell'espresso parere, di non poter escludere la pericolosità del soggetto, in base al ruolo dallo stesso assunto, nel passato, all'interno del sodalizio, sottolineando la qualità di detto ruolo — come accertata con la pronuncia irrevocabile — rivestito da Cerasuolo nel clan non disciolto.

Sotto tale profilo, tuttavia, il Tribunale non tiene in alcun conto, nel suo , ragionamento, nell'aderire in toto all'indicata nota, del dato, riportato nel ricorso, dell'ininterrotta detenzione del Cerasuolo dal 20 aprile 2016, per i fatti accertati con sentenza irrevocabile in data 26 aprile 2017.

Su tale ultimo punto, il Collegio evidenzia che è noto che la condizione di detenzione non rappresenta, di per sé, in assenza di elementi significativi di segno opposto, prova dell'interruzione dell'adesione al sodalizio.

Lo stato detentivo di un soggetto, infatti, non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, dep. 2001, Rv.218440).

Alla luce di tale ragionamento, quindi, è giuridicamente possibile concepire che la partecipazione alle attività dell'associazione possa proseguire anche da parte dell'associato in vínculis, senza però che tale principio di diritto contenga la presunzione sulla base della quale si possa ritenere che chi è stabilmente inserito in un sodalizio criminale non disarticolato, ove sia sopravvenuto lo stato di detenzione, continui a rimanere compartecipe dell'associazione, salvo prova contraria.

In proposito questa Corte ha affermato che, ove un'organizzazione di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione, può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, e anche nel caso di arresto e di condanna.

Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio societatis in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo, in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere, tra le molte altre, Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Rv. cit.).

A ciò si aggiunga il principio, pur richiamato nell'ordinanza censurata e dal quale non emergono ragioni per discostarsi, secondo il quale, in tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna per associazione mafiosa, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rv. 270118). 2.Segue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, perché in sede di rinvio, sia svolto, con piena autonomia di giudizio, nuovo esame, in conformità ai principi riportati al §

1. P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 4 maggio 2021, ha respinto l'istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., per il periodo dal 20 aprile 2016 al 20 ottobre 2020. Il Tribunale ha rigettato il reclamo , dando preminenza al contenuto della relazione negativa espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pericolosità del condannato, alla sua caratura e all'organicità nel clan di appartenenza, indicato come non disarticolato né disgregato in modo definitivo, al ruolo di guardaspalle del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], nonché di custode dell'arsenale del sodalizio, in assenza di segnali di distacco dall'ambiente di riferimento e di collaborazione. Ciò, in definitiva, ritenendo recessivo il dato della cessazione della condotta permanente del reato associativo nel mese di aprile del 2017 e, comunque, per il ricorrente nell'anno 2016, quindi in epoca senz'altro precedente rispetto all'ultimo periodo di detenzione per il quale è proposta la richiesta di concessione del beneficio. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, avv. R. Chiummariello, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 4-bis Ord. pen. Si deduce che il reclamo era diretto a contestare il mancato riconoscimento del beneficio per il periodo di detenzione successivo alla cessazione della permanenza (che i provvedimenti di cognizione collocano alla data della sentenza di primo grado: 26 aprile 2017), sino al 20 ottobre 2020. Il richiamo alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, quindi, inappropriato (relazione del 2 aprile 2021) in quanto quest'ultima è relativa a condotte comunque precedenti alla carcerazione, in atto dal 2016. Inoltre, viziata sarebbe la motivazione nella parte in cui fa riferimento alla carenza di collaborazione posta in violazione dell'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen., perché finisce per negare il beneficio per assenza di collaborazione che, invece, non è condotta richiesta ai fini della concessione della liberazione anticipata. Il beneficio in parola, infatti, può essere concesso anche a condannati in via definitiva per reati associativi, purché non vi sia prova dell'attualità di collegamento con la criminalità organizzata.Nel caso di specie, poi, trattandosi di detenzione non interrotta (n.d.r.: dal 20 aprile 2016) sarebbe necessaria la prova di condotte oggettivamente apprezzabili quali contributo alla vita del sodalizio, richiamando precedenti indicati come in termini (Rv. n. 254503 e n. 227710). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.1.Nel caso in esame il ricorrente è stato condannato, in via definitiva, oltre che per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con condotta perdurante sino alla data della sentenza di primo grado (26 aprile 2017). Rispetto al Cerasuolo, poi, considerate le risultanze cui ha fatto riferimento il Tribunale di sorveglianza e secondo la nota trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, è stato confermato il giudizio di pericolosità all'attualità, non potendosi allo stato escludere un persistente collegamento con la criminalità organizzata locale (cfr. pag. 3 del provvedimento censurato, ove si riporta per estratto la nota citata). 1.2.Alla luce di tali considerazioni, si osserva che la decisione impugnata risulta carente di motivazione e non immune da intrinseca contraddittorietà. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen, applicabile anche alla liberazione anticipata, secondo il quale i benefici penitenziari non possono essere concessi a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia comunichi l'attualità di collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, osserva il Collegio che l'art. 4-bis citato, richiama l'esigenza di concretezza della partecipazione, pretendendo collegamenti attuali ed effettivamente esistenti con la criminalità organizzata. Del resto, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo, in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013, Fusco, Rv. 254503; Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Agate, Rv. 227710). La norma citata, dunque, presuppone che il beneficio possa essere concesso anche ai condannati per partecipazione ad associazione mafiosa, / 4 • • escludendolo, però, in caso di prova dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con richiamo al principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, sull'attualità di collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, non è vincolante per il giudice il quale deve sottoporla, comunque, a controllo sulla base di ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (Sez. 1, n. 49130 del 16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413). 1.3.Tali essendo i cardini interpretativi cui il Collegio intende uniformarsi si osserva che l'ordinanza possiede un'intrinseca contraddittorietà posto che, da un lato, fa riferimento all'esistenza, all'attualità, di collegamenti tra Cerasuolo e la criminalità organizzata, attestata dalla [OSCURATO:PERSONA], con nota che interviene nel 2021, richiamando anche la riscontrata assenza di presa di distanze, da parte di Cerasuolo, rispetto alle proprie scelte delinquenziali, nonché la permanente esistenza del sodalizio di appartenenza, anche se colpito nelle sfere organizzative, attraverso plurimi provvedimenti giudiziari che hanno raggiunto anche posizioni apicali del gruppo, ma all'attualità non disgregato in via definitiva. Dall'altro la pronuncia, tuttavia, prende in considerazione, per sostenere tale ultimo assunto, (anche) due sentenze irrevocabili, relative al clan [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi adepti, riguardanti condotte risalenti ad epoca precedente (da ultimo, all'anno 2011) alla cessazione della permanenza del reato associativo accertato da ultimo ed ascritto al ricorrente, per il quale è in esecuzione la pena per cui viene chiesto il beneficio. 1.4.Inoltre, si rimarca il contenuto della nota della [OSCURATO:PERSONA] al quale il Tribunale aderisce, assumendo in definitiva, come nell'espresso parere, di non poter escludere la pericolosità del soggetto, in base al ruolo dallo stesso assunto, nel passato, all'interno del sodalizio, sottolineando la qualità di detto ruolo — come accertata con la pronuncia irrevocabile — rivestito da Cerasuolo nel clan non disciolto. Sotto tale profilo, tuttavia, il Tribunale non tiene in alcun conto, nel suo , ragionamento, nell'aderire in toto all'indicata nota, del dato, riportato nel ricorso, dell'ininterrotta detenzione del Cerasuolo dal 20 aprile 2016, per i fatti accertati con sentenza irrevocabile in data 26 aprile 2017. Su tale ultimo punto, il Collegio evidenzia che è noto che la condizione di detenzione non rappresenta, di per sé, in assenza di elementi significativi di segno opposto, prova dell'interruzione dell'adesione al sodalizio. Lo stato detentivo di un soggetto, infatti, non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, dep. 2001, Rv.218440). Alla luce di tale ragionamento, quindi, è giuridicamente possibile concepire che la partecipazione alle attività dell'associazione possa proseguire anche da parte dell'associato in vínculis, senza però che tale principio di diritto contenga la presunzione sulla base della quale si possa ritenere che chi è stabilmente inserito in un sodalizio criminale non disarticolato, ove sia sopravvenuto lo stato di detenzione, continui a rimanere compartecipe dell'associazione, salvo prova contraria. In proposito questa Corte ha affermato che, ove un'organizzazione di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione, può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, e anche nel caso di arresto e di condanna. Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio societatis in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo, in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere, tra le molte altre, Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003, Rv. cit.). A ciò si aggiunga il principio, pur richiamato nell'ordinanza censurata e dal quale non emergono ragioni per discostarsi, secondo il quale, in tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna per associazione mafiosa, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rv. 270118). 2.Segue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, perché in sede di rinvio, sia svolto, con piena autonomia di giudizio, nuovo esame, in conformità ai principi riportati al § 1. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud
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