CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 43700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per le Misure di Prevenzione, si è pronunciato, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, sulle opposizioni allo stato passivo formato dal [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Tribunale in riferimento ai crediti vantati da terzi nei confronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incisi da misura di prevenzione reale. In particolare, per quanto qui rileva, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), vantante un credito chirografario per Euro 1.102.911,95 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., discendente dal contratto - stipulato in data 17 luglio 2015 con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., detentrici delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. - di affitto di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino ubicati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 64 e alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26) di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. con previsione del diritto di riscatto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], con il quale le parti avevano pattuito il versamento di canoni mensili dell'ammontare di Euro 47.000,00 - ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di locazione e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del diritto di riscatto - a copertura dei quali erano stati rilasciati 96 effetti cambiari; - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., vantante un credito chirografario per Euro 88.000,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., discendente dal contratto - stipulato in data 25 ottobre 2016 - di vendita di un immobile, per il cui pagamento del prezzo le parti - con scrittura privata del 27 ottobre 2016, successiva al rogito notarile ma priva di data certa - si erano accordate nel senso che lo stesso dovesse avvenire tramite il rilascio di un'unica cambiale, comprensiva di interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all'ipoteca legale; - [OSCURATO:PERSONA] vantante un credito in privilegio per Euro 247.500,00 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., terza datrice di ipoteca, derivante dal contratto - stipulato in data 2 maggio 2016 - di cessione all'Impresa [OSCURATO:PERSONA] dell'azienda commerciale, corrente in Roma alla Via della Mercede, esercente attività di vendita di generi di monopolio al prezzo di Euro 1.072.500,00, il cui pagamento del prezzo era stato garantito dal rilascio da parte del cessionario di 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 - dell'ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 - garantiti quanto al buon fine dalla [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L. mediante iscrizione di ipoteca su un proprio immobile; - [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito in privilegio per Euro 35.000,00 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione dell'azienda corrente in Roma alla Via della Mercede; negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali uno era stato girato dalla prenditrice [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato; - [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito in privilegio per Euro 230.000,00 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione dell'azienda corrente in Roma alla Via della Mercede; negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali alcuni girati dalla prenditrice [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 592.665,62 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante dal contratto di mutuo stipulato con [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 2017 per l'acquisto di un immobile, ubicato in Roma al [OSCURATO:PERSONA], sul quale insisteva ipoteca a beneficio della mutuante; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito per Euro 7.268.243,18 (per Euro 5.046.089,67 in privilegio e per Euro 1.348.096,68 chirografario) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., derivante da due mutui, successivamente frazionati, concessi rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla predetta società per l'edificazione nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sulle cui porzione venivano iscritte ipoteche; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 33.504,91 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal mancato rimborso della quota n. 36 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era accollata, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, gravato da ipoteca; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito chirografario per Euro 40.572,09 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal mancato rimborso della quota n. 35 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era accollata, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, dalla stessa C.S.M. successivamente venduto alla LE 4 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della predetta quota di mutuo;- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 1.003.800,12 e un credito chirografario per Euro 89.023,08 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. derivanti dal mancato rimborso di diverse quote dei mutui concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si era accollata, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 12 ottobre 2012, due appartamenti, ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', costituenti parte dei fabbricati A e B, gravati da ipoteca, uno dei quali, quello ubicato nel fabbricato A, successivamente venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a [OSCURATO:PERSONA] con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della corrispondente quota di mutuo; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale società incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mandataria speciale della [OSCURATO:SOCIETA].), vantante un credito in privilegio per Euro 68.181,81 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante dal mancato rimborso della quota n. 28 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], si era accollata, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località Pichini', costituenti parte del fabbricato B; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale società incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mandataria speciale della [OSCURATO:SOCIETA].), vantante un credito in privilegio per Euro 68.179,26 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante dal mancato rimborso della quota n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], si era accollato, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località Pichini', costituenti parte del fabbricato B; - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 169.760,04 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., derivante dal mutuo concessole in data 14 dicembre 2007 per l'acquisto delle quote di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]..; finanziamento assistito da garanzia reale, ossia da ipoteca iscritta su un immobile di proprietà della mutuataria; 2. Tutti i suddetti creditori hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'indicato decreto di rigetto delle loro opposizioni. 2.1. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) è affidato a due motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla società ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale, con l'accogliere una nozione ampia di strumentalità del credito, suscettibile di ricomprendere anche la cd. 'strumentalità indiretta', sarebbe incorsa in un'erronea applicazione della richiamata disposizione normativa, avendo confuso e sovrapposto i concetti di pericolosità sociale e di attività lecita, essendo inibito ai soggetti socialmente pericolosi di immettere nel circuito economico risorse frutto delle loro attività illecite non certo di svolgere attività lecite: da ciò la necessità di distinguere tra attività illecite, rispetto alle quali occorrerebbe valutare la strumentalità del credito, ed attività lecite, rispetto alle quali il problema della strumentalità del credito non si porrebbe, come nel caso al vaglio, in cui era rimasto dimostrato che i locali concessi in godimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati adibiti all'esercizio del gioco lecito da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. E' dedotto, sotto il profilo del difetto motivazionale, che l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il rilascio di cambiali, a copertura del pagamento dei ratei dello stipulato contratto di affitto con riscatto, sarebbe stato uno strumento escogitato dai preposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari delle società (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L) detentrici delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., per riciclare capitali di origine illecita, «attesa la vocazione circolatoria e l'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante», sarebbe espressione di una mera petizione di principio, sganciata da qualsiasi specifico riferimento ai fatti nonché priva di suffragio interpretativo. Si eccepisce, infine, l'omesso esame di specifici rilievi difensivi con i quali erano stati addotti elementi decisivi ai fini del giudizio sulla strumentalità del credito: ossia, l'assenza di cointeressenze tra la società creditrice e i proposti, nonché l'essere, la loro pericolosità, 'occulta' nel momento della stipula del contratto dal quale era scaturito il credito dell'opponente. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della società ricorrente nel momento in cui aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il contratto di affitto con diritto di riscatto degli immobili concessi in godimento. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale avrebbe confuso e sovrapposto i concetti di negligenza dell'operatore economico, nell'esperire tutti gli accertamenti i necessari che gli avrebbero consentito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite della controparte, e di rischio di impresa: in sostanza, - si è sostenuto - l'imprenditore, pur valutata la non affidabilità della controparte, potrebbe, tuttavia, nella sua insindacabile discrezionalità, ritenere comunque conveniente l'affare, di modo che non potrebbe dedursi automaticamente da tale legittima scelta imprenditoriale la sua mancanza di buona fede.La negligenza del creditore, infatti, secondo costante giurisprudenza, rileva solo quando abbia determinato la mancata verifica dell'attività illecita del prevenuto. E' dedotto, sotto il profilo del difetto di motivazione, che il Tribunale, per sottrarsi al dovere di dare una compiuta spiegazione delle ragioni attestanti la mancanza di buona fede del creditore [OSCURATO:PERSONA] S.N.C, tanto più a fronte della rilevata solvibilità della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. - che, infatti, aveva interrotto i pagamenti dei canoni mensili allorché era intervenuto il sequestro -, aveva preteso dall'opponente un vero e proprio onere di prova circa gli elementi deponenti per la propria buona fede e non, invece un mero onere di allegazione, senza indicare, oltretutto, quali fossero gli accertamenti che [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. avrebbe dovuto eventualmente esperire per rendersi conto che l'intera operazione negoziale concordata con le società facenti capo ai preposti Vitagliano e Scanzani costituiva espressione concreta del loro di dissimulare dietro la copertura di titoli di credito, rilasciati a copertura del pagamento dei canoni mensili dell'affitto con riscatto, la messa in circolazione di loro capitali di provenienza illecita. 2.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è affidato a un solo motivo (enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). E' denunciata la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 1376, 1456, 1460 e 1470 cod. civ. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai seguenti profili: - il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. deriverebbe da atto, anteriore al sequestro, avente data certa, tale essendo il contratto di vendita dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] a rogito notarile del 25 ottobre 2016; credito la cui certa esistenza non sarebbe stata scalfita né dalla clausola, apposta sul contratto di vendita, «salvo buon fine degli assegni», né dalla scrittura privata non autenticata del 27 ottobre 2016 con la quale le parti contraenti si erano accordate per la modifica delle sole modalità di pagamento della parte residua del prezzo; - il differimento al 31 dicembre 2017 del pagamento della parte residua del prezzo e la previsione di una clausola risolutiva espressa del negozio di compravendita, in ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo entro la data suddetta, non deporrebbero univocamente né per la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti Vitagliano e Scanzani, né per la mancanza di buona fede della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; anzi, integrerebbero circostanze assolutamente neutre, posto: I.) che la cambiale rilasciata a copertura dell'obbligazione assunta dall'acquirente non veniva onorata non a causa della mancanza di solvibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., ma perché quest'ultima veniva sottoposta a sequestro il 23 giugno 2017; II.) che il pagamento del prezzo di un immobile compravenduto mediante il rilascio di una cambiale a scadenza differita nel tempo costituisce modalità lecita di adempimento di obbligazioni nascenti da contratti ad effetti reali e comunemente accettata dagli imprenditori operanti nel settore immobiliare, anche perché garantisce la tracciabilità delle transazioni economiche intercorse tra le parti; III.) che la clausola risolutiva del contratto di compravendita in caso di inadempimento alla scadenza del termine prefissato era tale da garantire sufficientemente la creditrice quanto alla tutela del proprio diritto. 2.3. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L.. E' dedotto che il Tribunale, con l'affermare che il pattuito pagamento rateale del corrispettivo dell'azienda ceduta dalla ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale a schermare il ricorso a proventi di origine illecita, utilizzati dai proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello di Emiliano, per finanziare gli acquisti effettuati tramite l'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe fatto altro che riproporre una presunzione di illiceità mutuata dal giudizio di applicazione della misura di prevenzione reale; nondimeno, la motivazione rassegnata al riguardo nel provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica, laddove non si sarebbe fatta carico di spiegare come fosse possibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato per acquistare la tabaccheria di Via della Mercede i capitali di origine illecita provenienti dai proposti, se con sentenza passata in giudicato emessa dal GUP del Tribunale di Roma era stato esclusa l'ipotizzata intestazione fittizia della stessa azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA]. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della ricorrente in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle attività di riciclaggio dei proposti. E' dedotto che il Tribunale si sarebbe sottratto all'obbligo di fornire adeguata giustificazione in ordine alle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA], che aveva ceduto la propria azienda a [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuta rendere conto, usando l'ordinaria diligenza, del fatto che la sua controparte contrattuale era solo un soggetto interposto, che aveva utilizzato per il pagamento rateale del prezzo dell'azienda acquistata risorse monetarie di origine illecita dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui pericolosità sociale, peraltro, al momento della stipula del contratto di cessione dell'azienda (in data 2 maggio 2016), era ancora 'occulta'. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai criteri utilizzati per valutare la mancanza di buona fede della ricorrente.E' dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri individuati dalla legge per valutare la buona fede del creditore (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, tipo di attività svolta dal creditore, sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, dimensioni degli stessi) senza indicare quali fossero quelli alternativi utilizzati e senza spiegare specificamente il perché del loro utilizzo; spiegazione che sarebbe stata, invece, indispensabile, vuoi perché l'importo delle cambiali per il pagamento rateale del prezzo della cessione era del tutto congruo, avuto riguardo ai ricavi dell'azienda, vuoi perché le suddette cambiali erano tutte garantite da ipoteca, circostanza questa ignorata dal giudice censurato, che aveva, tra l'altro, evidenziato come efficace garanzia del buon fine dell'intera operazione negoziale sarebbe stata rappresentata dall'inserimento, in seno al contratto, di una clausola di riservato dominio senza, tuttavia, tener conto che l'apposizione della detta clausola, oltre ad essere vietata dall'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, avrebbe sostanzialmente azzerato la funzione del negozio, non potendosi scorporare dalla vendita dell'azienda l'attività che ne costituisce l'oggetto. - Il quarto motivo sollecita questa Corte a chiedere alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, se gli artt. 7, comma 1, CEDU e 1, protocollo 1, CEDU, ricompresi nel diritto comunitario ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, ostino a una normativa nazionale come quella in esame - segnatamente quella posta a tutela dei diritti di credito o di garanzia reale dei terzi rispetto a misure di prevenzione patrimoniale dagli artt. 52-59 d.lgs. n. 159 del 2011 - e di fornirne, comunque, chiara ed univoca interpretazione in relazione alla disciplina interna, che prevede gravosi oneri dimostrativi in capo al soggetto terzo, vieppiù se creditore, rispetto alla confisca di prevenzione. 2.4. I ricorsi per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nell'evidenziare come i crediti dei ricorrenti si fondino sui titoli cambiari loro girati, in forza di un contratto di associazione in partecipazione, da [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento rateale del prezzo dell'azienda cedutagli (quella ubicata in Roma alla Via della Mercede), in ragione della derivazione dei detti crediti dal rapporto di credito originario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - cui peraltro il Tribunale si è riferito per rigettare la loro opposizione -, si sono espressamente riportati ai motivi sviluppati nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi hanno integralmente riprodotto nei loro atti d'impugnativa. 2.5. Il ricorso per cassazione nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è affidato ad un solo motivo (enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione degli artt. 23, 24, e 52 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento al disconoscimento della buona fede dell'istituto di credito ricorrente, al momento della concessione del mutuo a [OSCURATO:PERSONA].Esclusa l'efficacia di giudicato, nel giudizio di verificazione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata con sentenza Cass. Pen. Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, posto che in quel giudizio la Corte non aveva esaminato il merito delle proposte doglianze, essendosi limitata a prendere atto della mancanza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la restituzione del bene sul quale vantava un mero diritto reale di garanzia e non un diritto di proprietà, è dedotto: che nulla era emerso, a seguito degli approfonditi accertamenti condotti dall'istituto di credito sul conto del richiedente il mutuo, ossia [OSCURATO:PERSONA], che facesse dubitare della sua adeguata capacità di rimborsarne le rate, tanto più che l'erogato finanziamento era assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita; che non era stato adeguatamente spiegato come l'istituto di credito potesse rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, che la somma mutuata fosse destinata ad essere utilizzata dal mutuatario per stipulare un ulteriore contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile diverso da quello indicato; che non era stato neppure debitamente chiarito quale fosse la rilevanza, ai fini della valutazione della buona fede della [OSCURATO:PERSONA], che aveva erogato il mutuo a [OSCURATO:PERSONA], della condanna per bancarotta subita dal fratello di questi, [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al credito dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto all'attività illecita dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la sua mancanza di buona fede nella concessione dei mutui alla detta società. Ci si duole della distorta interpretazione ed applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il Tribunale - come già il giudice delegato - non avrebbe apprezzato la prova, offerta dalla creditrice, circa la piena osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito, né i dati concreti, emergenti dall'istruttoria compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del finanziamento, avendo, invece, valorizzato circostanze da essa non conoscibili, emerse, peraltro, in epoca ampiamente successiva al finanziamento e, come tali, non rilevanti ai fini della valutazione della sua buona fede e del suo incolpevole affidamento. E' dedotto, altresì, che il Tribunale, con motivazione apparente e travisando gli atti di causa, avrebbe confermato l'esclusione del credito della ricorrente dallo stato passivo sulla base dell'erroneo ed apodittico presupposto che la concedente i mutui fosse consapevole del nesso di strumentalità dei finanziamenti rispetto alle attività illecite del proposto [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto già socialmente pericoloso; ciò, a dispetto della circostanza che la pericolosità sociale di questi fosse stata accertata come tale, anche in riferimento ai tempi di sua manifestazione, soltanto nel procedimento di prevenzione, cui, tuttavia, la ricorrente era rimasta estranea, di modo che non le si sarebbero potuti opporre, nel sub-procedimento di verifica dei crediti, i risultati di quello. Tanto avrebbe imposto al giudice di tale autonomo procedimento di valutare realmente le allegazioni dell'opponente atte ad escludere con certezza la strumentalità dei finanziamenti concessi e la conoscibilità della pericolosità sociale del proposto ed a comprovare l'assoluta buona fede dell'Istituto. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 23 d.lgs. 159 del 2011. Il Tribunale, al fine di avvalorare la tesi dell'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'erogazione dei finanziamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e l'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato plurimi ed espressi richiami alle risultanze del processo di prevenzione, ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva preso parte, posto che il provvedimento di sequestro della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato adottato il 23 giugno 2017, quindi, prima dell'entrata in vigore (il 19 novembre 2017) della I. n. 161 del 2017, che aveva modificato l'art. 23, d.lgs. n. 159 del 2011 nel senso di prevedere che la disposizione di cui al comma 2, secondo la quale <<I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio», <<si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro». Di modo che i giudici di merito del procedimento di verifica del credito, lungi dal limitarsi ad opporre alla [OSCURATO:PERSONA] gli accertamenti compiuti nell'ambito di un procedimento nel quale essa non aveva potuto contraddire né esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto prendere specifica posizione sulle allegazioni e sulle prove offerte dalla creditrice nel procedimento di verifica del credito. Per le stesse ragioni, il Tribunale, anziché limitarsi a richiamare in maniera sterile gli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento di prevenzione in ordine alla pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA] e all'epoca di sua manifestazione, si sarebbe dovuta far carico di indicare specificamente gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto apprezzare per riscontrare in concreto la pericolosità sociale generica del socio e garante della società, che, all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti (2007 e 2009), non era affatto evidente e percepibile, essendo emersa a distanza di oltre cinque anni (ossia, nel 2012) dall'erogazione del primo finanziamento. Donde, considerata l'estraneità della [OSCURATO:PERSONA] rispetto al procedimento di prevenzione, non sarebbe stato neppure consentito far ricorso alla scorciatoia probatoria della presunzione semplice di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del proposto. E' dedotta, altresì, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione rassegnata in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il Tribunale aveva richiamato le emergenze di un processo penale - cui, parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso parte - ritratte da intercettazioni di conversazioni telefoniche risalenti al 2013, nonché le emergenze ritratte dalla produzione documentale della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di prevenzione, dalle quali sarebbe risultato che l'ente creditizio era perfettamente a conoscenza del fatto che l'attività immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]., esplicata nell'ambito del complesso 'I Pechini', era strettamente connessa al reimpiego di capitali illeciti provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, al riguardo, che le conversazioni intercettate erano tutte successive all'erogazione dell'ultimo finanziamento (2009), attestavano cointeressenze di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, era soggetto del tutto sconosciuto all'ente creditizio, e davano atto, comunque, della circostanza che i contratti preliminari stipulati da [OSCURATO:SOCIETA]. con i promissari acquirenti delle singole porzioni immobiliari, utilizzati per ottenere l'erogazione nel 2009 del secondo mutuo, non solo erano veritieri ma erano stati effettivamente accompagnati dal versamento delle caparre confirmatorie. Donde, ancora una volta, erano rimasti nell'ombra, celati dietro una motivazione apparente, gli specifici elementi concreti, allegati come esistenti al momento dell'erogazione dei mutui, deponenti per la non strumentalità del credito rispetto all'attività di riciclaggio di capitali illeciti spiegata dal proposto [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. o, comunque, tali da ragionevolmente spiegare che, quand'anche conosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel momento dell'erogazione dei mutui, non sarebbero stati tali da costituire un segnale di allarme per la Barca circa la strumentalità del credito rispetto all'attività di riciclaggio svolta da Scanzani attraverso l'attività immobiliare finanziata. Nondimeno, sarebbe, infine inconferente il riferimento alle movimentazioni dei conti correnti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., filiale di Mentana, da [OSCURATO:PERSONA], dai suoi familiari e dalle società di cui egli era socio, quale elemento che avrebbe dovuto indurre la mutuante ad approfondire la posizione della mutuataria, posto che gli istituti di credito non sono nella condizione di verificare la causale degli spostamenti di fondi da un conto ad un altro, potendone rilevare soltanto l'esistenza tramite le risultanze di bilancio, che riportano il dato finale aggregato. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove si era ritenuto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avesse operato senza osservare le norme procedurali e sostanziali disciplinanti la concessione del credito e in violazione della normativa antiriciclaggio all'epoca vigente. A sostegno, è dedotto che il giudice del provvedimento impugnato sarebbe giunto al predetto convincimento in assenza di una valutazione complessiva delle prove documentali addotte dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle quali avrebbe estrapolato passaggi che, letti in un'ottica decontestualizzata, non avrebbero restituito il senso autentico di quanto la ricorrente intendeva dimostrare: ciò, si è verificato con riferimento alle delibere di concessione dei mutui - delle quali il provvedimento impugnato si era limitato a riportare le sole conclusioni -, invero corredate da approfondite e dettagliate istruttorie preventive (delle quali si era dato conto del cd. 'Commento'), contenenti specifici richiami ai dati rivenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], alle garanzie reali e personali prestate, alla puntuale disamina della situazione economica complessiva della mutuataria e di tutti i soggetti alla medesima facenti capo. Donde, se il Tribunale si fosse fatto carico di esaminare tutte le allegazioni difensive, ivi comprese quelle che davano conto dei rapporti intrattenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con altri istituti di credito, dei positivi indici di bilancio registrati dalla società nei due esercizi antecedenti le richieste di mutuo (2004/2005/2006) e delle ulteriori iniziative immobiliari di questa, dell'affidabilità dei soci, dell'elevato rating e del basso livello di rischio dell'operazione ordinaria di finanziamento, avrebbe dovuto concludere per la buona fede della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel momento della concessione dei finanziamenti e, comunque, per l'assenza di un comportamento rimproverabile con riferimento al difetto di percezione della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita realizzata da [OSCURATO:PERSONA] con l'operazione immobiliare cui i finanziamenti erano destinati. E' ulteriormente dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e, comunque, illogica anche nella parte in cui si trovava affermato che l'istituto di credito si sarebbe certamente reso conto della strumentalità dei finanziamenti erogati rispetto all'attività di riciclaggio effettuata dal proposto Scanzani tramite l'attività di costruzione della [OSCURATO:SOCIETA]. se, come prescritto dalla normativa antiriciclaggio, ne avesse valutato il dispiegarsi «con continuità nel corso del rapporto». L'affermazione riportata sarebbe, per un verso, apodittica, per non avere il Tribunale indicato quali specifiche disposizioni antiriciclaggio la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe osservato, per altro verso, illogica, perché il contratto di mutuo non è un contratto di durata; peraltro, non sarebbero stati neppure lumeggiati quali controlli l'Istituto avrebbe dovuto effettuare, e quando li avrebbe dovuti compiere, per rendersi conto della «circolarità delle operazioni, dei continui rapporti di finanziamento .... e dell'anomalia dei movimenti sulla pluralità dei conti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA]». Donde, così facendo il Tribunale si sarebbe discostato dall'indicazione interpretativa secondo cui il rinvio contenuto nella disposizione di cui all'art. 52, comma 3, d.l.gs. n. 156 del 2011 - che offre criteri utili per l'accertamento della buona fede del creditore - ad elementi quali «la dimensione ed il tipo di attività», non intende porre a capo del creditore «grande ente» l'onere di indagare per ottenere le informazioni, ma ha la ben diversa funzione di rammentare come, in un rapporto privo di connotazioni personalistiche, la buona fede appaia maggiormente evidente; parimenti, il Tribunale, che ha dato conto di come la [OSCURATO:PERSONA] avesse formalmente rispettato gli adempimenti imposti dalle disposizioni antiriciclaggio e dalle normative di settore, non avrebbe tenuto conto del recente approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «sul piano del metodo, a fronte di una istruttoria creditizia che non presenta - sul piano formale - vizi di fondo o manifeste irregolarità, la «smentita» di valutazioni favorevoli circa la affidabilità del progetto finanziato o le capacità imprenditoriali dei soci deve basarsi su evidenze obiettive e non su giudizi meramente ipotetici e formulati ex post, dovendosi porre nell'ottica dell'agente al momento del fatto da valutare» (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, in motivazione). 2.6. I ricorsi per cassazione, presentati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sono affidati, ciascuno a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Dato atto che i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quote dei mutui concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I Pichini', ubicato in [OSCURATO:PERSONA], e che i corrispondenti debiti di rimborso gravavano sia sulla [OSCURATO:SOCIETA]. che sulle società acquirenti delle porzioni immobiliari cui le quote di mutuo si riferivano, per effetto dell'accollo non liberatorio della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. intervenuto al momento della stipula degli atti di compravendita, la ricorrente ha premesso che i primi due motivi di ciascuno dei ricorsi nell'interesse delle acquirenti-accollanti non potevano che essere identici a quelli sviluppati nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il Tribunale aveva espressamente motivato affermando che, in presenza di un accollo non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti) tutte confiscate, l'indagine sulla strumentalità del credito e sulla buona fede andava svolta con riferimento alla concessione dell'originario mutuo, non potendosi l'istituto bancario opporre all'operazione realizzata tra l'accollante e l'accollatario. - Il terzo motivo di ciascuno dei predetti ricorsi denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 1273 cod. civ.. Rilevata preliminarmente l'inconferenza del richiamo, operato dal Tribunale nell'esaminare il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., al mutuo concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., posto che la quota di mutuo che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era accollata derivava dal mutuo concesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non dal mutuo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., è dedotto che non sarebbe dato comprendere il riferimento, contenuto nella motivazione ostesa a sostegno del rigetto delle opposizioni all'esclusione dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., alla strumentalità dell'accollo del mutuo alle attività illecite del proposto [OSCURATO:PERSONA], costituendo esso addirittura «un caso emblematico del meccanismo di riciclaggio posto in essere dai proposti»: ciò, perché la [OSCURATO:PERSONA] non solo non si sarebbe potuta opporre all'accollo del mutuo da parte delle società acquirenti delle porzioni immobiliari del complesso 'I Pechini', ma non avrebbe, comunque, avuto interesse a farlo, essendo comunque garantita dalla prelazione ipotecaria. Dunque, il suddetto accollo non avrebbe potuto riverberarsi sul giudizio di buona fede della [OSCURATO:PERSONA], la quale, proprio in ragione della sua posizione terza rispetto al contratto di compravendita con accollo, non sarebbe stata tenuta a svolgere alcuna specifica attività istruttoria nei confronti del terzo acquirente. Con le ulteriori doglianze, articolate a sostegno del detto motivo, sono riprodotte le censure sviluppate con il terzo motivo del ricorso per cassazione presentato dalla ricorrente con riguardo al credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in punto di ritenuta mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito e della normativa antiriciclaggio. 2.7. I ricorsi per cassazione, presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mandataria speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., vantante crediti in privilegio per Euro 68.181,81 e per Euro 68.179,26 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlio di [OSCURATO:PERSONA], si erano accollati, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', costituenti parte del fabbricato B, sono, ciascuno, affidati a tre motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso articolati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., derivando anche quelli vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I Pichini', gravanti sui congiunti di CELLAMARE (rispettivamente moglie e figlio) per effetto dell'accollo non liberatorio intervenuto a seguito della vendita a questi ultimi di porzioni del predetto complesso immobiliare da parte dell'originaria mutuataria. 2.8. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al credito vantato dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., è affidato a tre motivi, che denunciano la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione in punto di ritenuta strumentalità del mutuo fondiario - erogato dalla ricorrente, in data 14 dicembre 2007, alla società confiscata - alle attività illecite dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di ritenuta assenza di buona fede dell'ente erogante il finanziamento, anche a causa della mancata osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito e della normativa antiriciclaggio, riproducendo sostanzialmente le doglianze articolate con i motivi di ricorso relativi al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e deducendo, in particolare, che sterili ed apodittici dovevano ritenersi i richiami effettuati, nella motivazione della statuizione impugnata, agli accertamenti sul conto di [OSCURATO:PERSONA], coperti da giudicato, compiuti nell'ambito del procedimento di prevenzione, nonché alla conoscibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle attività illecite di questi per il solo fatto che avesse concesso ad altra società riferibile al detto proposto (la [OSCURATO:SOCIETA].) nel corso del 2007 altro consistente mutuo. 3. Con requisitoria in data 16 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; per la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per il rigetto dei restanti ricorsi. 4. In data 14 novembre 2024 l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato memorie di replica [OSCURATO:PERSONA] 1. Esigenze di chiarezza e di economia espositiva suggeriscono che l'esame delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte sia preceduto da un sintetico ragguaglio dei principi regolatori della materia della tutela dei diritti di credito vantati da terzi nei confronti di soggetti incisi da misure di prevenzione patrimoniale. 1.1. Il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e le successive modifiche ed integrazioni, apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, hanno delineato uno specifico corpus normativo funzionale alla verifica dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Nell'ambito del giudizio di cognizione, propedeutico all'eventuale confisca, l'art. 23 del d.lgs. n. 159 del 2011 impone la citazione, a cura del tribunale e con decreto motivato contenente la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, oltre che dei terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati (comma 2), anche di coloro che vantino diritti reali o personali di godimento ovvero diritti reali di garanzia sui beni in sequestro (comma 4): tutti costoro possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (comma 3). La disciplina dello specifico accertamento dei diritti di credito o dei diritti reali di garanzia dei terzi, finalizzato al loro parziale ristoro patrimoniale, è, invece, dettata dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, intitolato 'Diritti dei terzi', che dispone: al primo comma che: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso»; al terzo comma che:«Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». 1.2. Dal tenore dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 emerge chiaramente come, con l'apporre condizioni alla possibilità del terzo di ottenere la tutela del proprio diritto di credito o del diritto reale di garanzia, il legislatore abbia inteso garantire l'effettività della confisca di prevenzione, richiedendo l'estraneità del terzo rispetto all'attività illecita del proprio debitore, onde paralizzare eventuali manovre elusive delle norme in materia di misure di prevenzione e di contrasto al riciclaggio poste in essere dal soggetto portatore di pericolosità sociale avvalendosi del terzo; di modo che può dirsi che la disposizione in oggetto esprima la voluntas legis di perseguire un bilanciamento tra l'esigenza, di ordine e interesse pubblico, di garantire effettività all'azione di prevenzione e quella di non sacrificare in modo irragionevole e sproporzionato i diritti di credito dei terzi. Dunque, per ottenere il riconoscimento del proprio credito, il terzo, nella domanda di sua ammissione allo stato passivo, formulata ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è tenuto: 1) a comprovare l'anteriorità del diritto rispetto al sequestro (in caso di diritti di credito, tale requisito deve risultare da atto di data certa: per l'individuazione della data certa soccorrono le norme di cui agli artt. 2699 e ss. cod. civ., e, in particolare, l'art. 2704 cod. civ. in tema di scrittura privata; per i diritti reali di garanzia rileva la data di costituzione secondo le regole civilistiche) nonché l'assenza di ulteriori beni del proposto, rispetto a quelli attinti dalla misura di prevenzione, sui quali potersi rivalere (fatta eccezione per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati, come, ad esempio, i vincoli ipotecari); 2) ad allegare elementi di fatto atti ad escludere la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, costituendo il nesso suddetto oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte del giudice, che è tenuto a motivare adeguatamente sul punto muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è stata eseguita la confisca; 3) a dimostrare la propria buona fede, ossia la sua estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività illecita del debitore, e, comunque, il suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, tale rendere scusabile l'ignoranza, l'errore o il difetto di diligenza in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto; prova, quest'ultima, che può essere articolata allegando elementi attinenti alle condizioni delle parti, ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, al tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. 1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato le disposizioni riportate affermando: - che il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, Rv. 276849; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028); - che la strumentalità di un credito può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite di questi (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Rv. 275533); presunzione semplice di cui il giudice non può, invece, avvalersi quando, al momento, dell'erogazione del credito la pericolosità sociale del proposto fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280793); - che la prova della condizione di buona fede e di affidamento incolpevole del creditore può desumersi anche da elementi indiziari (Sez. 6, n. 4005 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286115), addotti da quest'ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Rv. 283108), suscettibili di dar conto della scusabilità dell'ignoranza del nesso di strumentalità del finanziamento rispetto all'attività illecita del proposto ovvero rispetto al riciclaggio dei relativi proventi nonché delle ragioni per le quali le omesse necessarie verifiche, quand'anche diligentemente effettuate, non sarebbero valse, comunque, a disvelare la predetta strumentalità; - che il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione del credito è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui gli elementi allegati dal creditore istante debbano ritenersi insufficienti (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735); elementi la cui verifica deve essere effettuata ricorrendo ai parametri indicati nel terzo comma dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che, tuttavia, non possono essere ritenuti né esclusivi, né vincolanti, posto che il giudice può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735; conf. Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione); - che, in caso di credito opposto da un istituto bancario, la sua condizione di buona fede e di incolpevole affidamento deve essere valutata verificando se l'ente abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807) e se abbia rispettato le norme e le prassi bancarie in materia di concessione del credito e di contrasto al riciclaggio (Sez. 1, n. 51467 del 14/06/2017, Rv. 271842); - che il terzo creditore, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, in quanto gravato dell'onere di superare la presunzione semplice di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e/o di dimostrare la sussistenza della propria buona fede, ha anche l'onere di "confrontarsi" con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 17015 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263315) ove le stesse siano richiamate dal giudice delegato o dal tribunale a sostegno dell'esclusione del proprio credito dallo stato passivo. 2. Condivisi tali principi, i ricorsi devono essere decisi come segue. 2.1 Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) merita accoglimento limitatamente al secondo motivo. 2.1.1. Il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. scaturisce dal contratto di affitto - stipulato il 17 luglio 2015 - di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino), concesse in godimento alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., detentrici delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., con previsione del diritto di loro riscatto da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; contratto con il quale le parti avevano pattuito il versamento di canoni mensili dell'ammontare di Euro 47.000,00 - ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di fitto e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del diritto di riscatto - a copertura dei quali le società affittuarie avevano rilasciato 96 effetti cambiari. 2.1.2. Il Tribunale ha giustificato il rigetto dell'opposizione all'esclusione del detto credito dallo stato passivo, evidenziando, quanto all'esistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti, come dall'accertamento, ormai definitivo, compiuto nell'ambito del procedimento di prevenzione, fosse emerso che le società affittuarie delle unità immobiliari della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. erano riconducibili ai proposti [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) e [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), i quali già socialmente pericolosi all'epoca della stipula del contratto - visto che la pericolosità generica di Vitagliano risaliva al 1993 e la sua pericolosità qualificata al 2007 e che la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 2000 e la sua pericolosità qualificata al 2012 - le avevano utilizzate per reinserire nel circuito legale somme di provenienza illecita, impiegate appunto per il pagamento dei canoni di affitto e dei ratei del riscatto, tanto essendo dimostrato dalla decisiva circostanza, non smentita dalle allegazioni difensive, che sia le società affittuarie degli immobili che la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dal figlio ventunenne di [OSCURATO:PERSONA], fossero prive di risorse proprie per far fronte ai pagamenti dei canoni/ratei e che ne avessero sostenuto l'onere solo mediante i contributi finanziari dei due proposti. Si tratta di motivazione, che, a dispetto dei rilievi difensivi sviluppati con il primo motivo di ricorso, si rivela ineccepibile sia sotto il profilo della correttezza giuridica che sotto il profilo della congruità argomentativa. La sussistenza del vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego costituisce, infatti, un requisito oggettivo dell'esclusione del credito medesimo dallo stato passivo formato in relazione ad una misura di prevenzione reale, di modo che il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione; Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Rv. 264373), come nel caso di specie. Ne viene che le deduzioni difensive articolate per contestare la sussistenza del detto requisito oggettivo sono generiche, sia perché non si confrontano con la ratio decidendi della statuizione adottata sul punto, ossia, quella secondo la quale le società che avevano stipulato il contratto di affitto con previsione di riscatto dei beni in godimento ne avevano sostenuto gli oneri solo attraverso i finanziamenti dei proposti, sia perché non allegano, neppure in questa sede, elementi di fatto idonei a smentire con immediatezza tale affermazione. 2.1.3. Il Tribunale ha, poi, escluso che la ricorrente avesse adeguatamente provato la propria buona fede e il suo incolpevole affidamento nell'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti, rilevando come dalle clausole del contratto di affitto con diritto di riscatto emergesse che la [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. non avesse affatto tutelato adeguatamente i propri interessi: a fronte di un corrispettivo della vendita dei beni concessi in fitto fissato in Euro 2.000.000,00 non aveva, infatti, preteso alcuna garanzia reale, sebbene le società affittuarie e la società titolare del diritto di riscatto - peraltro di nuova costituzione - fossero prive di risorse necessarie per far fronte agli impegni contrattuali assunti e presentassero margini di utile irrisori, tanto vero che la cedente, la quale aveva stipulato un mutuo con la [OSCURATO:PERSONA] UNICREDIT per l'acquisto degli immobili, poi concessi in godimento, era rimasta obbligata nei riguardi dell'istituto mutuante, che non aveva consentito all'accollo, liberatorio della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., da parte della società divenutane affittuaria riscattante. L'argomentazione rassegnata, tuttavia, esibisce profili di apoditticità. L'affermazione secondo la quale non vi sarebbe prova della buona fede della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., perché questa avrebbe omesso di tutelare adeguatamente i propri interessi, non è sostenuta dall'indicazione degli specifici elementi di fatto attestanti che l'operazione negoziale in disamina, pur rischiosa sul piano imprenditoriale per la società ricorrente, fosse espressiva di una qualche forma di collusione tra questa e i preposti, nulla essendo stato lumeggiato dal Tribunale, ad esempio, in ordine ai rapporti pregressi o esistenti tra le figure gestorie della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. ed il duo [OSCURATO:PERSONA], come, invece, sarebbe stato necessario sulla base del disposto di cui all'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Sfugge, peraltro, quale sia l'eventuale nesso logico esistente tra la prudenza e la diligenza che la [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. avrebbe dovuto usare nella tutela dei propri interessi, nell'ambito della regolamentazione negoziale dell'affare stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e con la [OSCURATO:SOCIETA]., e la possibilità, in capo ai suoi legali rappresentanti pro-tempore, di rendersi conto della strumentalità del credito da esso scaturito rispetto alle attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti da parte dei proposti. Infatti, è stato affermato, in tema erogazione del credito da parte di istituto bancario, con indicazione di principio valevole, però, per la verifica della buona fede di qualsiasi creditore, che, ai fini dell'esclusione della stessa, non è sufficiente il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione; Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024). 2.1.4. Fermo restando il rigetto del primo motivo di ricorso, i rilevati vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di esclusione della buona fede della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. impongono l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al giudice di merito che procederà a nuovo giudizio attenendosi alle indicazioni direttive sopra impartite. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è infondato. 2.1 Il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - e non ammesso allo stato passivo formato rispetto alle confische di prevenzione disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - scaturisce dalla vendita - di cui al rogito notarile in data 25 ottobre 2016, seguito dalla scrittura privata del 27 ottobre 2016, priva di data certa - di un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento del cui corrispettivo le parti avevano stabilito, dapprima, che lo stesso dovesse avvenire tramite nove assegni bancari, effettivamente consegnati alla parte venditrice all'atto del rogito notarile con contestuale rilascio di quietanza di pagamento salvo buon fine degli assegni; e, poi, che ad esso si dovesse far luogo tramite il rilascio di un'unica cambiale, comprensiva di interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all'ipoteca legale. 2.2. Il Tribunale ha dato atto della strumentalità del credito rispetto alle attività dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali era già manifesta sia la pericolosità generica che quella specifica ed ai quali era riferibile la [OSCURATO:SOCIETA]., interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (delle quali erano soci, rispettivamente, il primo ed il secondo), rilevando che tramite il ricorso allo strumento cartolare, in funzione solutoria dell'obbligazione del pagamento del prezzo dell'immobile acquistato, i menzionati proposti avevano immesso nel circuito economico i frutti delle loro attività illecite dissimulandone la provenienza, facendo leva sull'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sostanziale sottostante; ha, poi, escluso che la società venditrice fosse in buona fede al momento della stipula del contratto o versasse, comunque, in una situazione di incolpevole affidamento rispetto all'assenza di strumentalità del negozio e del conseguente credito rispetto all'attività illecita dei proposti, evidenziando come le pattuite modalità di pagamento del prezzo dell'immobile compravenduto fossero manifestamente anomale rispetto alle ordinarie regole di prudenza negoziale. 2.3. Ciò posto, le deduzioni difensive articolate nell'interesse della ricorrente creditrice, con l'unico motivo di ricorso formulate, sono generiche nella parte in cui contestano il giudizio di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti, perché non colgono la ratio decidendi della statuizione al riguardo adottata: ossia, quella secondo cui in ipotesi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità del proposto, l'esistenza di tale nesso può presumersi, salvo prova contraria, di modo che, ricorrendo nel caso di specie, la detta concomitanza sarebbe stato onere della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - che non risulta avervi adempiuto - allegare elementi di fatto atti a smentire l'esistenza del detto nesso, vieppiù, invece, comprovata sia dalla circostanza che l'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. era una società di nuova costituzione, operante solo in forza dei finanziamenti ricevuti dai proposti, tramite le detentrici delle quote (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), sia dalla preferenza accordata all'utilizzo del titolo cambiario per il pagamento del prezzo dell'immobile acquistato. Sono, invece, infondati i rilievi difensivi protesi a screditare il giudizio di assenza di buona fede della creditrice nel momento della stipula del contratto di compravendita. Deve, invero, osservarsi che già la sostituzione degli assegni bancari, offerti in pagamento del prezzo dell'immobile compravenduto dall'acquirente alla venditrice, con un unico titolo cambiario a scadenza assai differita depone per un assetto degli interessi negoziali delle parti fortemente sbilanciato a favore dell'acquirente, senza alcuna plausibile giustificazione economica, e, comunque, contrario ad ogni criterio di ragionevolezza, avendo la venditrice rinunciato ad ottenere il soddisfacimento immediato del proprio credito (tramite l'incasso degli assegni bancari) optando per un pagamento dilazionato ed incerto di quanto dovutogli. L'anomalia di tale scelta si appalesa poi manifesta - e per tale ragione espressiva di un comportamento perlomeno equivoco della creditrice e, quindi, non improntato a buona fede - laddove la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. è addivenuta alla predetta regolazione dei propri interessi rinunciando espressamente ad ogni tipo di garanzia reale o personale, ancorché basilari e comuni criteri di prudenza ne avrebbero imposto il rilascio, tenuto conto della qualità dell'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., società di nuova costituzione e priva di risorse proprie per onorare gli impegni negoziali assunti. Tutto quanto argomentato comporta il rigetto del ricorso.2.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto affidati a motivi del tutto sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito indicati. 2.3.1.1 crediti che i menzionati ricorrenti hanno chiesto di ammettere allo stato passivo, formato con riguardo alle masse di cespiti riferibili ai proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivano dalla vendita dell'attività di tabaccheria, avente sede in Roma alla Via della Mercede, effettuata in data 2 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA] all'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento del cui corrispettivo le parti avevano pattuito che lo stesso avesse luogo tramite il rilascio di n. 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 - dell'ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 - erano stati garantiti, quanto al buon fine, dalla [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L. mediante concessione di ipoteca su un proprio immobile; dei predetti titoli cambiari alcuni erano stati girati dalla prenditrice [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto di associazione in partecipazione, che prevedeva che, in caso di cessione dell'azienda, gli associati avessero diritto ad una quota pari al 40% del prezzo. 2.3.2. Il Tribunale ha confermato l'esclusione dei crediti predetti dallo stato passivo evidenziando come sussistesse la strumentalità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] - dal quale gli altri due erano derivati - rispetto alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], del quale il fratello Emiliano, legale rappresentante dell'impresa cessionaria dell'azienda venduta dalla Porcelli, era un mero prestanome, resosi disponibile a consentire al proposto [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzazione della sua omonima impresa individuale per schermare la titolarità effettiva del bene acquistato con capitali di provenienza illecita, tanto essendo stato definitivamente accertato nel procedimento di prevenzione, che aveva messo in luce come al momento della cessione dell'azienda (ossia, il 2 maggio 2016) la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si fosse già manifestata (segnatamente, quella generica a far data dal 2000 e quella qualificata a far data dal 2012). [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha mancato di rilevare come la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, allegata dall'opponente [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l'assenza di strumentalità del credito fosse priva di decisività, perché l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di trasferimento fraudolento di valori era stata motivata sul rilievo che non era stato provato, come dedotto dall'accusa, che la tabaccheria fosse stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con i capitali illeciti di [OSCURATO:PERSONA], né che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'intestataria fittizia di un rapporto di conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA], riferibile allo stesso Vitagliano: donde, se era stato accertato, nel processo conclusosi con la sentenza prodotta, che per l'acquisto della tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA] non erano stati utilizzati capitali illeciti provenienti da Vitagliano, non era stato affatto escluso, sulla base dei risultati probatori in esso cristallizzati, che i capitali illeciti utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] per provvedere al pagamento rateale del prezzo della predetta azienda fossero quelli provenienti da [OSCURATO:PERSONA], come accertato nel procedimento di prevenzione (cfr. pag. 46, ultimi due capoversi del decreto impugnato e pag. 47 dello stesso decreto).Sicché, deve darsi atto che, se la motivazione al riguardo rassegnata dal giudice censurato è corretta in diritto e sorretta da un ragionamento improntato alla normale plausibilità di apprezzamento, il primo motivo di ciascuno dei ricorsi nell'interesse dei ricorrenti è infondato, perché non solo non si confronta per nulla con le ragioni come sopra riportate, ma non sviluppa neppure argomentazioni atte a dar conto dell'avvenuta allegazione di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza del nesso di strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA] del credito di [OSCURATO:PERSONA], certamente sorto in epoca in cui la pericolosità sociale di quello si era ormai manifestata; onere, cui, invece, la creditrice sarebbe stata tenuta ad adempiere. 2.3.3. Quanto alla sussistenza della buona fede della creditrice Porcelli, il Tribunale ha negato che l'interessata ne avesse offerto prova efficace, non avendo ella allegato né elementi atti a dimostrare che avesse usato la diligenza richiesta in capo all'agente modello che vende un bene di elevato valore convenendo un pagamento rateale del prezzo garantito da cambiali pro- so/vendo - diligenza che avrebbe imposto alla venditrice di accertarsi quantomeno della solvibilità del debitore prima di consegnargli un bene di significativo valore -, né utili evidenze suscettibili di dar conto della circostanza che, pur a fronte dell'accettazione delle condizioni negoziali sopra riportate, ossia il pagamento rateale del prezzo dell'azienda ceduta garantito da cambiali solo in parte assistite da ipoteca, ella aveva comunque tutelato in modo appropriato i propri interessi. Di modo che il giudice censurato ha concluso nel senso che l'inescusabile leggerezza del comportamento negoziale tenuto dalla Porcelli le aveva impedito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, stima il Collegio che la motivazione rassegnata a sostegno dell'esclusione della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] e del suo incolpevole affidamento nell'apparenza di liceità dell'operazione negoziale di cessione dell'azienda di Via della Mercede all'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] sia affetta dalla medesima apoditticità già stigmatizzata con riferimento alla posizione della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.. Affermare che la pattuizione del pagamento rateale del prezzo di un'azienda di elevato valore di mercato, assistito dal rilascio di cambiali in parte garantite da ipoteca concessa da un terzo, avrebbe dovuto mettere sull'avviso la venditrice in ordine alla liceità dell'affare e spingerla, quanto meno, a verificare la solvibilità del cessionario, significa formulare un enunciato astratto, come tale dotato di scarsa capacità esplicativa del tema oggetto di discussione. Invero, il pagamento rateale del prezzo e il rilascio di cambiali a garanzia dell'adempimento sarebbero stati tali da dimostrare l'assenza di buona fede della ricorrente solo se il giudice avesse contestualizzato siffatte condizioni negoziali nell'ambito dei rapporti esistenti tra le parti, così da giustificare l'esistenza di una loro collusione o di un accordo illecito. Peraltro, lo si vuole ribadire, il giudice avrebbe dovuto spiegare concretamente in che termini il regolare assolvimento da parte della venditrice dell'onere, calibrato su un criterio di diligenza media, di informarsi adeguatamente circa la solvibilità dell'acquirente le avrebbe consentito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe stato tanto più necessario nella fattispecie al vaglio, posto che la Porcelli aveva venduto l'azienda non al preposto [OSCURATO:PERSONA], ma al fratello Emiliano, ancorché suo prestanome: infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'onere motivazionale in tema di esclusione della buona fede del creditore diventa ancora più stringente quando il credito non venga concesso al proposto, bensì a soggetti terzi legati al medesimo da vincoli familiari o di altra natura (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione), come avvenuto nel caso di specie. In tale ipotesi è, dunque, necessario che il giudice fornisca adeguata giustificazione del perché ha ritenuto che il creditore fosse consapevole, ovvero, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto, dell'interposizione o anche solo della sua possibilità. Ne viene che colgono nel segno il secondo ed il terzo motivo di ciascuno dei ricorsi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi titolari di crediti derivati dal rapporto principale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento del decreto impugnato in punto di prova della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] e con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio onde porre rimedio ai difetti rilevati. Il quarto motivo di ciascun ricorso è assorbito, mentre il primo motivo va respinto perché infondato. 2.4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è infondato. 2.4.1. Il credito del quale il menzionato istituto bancario ha chiesto l'ammissione allo stato passivo deriva dal contratto di mutuo stipulato in data 3 maggio 2017 con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto da parte di costui di un immobile, ubicato in Roma al [OSCURATO:PERSONA]: credito garantito da ipoteca sull'immobile. 2.4.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta nel procedimento di prevenzione ed avesse fatto valere le proprie ragioni in quella sede, tanto che il ricorso per cassazione presentato nel suo interesse avverso il decreto di confisca disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, ha comunque reso ragione dell'esclusione del credito medesimo dallo stato passivo formato in relazione ai cespiti riconducibili ai proposti, evidenziando come fossero da condividere le ragioni, illustrate dai giudici del procedimento di prevenzione <<con ampia ed esaustiva motivazione>> (cfr. pag. 87, ultimo capoverso del decreto impugnato), sia in ordine alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA] - profilo, questo, ritenuto accertato, posto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto alcuna censura in riferimento ad esso nell'atto di opposizione (cfr. pag. 87, secondo capoverso del provvedimento impugnato) - sia in ordine all'assenza di buona fede dell'Istituto al momento della concessione del mutuo a [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, era soggetto sostanzialmente incapiente, che aveva dichiarato redditi per poche migliaia di euro all'anno e che era divenuto amministratore di una società unipersonale, la [OSCURATO:SOCIETA]., solo pochi giorni prima dell'erogazione del mutuo, perché nel dicembre 2016 il precedente amministratore, ossia il fratello [OSCURATO:PERSONA], era decaduto dalla carica perché condannato per bancarotta fraudolenta. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto considerare [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto affidabile sotto il profilo della solvibilità perché socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il socio non può disporre a proprio beneficio dei beni e degli della società. Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto non considerare che contestualmente alla stipula del mutuo, il mutuatario [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva acquistato l'appartamento al cui pagamento era destinato il finanziamento ricevuto, ma aveva sottoscritto un preliminare di vendita di un ulteriore immobile di ingente valore versandone la caparra con due degli assegni circolari rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del prezzo del primo appartamento. Donde, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni sviluppate dai giudici della prevenzione, ha implicitamente concluso nel senso che, se la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, all'atto di erogare il mutuo, avesse diligentemente adempiuto ai propri doveri di verifica circa la situazione patrimoniale e reddituale del mutuatario, non avrebbe potuto non rendersi conto della sproporzione emergente tra i redditi leciti da questi esibiti e il valore degli acquisti patrimoniali, per i quali aveva chiesto il finanziamento, di modo, anche considerate le circostanze per le quali [OSCURATO:PERSONA] era diventato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe dovuto attivare controlli ulteriori circa l'effettiva provenienza della provvista utilizzata dal mutuatario per rimborsare le rate di mutuo. Provvista proveniente da [OSCURATO:PERSONA], la cui pericolosità sociale alla data della stipula del contratto di mutuo, ossia il 3 maggio 2017, era già conclamata e che si era valso dello strumento del mutuo fondiario per dissimulare - dietro il pagamento delle relative rate - l'immissione nel circuito economico di capitali di origine illecita. 2.4.3. Di tanto dato atto, deve escludersi la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nell'ambito del procedimento di prevenzione rispetto al sub-procedimento di verifica dei crediti, delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 e dai successivi interventi novellatori, come un autonomo procedimento diretto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca di prevenzione ai creditori in buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento degli stessi, a tutelare la par condicio creditorum, al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. E' evidente, dunque, che è quella del procedimento disciplinato dall'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 la sede naturale in cui il creditore deve potere far valere, nella maniera più ampia possibile, le proprie ragioni a tutela del diritto vantato, costituendo il suo intervento nel procedimento di prevenzione, consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 ove sia anche titolare di un diritto reale di garanzia, una mera facoltà accordatagli dal legislatore per ampliare le proprie difese nel confronto dialettico con i temi attinenti ai presupposti per l'applicazione al proposto della misura di prevenzione reale. Ciò posto, nel caso al vaglio, il Tribunale ha, sì, richiamato le argomentazioni sviluppate dai giudici del procedimento di prevenzione per evidenziare come [OSCURATO:PERSONA], soggetto la cui pericolosità generica e specifica si era già ampiamente manifestata nel maggio 2017, si fosse valso del mutuo ottenuto dal fratello Emiliano, per l'acquisto di due appartamenti in Roma, per inserire, tramite il pagamento dei relativi ratei, nel circuito economico somme di provenienza illecita e per sottolineare come la mutuante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intervenuta nel processo di prevenzione, si sarebbe dovuta avvedere, usando la diligenza impostagli dalle norme stabilite per la concessione del credito, della strumentalità del finanziamento erogato rispetto all'attività di riciclaggio del proposto, non per affermare la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nel giudizio di prevenzione, ma solo per farle proprie, stimandole non solo come pienamente condivisibili ma anche come del tutto congrue e pertinenti rispetto alle ragioni agitate dalla creditrice nel proprio atto di opposizione. In esito a tale chiarimento, occorre riconoscere che le argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente a sostegno del solo motivo di ricorso presentato, che attinge unicamente il profilo della ritenuta assenza di sua buona fede e di incolpevole affidamento nell'apparenza di liceità dell'acquisto immobiliare finanziato, oltre ad essere generiche, perché prive di confronto realmente critico con ragioni ostese dal Tribunale a suffragio del convincimento maturato in ordine, appunto, al tema dedotto, sfuggono alla possibilità di sindacato da parte di questa Corte. In effetti, se è pur vero che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), tuttavia non è consentito che siano sviluppate, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, deduzioni che, lungi dall'attaccare la completezza e la logicità dell'argomentazione del provvedimento, si risolvano nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti siccome valutati dal giudice di merito: deriva, questa, cui il ricorso all'esame non si è sottratto, dovendosene, comunque, dichiarare la complessiva infondatezza e, quindi, pronunciare il rigetto. 2.5. Il ricorso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. riferito al credito da questa vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato. 2.5.1. Il credito predetto per Euro 7.268.243,18, di cui la l'Istituto bancario ha chiesto l'ammissione al passivo in relazione alle confische di prevenzione disposte nei confronti dei proposti Vitagliano e [OSCURATO:PERSONA], deriva da due mutui, successivamente frazionati, concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla [OSCURATO:SOCIETA]. - partecipata al momento della concessione del primo finanziamento al 75% da [OSCURATO:PERSONA] ed al 25% da [OSCURATO:PERSONA] - per l'edificazione nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sui quali venivano iscritte ipoteche.2.5.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come il mutuo ipotecario sia strumento negoziale sovente utilizzato per riciclare denaro di provenienza illecita, ossia per creare un'apparenza di provenienza lecita delle somme utilizzate per realizzare operazioni di implementazione del patrimonio dei soggetti socialmente pericolosi, i quali attingono, invece, alle proprie risorse illecite per far fronte al rimborso rateale del finanziamento ricevuto, ha indicato le ragioni per le quali il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse essere escluso dallo stato passivo. Ha, in proposito, osservato come plurimi fossero gli elementi di fatto attestanti la strumentalità del credito, erogato tra il 2007 e il 2009, rispetto all'attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi di attività illecite posta in essere dal proposto [OSCURATO:PERSONA], la cui pericolosità sociale generica si era già manifestata a far data dall'anno 2000, mediante la realizzazione del complesso immobiliare denominato "I Pichini"; attività di riciclaggio successivamente posta in essere anche dal proposto [OSCURATO:PERSONA], socialmente pericoloso a far data dal 1993, che aveva finanziato [OSCURATO:PERSONA], trovatosi in difficoltà finanziarie in corso d'opera, con somme derivanti dagli affari illeciti di organizzazioni camorristiche. Donde, ha concluso nel senso che il primo dei requisiti per l'ammissione del credito allo stato passivo, ossia quello, di natura oggettiva, relativo all'assenza di sua strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto, non era stato accertato, posto che nulla di decisivo era stato allegato dall'opponente per vincere la presunzione relativa di sussistenza della strumentalità del credito, sorto in un epoca in cui la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si era già manifestata, rispetto all'attività di riciclaggio da questi posta in essere tramite la costruzione del complesso 'I Pichini'. Se questa è la motivazione rassegnata dal Tribunale per ritenere sussistente la strumentalità del credito, deve riconoscersi che le deduzioni difensive sviluppate, con il primo e il secondo motivo di ricorso, per censurarla sono infondate. Non coglie nel segno l'eccezione di inopponibilità dei risultati del procedimento di prevenzione alla creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la quale non aveva potuto prendervi parte, essendo, la disposizione (quella di cui al comma 4 dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, come introdotta dalla I. n. 161 del 2017) che glielo consentiva, entrata in vigore quando era ormai scaduto il trentesimo giorno dal sequestro della [OSCURATO:SOCIETA].. Invero, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa del terzo rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, posto che, una volta che il giudice delegato abbia posto a fondamento della decisione di non ammissione del credito elementi di fatto e di diritto desunti dal provvedimento di confisca - che costituisce il presupposto di attivazione del sub- procedimento di cui all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 -, il terzo creditore è posto nelle condizioni di esercitare rispetto ad essi il contradditorio nella maniera più ampia possibile, allegando, a sostegno dell'opposizione al rigetto della domanda di ammissione del credito, ogni utile evidenza atta a disattenderne la portata, onde efficacemente esercitare il diritto alla prova in ordine alla non strumentalità del credito e in ordine alla propria buona fede.La detta eccezione non è, comunque, dirimente nel caso al vaglio, dal momento che il Tribunale ha ritenuto esistente la strumentalità del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. alla [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle attività illecite del proposto [OSCURATO:PERSONA], già pericoloso socialmente nel momento di insorgenza del credito, non solo in base agli elementi cristallizzati nel provvedimento che a questi aveva applicato la misura di prevenzione reale, ma anche in base alla documentazione prodotta dalla stessa creditrice a sostegno della domanda di ammissione del credito allo stato passivo, evincendosi dalla stessa una rilevantissima sproporzione tra i redditi dichiarati dallo Scanzani, che della [OSCURATO:SOCIETA]. era nel 2007 - ossia, all'epoca di erogazione del primo mutuo - il socio maggioritario, e le disponibilità di risorse monetarie che egli mostrava di poter movimentare finanziando la galassia societaria che a lui era riferibile. Tutte le ulteriori deduzioni difensive, protese a disconoscere la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, sono o manifestamente infondate, perché confondono il profilo oggettivo e logicamente pregiudiziale della strumentalità del credito con quello soggettivo della buona fede del soggetto creditore, o generiche, perché non adducono, neppure in questa sede, decisivi elementi di fatto, già sottoposti al giudice di merito, idonei a smentire, oltre ogni evidenza, la conclusione secondo cui l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari da parte del proposto [OSCURATO:PERSONA], per effetto dei mutui fondiari ricevuti, era senz'altro idonea ad agevolare, sia pur indirettamente, la realizzazione della sua attività illecite (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734), ossia, quella di reimpiego e di riciclaggio, nella costruzione del complesso immobiliare denominato 'I Pechini' di [OSCURATO:PERSONA], di capitali di origine illecita; le stesse non sono neppure consentite nel giudizio di legittimità nella parte in cui, agitando il vizio di travisamento delle emergenze fattuali riportate nel provvedimento impugnato, finiscono per sollecitare questa Corte ad effettuarne una rivalutazione. 2.5.3. Quanto al profilo della buona fede della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., il Tribunale ha escluso che l'interessata fosse riuscita ad offrirne prova, evidenziando come già quanto riportato nelle delibere di concessione dei mutui, segnatamente il dato che la mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]. provvedesse agli interventi immobiliari, cui i mutui erano destinati, «prevalentemente con proprie disponibilità>>, rappresentate da «un modestissimo capitale sociale, da utili non distribuiti e da finanziamenti soci>> che nell'anno 2007 erano «pari ad Euro 2.000.000,00», dovesse costituire un segnale di allarme circa le attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], socio al 75% della [OSCURATO:SOCIETA]. e la cui pericolosità generica si era già manifestata a partire dall'anno 2000. Dinanzi ad un finanziamento di portata così imponente, ricevuto dalla mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del suo socio di maggioranza, ed a fronte di continue movimentazioni di denaro di ingente ammontare intercorse tra i conti correnti dello stesso Scanzani, di suoi familiari e delle numerose società a lui riferibili ([OSCURATO:SOCIETA].., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la mutuante sarebbe stata tenuta ad avviare approfondimenti circa la massiccia disponibilità di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], a fronte, oltretutto, dell'assoluta sproporzione dei suoi redditi leciti e di quelli di tutto il suo nucleo familiare. Ciò posto, non può non riconoscersi che il Tribunale ha fatto buon governo della lezione interpretativa impartita in materia da questa Corte, che ha più volte affermato che la buona fede dell'istituto di credito erogante un mutuo fondiario deve escludersi non solo quando l'istituto stesso era a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011; inosservanza degli obblighi, che non rileva in quanto tale, ma in quanto sussista un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito. Non ricorre, dunque, la buona fede della banca nel caso in cui il nesso di strumentalità tra l'erogazione del finanziamento e l'attività illecita non sia stato conosciuto per effetto di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, nel senso che sarebbe stato conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza ovvero rispettando gli obblighi imposti dalla normativa di settore (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735). Né può dirsi che il giudice censurato si sia sottratto all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza del predetto nesso eziologico tra la violazione degli obblighi da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la mancata conoscenza della strumentalità del credito, avuto riguardo al lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, come dedotto dalla ricorrente, avendo di contro il Tribunale ripetutamente dato atto di come vi fosse una significativa sproporzione tra i redditi leciti esibiti dallo Scanzani e dal suo nucleo familiare e la massiccia movimentazione di denaro tra le società di cui egli era socio, anche occulto. Movimentazione agevolmente rilevabile dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., visto che i conti correnti del proposto e delle sue società, come anche altri rapporti bancari, erano tutti accesi presso la sua filiale di Mentana, di modo che essa avrebbe dovuto quantomeno procedere alle obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette, le quali, ove fossero state poste in essere, sarebbero state certamente tali da attivare accertamenti che le avrebbero consentito di rendersi conto dell'attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA]. Atteggiamento diligente ed osservante delle specifiche norme del settore creditizio che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. sarebbe stata tenuta ad adottare vieppiù perché nel gennaio 2009 aveva erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un ulteriore mutuo di significativo ammontare, come del resto preteso, ai fini della prova della buona fede del terzo creditore, dalla giurisprudenza di questa Corte, che, infatti, ha affermato che la sussistenza della buona fede del terzo creditore deve essere verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rinnodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807). Al lume di tali condivisi principi, di cui nel provvedimento impugnato si è fatta retta applicazione, con motivazione, calibrata sulla concretezza della regiudicanda, resa in termini tutt'altro che illogica, i rilievi del ricorrente, articolati in punto di buona fede della ricorrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono infondati. 2.5.4. Manifestamente infondate sono le doglianze, di cui al terzo motivo, con le quali la ricorrente eccepisce la genericità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale in ordine alla violazione della normativa antiriciclaggio. Invero, alla data all'erogazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del primo mutuo fondiario, ossia nell'aprile 2007, erano vigenti le disposizioni, destinate a prevenire operazioni di riciclaggio, poste dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che, all'art. 1, comma 1, stabiliva che: <<E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a Euro 10.329,14 (lire venti milioni) [n.b., a norma dell'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002, il limite di importo di lire 20.000.000 era stato determinato in Euro 12.500,00] . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati>> e che, all'art. 3, commi 1, 2 e 4 (Segnalazioni di operazioni), stabiliva che: « Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti»...« L'Ufficio italiano dei cambi fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto». Si tratta all'evidenza di norme di rango primario, la cui inosservanza era sanzionata amministrativamente, che non potevano di certo essere ignorate dai funzionari della [OSCURATO:SOCIETA]. (né dal responsabile della Filiale di Mentana né dai funzionari di vertice), i quali, pertanto, attesa la patente circolarità dei flussi di risorse finanziarie tra rapporti bancari riferibili, direttamente o indirettamente, a [OSCURATO:PERSONA] e il loro ingente ammontare, ove confrontato, peraltro, con i contenuti redditi sui quali il loro intestatario poteva lecitamente contare, sarebbero stati tenuti alle predette obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio. Il motivo è, pertanto, inammissibile. Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del ricorso. 2.6. Meritano il rigetto anche i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. relativi ai crediti da essa vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in quanto, sebbene affidati a distinti atti di impugnativa, sviluppano motivi esattamente corrispondenti a quelli articolati nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Questo perché - per come ammesso dalla stessa ricorrente - i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quote dei mutui concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I Pichini', ubicato in [OSCURATO:PERSONA]; rimborso gravante sia sulla [OSCURATO:SOCIETA]. che sulle società acquirenti delle porzioni immobiliari cui le quote di mutuo si riferivano, per effetto dell'accollo non liberatorio della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. intervenuto al momento della stipula degli atti di compravendita. Del tutto condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale, ossia che, in presenza di un accollo non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti), tutte confiscate, l'indagine sulla strumentalità del credito e sulla buona fede andasse svolta con riferimento alla concessione dell'originario mutuo, non potendosi l'istituto bancario opporre all'operazione realizzata tra l'accollante e l'accollatario, in tal senso essendosi espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 263281), deve escludersi la rilevanza della censura relativa alla posizione dell'accollante - sviluppata sotto il profilo della violazione dell'art. 1273 cod. civ. -, essendo decisiva la posizione della mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice originaria, sulla quale il Tribunale ha rassegnato motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica per le ragioni indicate al punto 2.5.(disamina dei motivi articolati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al credito [OSCURATO:SOCIETA].) che precede, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio. 2.7. Deve essere rigettato anche il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., sorto il 14 dicembre 2007, quindi in data immediatamente successiva al credito, sorto nell'aprile 2007, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (in riferimento al primo mutuo fondiario concessole dalla [OSCURATO:PERSONA]). Questo perché è affidato a motivi del tutto sovrapponibili rispetto a quelli sviluppati nell'interes se della [OSCURATO:SOCIETA]. in riferimento al credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., di modo che occorre fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni sviluppate nel punto 2.5. della presente motivazione [sotto il 'Considerato in diritto'] per disattenderle. Né hanno pregio le censure del presente ricorso che si appuntano sul richiamo, operato dal Tribunale, all'istruttoria che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato in occasione della concessione del primo mutuo alla [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il giudice censurato rilevato come la mutuataria [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L. facesse capo al medesimo centro d'interessi della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia a [OSCURATO:PERSONA], di modo che, attesa la riscontrata circolarità dei flussi monetari tra le società e i rapporti bancari a lui riferibili nonché considerato il ridotto ammontare degli utili di esercizio emergente dai bilanci depositati e dalle dichiarazioni presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. 181 del decreto impugnato), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto senz'altro disporre approfondimenti sulla mutuataria e, comunque, effettuare le obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette: inerzia - quella della creditrice istante per l'ammissione anche di questo credito allo stato passivo - nel far luogo a tali dovuti adempimenti suscettibile di riverberarsi negativamente sulla prova della sua buona fede. 2.8. Devono essere rigettati anche i ricorsi per cassazione nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mandataria speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., vantante crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlio di [OSCURATO:PERSONA], si erano accollati, senza liberare la [OSCURATO:SOCIETA]., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località 'I Pichini', costituenti parte del fabbricato B, in quanto affidati, ciascuno a tre motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso articolati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., derivando anche quelli vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto dell'accollo non liberatorio intervenuto.Ne viene che per disattendere le relative doglianze è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle