CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha desunto la natura di arma del martello non dalla intrinseca pericolosità dell'oggetto ma dal luogo in cui veniva custodito (vano porta oggetti di un veicolo) e dall'assenza di giustificazione, oltre dal contesto (condotta degli occupanti del veicolo che, impegnati a dialogare con una persona anziana, alla vista dei Carabinieri si erano repentinamente allontanati rendendo necessario il loro inseguimento). Ha, altrettanto logicamente, desunto la responsabilità dell'imputato dall'avere lo stesso, pienamente consapevole, della presenza del martello, tenuto la medesima condotta dei correi. In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità anche per il ricorrente si limita ad opporre una ricostruzione alternativa predicandone una maggiore plausibilità. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno