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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16935/2026

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ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt.62-bis (nella massima estensione) e 133, cod. pen., è manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato anzitutto che la commisurazionedella pena appartiene alla discrezionalità del giudice, che la esercita nei limiti di legge,cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);ritenuto, altresì, che il medesimo motivo è manifestamente infondato, considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delleritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243),rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);che, nel caso di specie, il giudice adito ha fondato il proprio diniego in ordine allaconcessione delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione valorizzando lachiarezza inequivoca delle risultanze istruttorie acquisite, nonché il rilevante disvalore dellacondotta posta in essere con violenza significativa esercitata dall’imputato mediante uncalcio inferto da un ciclomotore in movimento (si veda, in particolare, pagina 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt.62-bis (nella massima estensione) e 133, cod. pen., è manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato anzitutto che la commisurazionedella pena appartiene alla discrezionalità del giudice, che la esercita nei limiti di legge,cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);ritenuto, altresì, che il medesimo motivo è manifestamente infondato, considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delleritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243),rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);che, nel caso di specie, il giudice adito ha fondato il proprio diniego in ordine allaconcessione delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione valorizzando lachiarezza inequivoca delle risultanze istruttorie acquisite, nonché il rilevante disvalore dellacondotta posta in essere con violenza significativa esercitata dall’imputato mediante uncalcio inferto da un ciclomotore in movimento (si veda, in particolare, pagina 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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