CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 08338/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1526/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33204/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8338/2026 Roma, lì, 03/03/2026 Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessata di un quantitativo di energia elettrica del valore di circa euro 4.000,00, sottratta alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento, consistito nel collegare dei cavi unipolari direttamente alla rete di distribuzione, nonché di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Il reato, pertanto, sarebbe perseguibile solo a querela della persona offesa, che non risultava presentata, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente l'aggravante, essendo pacificamente ritenuto in giurisprudenza che l'energia elettrica costituisca un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.625 cod. pen. Sostiene che il Tribunale non avrebbe minimamente motivato in ordine all’insussistenza dell’aggravante. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve accolto, essendo fondati entrambi i motivi di ricorso. Il Tribunale, invero, dopo avere esposto le modifiche al regime della procedibilità operate dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dopo avere fatto ampi riferimenti ai riflessi di tali modifiche in tema di arresto in flagranza – di nessuna rilevanza nel caso all’esame –, si è limitato a dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale («previa esclusione delle contestate aggravanti»), senza rendere alcuna motivazione sulle ragioni per le quali l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio – che rende il reato procedibile d’ufficio – dovrebbe essere esclusa. In particolare, non ha spiegato perché l’energia elettrica sottratta non costituirebbe bene destinato a pubblico servizio. Al riguardo, va ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, nel caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, rilevando «la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta» (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543). 2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 marzo 2025 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528). Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma a quello che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, il 3 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]