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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10590/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con altri, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, e per il delitto di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e due i motivi di ricorso, che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e coerenza, rispetto ai dati probatori raccolti, della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, almeno in forma putativa, e, comunque, della affermazione di colpevolezza del ricorrente, dispiegano censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 12 e 13 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative, lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con altri, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, e per il delitto di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e due i motivi di ricorso, che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e coerenza, rispetto ai dati probatori raccolti, della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, almeno in forma putativa, e, comunque, della affermazione di colpevolezza del ricorrente, dispiegano censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 12 e 13 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative, lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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