CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 40983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, riportandosi alla memoria in atti; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa in data 8 luglio 2022 riformava quella di assoluzione emessa per insussistenza del fatto dal Tribunale di Lecco, ritenendo invece accertata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione. La sentenza di primo grado veniva impugnata dal Pubblico ministero con ricorso per cassazione, poi convertito in appello da questa Corte in data 28 maggio 2021. In particolare l'imputazione, per la parte che qui rileva, ascritta a Ticozzi quale amministratore di diritto e di fatto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]., descriveva alla lett. C.1) le modalità di dissipazione del valore di un immobile della stessa società, operata attraverso l'interposizione fittizia della correlata [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico), immobile ceduto proprio a tale ultima società con contratto di compravendita in data 18 gennaio 2005 per la somma di euro 3.100.000,00 (fattura n. 484 del 29.12.2004), e poi da questa riveduto in data 28 maggio 2007 alla [OSCURATO:SOCIETA]. (società realmente terza rispetto alle prime due società) per la maggior somma di C 4.900.000,00. Da tale operazione sarebbe derivato un danno per la fallita di euro 1.800.000,00 pari cioè alla differenza tra il prezzo di "svendita" fatto alla [OSCURATO:SOCIETA] e quello effettivo e reale praticato da quest'ultima alla vera acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. La seconda parte della imputazione, ascritta a Ticozzi alla lettera C.2), riguardava la condotta di occultamento di euro 1.070.000,00, in quanto, si legge nella contestazione, «Anche a prescindere dalla reale e corretta valutazione del citato immobile, la "[OSCURATO:SOCIETA]." non pagava immediatamente la venditrice "[OSCURATO:SOCIETA]." ma soltanto in data 11.05.2007 e 28.05.2007 (dopo aver ricevuto il corrispettivo di vendita dall'acquirente "NOVACART") versava alla sua venditrice "[OSCURATO:SOCIETA]." la minor somma pari a complessive di C 2.030.000,00, mentre la restante somma pari ad C 1.070.000,00 rimaneva nelle casse della "[OSCURATO:SOCIETA]." per poi essere girata con bonifici verso conti esteri accesi in Tunisia». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione lamentando che la Corte di appello non abbia offerto con la sentenza ora impugnata una motivazione rafforzata come richiesto da Sez. Unite, 28 aprile 2016, ric. Dasgupta, senza confrontarsi con la sentenza di primo grado. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt.125 e 521 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità dell'imputato quale extraneus, in quanto amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società acquirente l'immobile oggetto della distrazione, e non quale amministratore di fatto e di diritto della società cedente poi fallita, come contestato nell'imputazione.A tal proposito, per un verso la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sia quanto al profilo della diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto, che per il ricorrente renderebbe invalida la pronuncia a prescindere dalla sussistenza di una effettiva lesione del diritto di difesa; sia anche perché nel caso in esame, comunque, la difesa non avrebbe avuto la possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive, come rilevato dal Tribunale di Lecco. Per altro, la Corte di appello non avrebbe fornito una adeguata motivazione per ribaltare la decisione di primo grado sul punto, essendo evidente inoltre la diversità fra il delitto come contestato e la diversa condotta ritenuta ascrivibile a titolo di concorso. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 581, 591 e 597 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva come l'impugnazione del pubblico ministero — ricorso per cassazione poi convertito in appello — risulterebbe inammissibile per a-specificità in quanto non correlata alla sentenza di primo grado impugnata, limitando la censura sul tema della fraudolenza (negata dal primo Giudice) a sole dieci righe, mentre la Corte di appello non avrebbe valutato tale profilo, in violazione delle norme processuali indicate. Per altro la Corte milanese non avrebbe neanche dato risposta alla eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, formulata in sede di discussione dalla difesa. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe per un verso esondato dai limiti dell'impugnazione, recuperando la condotta contestata al capo C2) relativa all'omesso pagamento di parte del prezzo di vendita, che non risultava oggetto della censura del pubblico ministero, per altro verso avrebbe ridotto ad unità due diverse condotte, quella di dissipazione a mezzo interposizione fittizia dell'immobile e quella di occultamento del denaro. Il mancato incasso non sarebbe poi contestato né nell'imputazione del capo C2) né in quella del capo C1), cosicché si incorrerebbe in una nullità ex art. 521 cod. proc. pen. anche sotto tale profilo. 7. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., oltre che correlato vizio di motivazione anche per travisamento. La Corte di appello avrebbe ritenuto sproporzionato il valore di vendita dell'immobile da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in regione del prezzo di vendita operato da quest'ultima a [OSCURATO:SOCIETA], senza valutare il tempo trascorso fra le due operazioni superiore a due anni, come anche l'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] all'acquisizione, giustificante il maggior prezzo, comprovato dalla difesa per la vicinanza dell'immobile in contestazione ad altro immobile della acquirente. Oltre a tale travisamento della prova, il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, nella parte in cui valorizza il ruolo di Ticozzi quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] acquisito però dopo due anni dalla menzionata vendita, evidenziando come illogico sia anche aver valorizzato l'irrilevante qualità di socio di minoranza nella [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dalla madre socio di maggioranza, come anche la relazione parentale. Inoltre, contraddittoria risulterebbe la sentenza impugnata allorchè ritiene rilevante la sproporzione del prezzo di vendita e poi ne affermi la marginalità. 8. Il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 216, 223 e 232 legge fall., rappresentando in via subordinata che la condotta ritenuta dovrebbe essere qualificata come ricettazione prefallirnentare, ai sensi dell'art. 232, comma 3, n. 2, legge fall. reato ora estinto per prescrizione. 9. Il settimo motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis, 133 e 162 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non ha valorizzato gli elementi che hanno condotta alla determinazione della pena nel minimo edittale, anche in relazione alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 10. Con i motivi aggiunti, in replica alla memoria depositata dalla Procura generale, la difesa allegava l'atto di impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, a sostegno del terzo motivo di ricorso. 11. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito della richiesta tempestiva dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. La Procura generale si è riportata alla memoria con la quale aveva chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Per motivi di ordine logico va trattato dapprima il terzo motivo, che lamenta la inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado. Va evidenziato che, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura generale, l'attuale ricorrente non era onerato dell'allegazione dell'atto di impugnazione, richiamato con il motivo in esame, in ossequio al principio di autosufficienza. A ben vedere il Collegio osserva che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). Quanto al motivo ora in esame, va evidenziato come sia ben possibile rilevare in sede di legittimità l'inammissibilità dell'appello. Difatti, [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 8825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Nel caso in esame l'atto di impugnazione, però, non risulta assolutamente caratterizzato da a-specificità, come deduce l'attuale ricorrente, in quanto il Pubblico ministero appellante richiama il contenuto della sentenza impugnata e si confronta con la stessa sia in relazione al profilo della natura fraudolenta della operazione distrattiva, elencando i relativi elementi indiziari non adeguatamente valorizzati dal Tribunale di Lecco, sia anche contestando la sentenza di primo grado allorquando afferma la formale impossibilità di ritenere la responsabilità dell'imputato, non più quale amministratore di fatto e diritto della società fallita, bensì come extraneus in quanto amministratore unico della società acquirente l'immobile, così come richiesto in sede di conclusioni dal pubblico ministero d'udienza all'esito del giudizio di primo grado.E dunque, non si rinviene alcuna a-specificità, in quanto non è quello in esame il caso in cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, evenienza che si verifica allorquando i motivi non risultino esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01). Ne consegue l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, anche con riferimento alla motivazione implicita con la quale la Corte di appello ha ritenuto ammissibile l'appello. Infatti, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, come è nel caso in esame (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; mass. conf. N. 43604 del 2021 Rv. 282097 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 - 01, N. 6746 del 2019 Rv. 275500 - 01). Pertanto, i motivi dell'impugnazione del Pubblico ministero non difettava di specificità e il motivo ora in esame è infondato. 3. Quanto al primo motivo, anche è infondato. 3.1 Va premesso che nel caso in esame dalla sentenza impugnata non emerge la decisività della prova dichiarativa, avendo la Corte di appello fatto richiamo della sola deposizione del maresciallo Crispino, in uno, però, ad altri elementi di prova. Pertanto non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, per altro non dedotta da parte del ricorrente, in quanto l'obbligo di rinnovazione risulta subordinato alla decisività della prova dichiarativa, che non sussiste nel caso in esame, in quanto costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01). Il che non risulta, quindi, verificarsi nel caso in esame.3.2. Quanto, invece, all'obbligo di motivazione rafforzata, deve rilevarsi che la diversità di impostazioni fra le sentenze di merito non è nella ricostruzione dei fatti, che le vede sostanzialmente concordi, bensì nell'attribuzione di valore indiziario e complessivamente probatorio a tali fatti. Per altro, la Corte di appello ha di fatto accolto la tesi del Pubblico ministero appellante, non ribaltando la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza della qualità di amministratore di fatto della fallita da parte del Ticozzi, circostanza non impugnata dallo stesso appellante; bensì accogliendo il motivo di appello, che attribuiva a Ticozzi la responsabilità penale come concorrente esterno, in quanto amministratore della acquirente [OSCURATO:SOCIETA], in accordo fraudolento con la madre, amministratrice della cedente [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita. La natura fraudolenta dell'accordo veniva fondata su plurimi elementi da parte della Corte territoriale , vale a dire sulla qualità di socio di Ticozzi della [OSCURATO:SOCIETA] (venditrice) al momento della cessione dell'immobile, nonché di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] (acquirente), oltre che amministratore di diritto successivamente della fallita; sul legame parentale di Ticozzi con la madre, amministratrice della fallita all'atto della vendita; sulla differenza di prezzo di vendita da Montar a [OSCURATO:SOCIETA] (euro 3.100.000,00) rispetto a quello versato a [OSCURATO:SOCIETA] tre anni dopo dalla società terza [OSCURATO:SOCIETA] (euro 4.900.000,00); sulla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] non pagò il prezzo se non in modo parziale, solo tre anni dopo, allorchè ebbe a ricevere il pagamento da [OSCURATO:SOCIETA], non versando 985mi1a euro che furono stornati su conti correnti in Tunisia; sulla estinzione della [OSCURATO:SOCIETA] intervenuta dopo il predetto pagamento, che confermava la funzione della [OSCURATO:SOCIETA], che non aveva mai svolto altra attività aziendale, di società utile solo alla intermediazione fittizia. E bene, risulta adeguatamente rafforzata la motivazione della Corte di appello, che ovviamente si parametra su argomenti, quelli relativi al concorso dell'extraneus, che non erano stati valutati da parte del Tribunale, che aveva escluso in modo erroneo, per quanto si leggerà in ordine all'imputazione e alla dedotta nullità, tale possibilità, rendendo invece conto delle prove che attestano l'accordo fraudolento. D'altro canto, la Suprema Corte ha ribadito che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore; detto obbligo prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056.) Inoltre, si è anche precisato che la necessità di redigere una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice (Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Trapani, Rv. 279804, in motivazione). A ben vedere, la Corte territoriale ha certamente offerto una motivazione con forza persuasiva adeguata, e comunque ha operato una diversa valutazione in diritto riconoscendo correttamente il ruolo di concorrente esterno all'imputato. Pertanto, il motivo è infondato. 4. Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. 4.1 Va premesso che le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio: l'art. 521 cod. proc. pen. che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero, se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato; l'art. 522 cod. proc. pen. per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e, dunque, in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione. Tutte tali disposizioni richiedono di verificare che il fatto come emerso dall'istruttoria sia diverso da quello contestato e pertanto soccorre a riguardo l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; conf. n. 16900 del 2004 rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005 rv. 232423 -01, n. 4497 del 2016 rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 rv. 276955 - 01). Tanto premesso questa Corte rileva come sia stata corretta e non censurabile la decisione della Corte di merito, che, per altro, chiamata specificamente a confrontarsi con la denuncia di nullità ora in esame, rileva correttamente come la qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] e dunque di extraneus emergesse anche dalla descrizione fattuale della condotta. D'altro canto, anche di recente si è ribadito che perché vi sia la invocata violazione occorre essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01). Nel caso in esame consolidato, e condiviso da questa Corte, è l'orientamento che ritiene non integrata la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), quando sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; mass. conformi: N. 13595 del 2003 Rv. 224842 - 01, N. 4117 del 2010 Rv. 246100 - 01), come anche nel caso di contestata amministrazione di diritto e ritenuta amministrazione di fatto (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 - 01 ha ritenuto insussistente la violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza nel caso della decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli). Pertanto, non si rinviene il richiesto radicale mutamento, tanto più che la asserita trasformazione del fatto è stata formulata legittimamente dal pubblico ministero in sede di discussione in primo grado, è stata erroneamente e solo formalmente disattesa dal Tribunale, che ha ritenuto necessaria una modifica dell'imputazione non richiesta, ha consentito all'imputato comunque di potersi pienamente difendere fin dal secondo grado di giudizio a fronte dello specifico motivo di appello del pubblico ministero. 4.2 Ad analoghe conclusioni, in ossequio ai principi fin qui evidenziati, deve giungersi in ordine al quarto motivo di ricorso: per un verso la Corte di appello non ha esondato dal perimetro dettato dall'impugnazione, che prospetta con chiarezza l'unicità dell'operazione distinta nei punti C1) e C2) della contestazione; quanto alla circostanza che la Corte territoriale avrebbe ritenuto illegittimamente distrattiva la condotta consistente nel mancato incasso, dalla contestazione sub C2) emerge con evidenza come il pagamento del prezzo da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] fu parziale, il che rappresenta per il residuo l'omesso versamento del prezzo, con la destinazione dell'importo non versato verso i conti correnti tunisini. Anche da questa prospettiva la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Pertanto, i tre motivi sono infondati. 5. Il quinto e sesto motivo anche sono infondati. A ben vedere il dedotto travisamento si fonda sulla valutazione di sproporzione del valore di vendita da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quello, superiore del 60%, rileva la Corte territoriale, versato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. A ben vedere effettivamente, anche volendo ritenere fondata la censura per difetto di motivazione in ordine alla natura fraudolenta (e non dettata da ragioni di mercato) della differenza di prezzo fra le due vendite, la censura non è decisiva Come pure la motivazione risulta contraddittoria sul punto, perché dapprima tale differenza di valore viene valorizzata ai fini dell'accordo fraudolento fra amministratrice della fallita e l'imputato amministratore concorrente esterno, e poi si ritiene che la questione della congruità del prezzo risulti marginale. E però, va evidenziato come in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). A ben vedere, proprio per la pluralità degli elementi indiziari comprovanti la natura fraudolenta dell'accordo, riportati al par. 3.2 che precede, è di tutta evidenza che anche ritenere giustificato il maggiore prezzo, proprio della seconda vendita dell'immobile - per il tempo trascorso rispetto alla prima vendita e per il maggior interesse della [OSCURATO:SOCIETA] all'acquisto - non di meno il quadro probatorio a carico dell'imputato non viene inficiato in modo decisivo, proprio come evidenzia la stessa Corte di appello: il dato decisivo che comprova la condotta distrattiva è il mancato versamento dell'intero prezzo e l'assenza di azioni tese al recupero del prezzo residuo da parte della fallita, che non provvide né ad agire nell'immediato della cessione (di fronte alla morosità di [OSCURATO:SOCIETA]), né nel 2007, consentendo così che il residuo non versato del prezzo fosse trasferito su conti correnti in Tunisia. \, 10 Difatti, consolidato è il principio per cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 12748 del 03/03/2020, Antana, Rv. 279198 - 01, allorchè l'operazione vede una sostanziale rinuncia a parte del corrispettivo della cessione con effetto di liberalità in favore della società ad essa collegata; in relazione alla cessione di un ramo di azienda in assenza di corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01). Quanto al sesto motivo, la sussistenza degli indici di fraudolenza descritti e della condotta distrattiva in concorso esclude la possibilità di ritenere configurabile la ricettazione prefallimentare, che si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito: in caso di prova dell'accordo, come è nel caso in esame, il fatto del terzo estraneo non fallito che distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01). 6. Quanto al settimo motivo, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto che l'incensuratezza e la risalenza nel tempo dei fatti per cui è processo, la natura parziale della distrazione rispetto al valore complessivo dell'immobile, potessero giustificare la determinazione della pena nel minimo edittale. Va premesso che non risulta che le difese del ricorrente abbiano chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di conclusioni in primo e in secondo grado. Pertanto, quanto a queste ultime, va ricordato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3 - n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; mass. conf. N. 1099 del 1998 Rv. 209683 - 01). Se quindi il motivo in ordine alle circostanze attenuanti generiche non è consentito, in quanto inedito, in ordine alla dosimetria della pena l'opzione per quella minima, come evidenziato dalle Sezioni Unite — Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — conduce a modalità di adempimento dell'obbligo motivazionale, risultando adeguato anche il mero richiamo all'equità della stessa e ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Pertanto, oltre che corredata dalla menzionata adeguata motivazione, la pena indicata dalla Corte di appello, minima,