CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 in quanto partecipi a diverso titolo di un'associazione criminale a composizione prevalentemente familiare operante nella zona dei Decumani, dedita all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura con l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver operato sotto il controllo, perseguendo l'obiettivo di rafforzarne la vitalità come il campo di operatività, del clan camorristico Sibillo che dominava, attraverso la supervisione delle piazze di spaccio e l'attività estorsiva compiuta ai danni degli esercenti commerciali ivi presenti, l'intera zona, nonché di plurimi reati fine consistiti in episodi o di detenzione a fini di spaccio o di cessione di stupefacenti. Avendo tuttavia gli imputati rinunciato, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], ai motivi di gravame assolutori inizialmente articolati tranne che a quello relativo alla configurabilità della contestata aggravante ed avendo pertanto circoscritto le proprie censure al solo trattamento sanzionatorio, i giudici distrettuali, nel riconoscergli le attenuanti generiche ove non già concesse dal giudice di prime cure nonché il vincolo della continuazione tra i reati sub judice e quelli accertati con sentenza emessa a definizione di altro procedimento dalla Corte di appello di Napoli in data 11.4.2018, hanno ridotto, a parziale modifica della pronuncia resa dal Tribunale di Napoli all'esito del primo grado di giudizio, le rispettive pene. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati come in epigrafe trascritti hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione il cui contenuto viene di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui è stato riconosciuto il ruolo di all'interno del sodalizio di stabile fornitore, e che è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, alla pena di 9 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, si compone di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la sussistenza dell'aggravante rilevando l'inconferenza del sillogismo effettuato dalla Corte di appello che aveva automaticamente desunto dal rapporto di stabile fornitore svolto dall'imputato in favore della [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di un equivalente rapporto con il clan Sibillo, laddove sarebbe stato necessario accertare la consapevolezza in capo a costui delle finalità agevolative poste in essere dal gruppo capeggiato dai coniugi Napolitano nei confronti del gruppo dei Sibillo. Deduce in altri termini che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], con cui egli si interfacciava per i rifornimenti di droga per i Napolitano, fosse imparentata con esponente apicale del clan Sibillo non significava che egli condividesse le finalità da costoro perseguite, non avendo alcun rapporto di fornitura stabile con il clan Sibillo, né conoscendo chi ne stesse al vertice tanto da essersi lamentato in una circostanza, risultante dall'intercettazione ambientale del 30.3.2017, del mancato pagamento di alcune sporadiche forniture, limitate al periodo di un mese soltanto, di 200 euro da parte dei suoi cugini con la [OSCURATO:PERSONA], la quale lo aveva invitato a non avere più rapporti con loro perché erano inaffidabili: conversazione questa emblematica, secondo la difesa, della mancanza di conoscenza da parte dell'Albano dei reggenti del clan Sibillo per i quali aveva garantito, invece, la [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che erano suoi parenti e della conseguente mancanza di consapevolezza di avere in tal modo agevolato il clan Sibilla. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 cod. pen. e al vizio motivazionale, la mancata esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale collegata, ad un precedente penale dell'imputato relativo ad un reato risalente al 25.4.2017 che, in quanto commesso nell'ambito del medesimo procedimento ancorchè giudicato in separatamente, era suscettibile in sede esecutiva del medesimo trattamento di favore previsto dall'art.81 cod. pen. e che in ogni caso non poteva essere considerato ai fini della recidiva essendo stato giudicato in secondo grado in data 12.2.2019 dovendo trovare semmai applicazione il cumulo delle pene. L'errore commesso dalla Corte di appello, avvalorato dall'ulteriore riferimento ai "numerosi reati successivamente commessi", impone perciò, secondo la difesa, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per verificare se l'unico effettivo precedente penale dell'imputato per un reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 commesso il 5.6.2008, e dunque molto risalente nel tempo, consenta l'applicabilità dell'aggravante. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 69 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego nel giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, rilevando come a tal fine dovesse essere valorizzata la portata della confessione resa dall'imputato ai fini sia di una cristallizzazione del quadro probatorio, sia a dimostrazione della sua resipiscenza. Lamenta come, aggiungendosi al percorso positivo di evoluzione della personalità dell'imputato anche la rinuncia ai motivi assolutori di merito, il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza si traduca in una sterilizzazione dell'effetto mitigatorio soprattutto in considerazione della rilevante entità della pena prevista per il più grave reato associativo, rilevando come la motivazione resa al riguardo, in cui viene confusa la essenza del contributo fornito all'associazione con la natura "pseudo abituale" dello stesso reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990, onde irrilevante doveva essere considerato il numero di forniture effettuate, sia palesemente illogica. 3. [OSCURATO:PERSONA], cui è stato riconosciuto il ruolo di partecipe all'associazione dei Sibili° e che è stato condannato per il reato ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 61, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 7 anni di reclusione, ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. a fronte del fatto che non gli era stata contestata alcuna specifica condotta criminosa, ma era stato considerato partecipe al clan camorristico in ragione del solo vincolo di parentela con gli altri imputati. 4. Il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui è stato riconosciuto il ruolo di partecipe con ruoli intercambiabili all'interno del sodalizio promosso e diretto dai genitori e condannata, previa applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche già riconosciutele dal primo giudice, alla pena di 6 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, e da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta partecipe dello stesso clan con il compito di confezionamento e di occultamento delle sostanze stupefacenti e condannata alla pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione si compone di un unico motivo con il quale si lamenta il vizio di violazione di legge relativo all'art. 416 bis cod. pen. ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante. Si deduce, quanto alla Napolitano, che il fatto di essere presente alle riunioni di famiglia con i reggenti del clan Sibili° non soltanto non risulta suffragata da alcuna intercettazione ambientale, ma non è comunque indice della consapevolezza di costei delle agevolazioni poste in essere dai genitori in favore dei Sibili°, tanto più che all'imputata viene ascritto un ruolo secondario all'interno della compagine associativa che non le consentiva neppure di far sentire la sua voce nel corso di tali incontri e, quanto alla Carrano, che la consapevolezza ascrittale di agevolare "indirettamente" il clan Sibillo, si risolve in una contestazione fumosa volta a violare qualsiasi canone giuridico in tema di responsabilità penale, mentre l'intenzione manifestata in una circostanza della [OSCURATO:PERSONA] di volere portare all'imputata lo stupefacente o la richiesta rivoltale in altra occasione su quali fossero le rimanenze di droga in giacenza presso la sua abitazione non poteva essere considerato indice di un rapporto confidenziale tra le due donne, né a fortiori della consapevolezza della prevenuta della finalità agevolatrice perseguita dall'associazione di appartenenza. 5. Il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui è stato accreditato il ruolo direttivo ed organizzativo del sodalizio, rispettivamente condannati il primo alla pena di 15 anni e 8 mesi e la seconda di 14 anni e 4 mesi di reclusione, è articolato in tre motivi. 5.1. Con il primo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 416 bis cod. pen. e al travisamento della prova relativa alle intercettazioni, che l'estensione della finalità agevolativa in favore del clan Sibillo potesse fondarsi sul solo dato dei rifornimenti di stupefacenti attuati per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] in quanto moglie del [OSCURATO:PERSONA], dominus della suddetta associazione. La circostanza che essi fossero a conoscenza della suddetta associazione cd. "maggiore" non si traduce, secondo la difesa, nell'agevolazione di quest'ultima, ad integrare la quale sarebbe stata necessaria la dimostrazione che i proventi della propria attività di spaccio finissero, grazie alla loro fattiva partecipazione, nelle casse del clan Sibili° come utili allo stesso destinati, dimostrazione di cui invece le intercettazioni non recano traccia. Rilevano che anche in relazione all'episodio estorsivo ai danni di [OSCURATO:PERSONA] l'intervento degli imputati, quantunque avesse comportato la loro condanna per il reato ex art.629 cod. pen., non poteva tuttavia tradursi nella dimostrazione di una precipua finalità teleologica ulteriore a quella dello spaccio della droga, cui era limitata la propria attività, specie considerando che l'aggravante agevolatrice prevista dall'art. 416 bis cod. pen. è caratterizzata dal dolo intenzionale. 5.2. Con il secondo motivo lamentano la disparità del trattamento sanzionatorio tra le loro due posizioni che, sebbene sovrapponibili, aveva in assenza di motivazione indotto la Corte di appello a fissare un aumento per la continuazione interna di un anno ed un mese per il Napolitano e di tre anni e due mesi, ripartiti in un mese per ciascun capo di imputazione, per la Grossi e per la continuazione esterna di un anno per il Napolitano ed invece per la Grossi di tre mesi per il delitto estorsivo e di sei mesi per gli altri reati accertati con diversa sentenza della Corte di appello passata in giudicato. 5.3. Con il terzo motivo contestano la mancata indicazione del calcolo effettuato dai giudici distrettuali per addivenire nei confronti del Napolitano all'aumento per la continuazione interna di un anno ed un mese, quantificato in via onnicomprensiva e per la Grossi la mancanza di motivazione sulle ragioni che li avevano indotti a diversificare l'aumento applicato per il reato estorsivo dagli altri reati. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui è stato riconosciuto il ruolo di partecipe del sodalizio facente capo ai coniugi Napolitano con il ruolo di custode della droga che nascondeva nei momenti di particolare difficoltà del gruppo nella propria abitazione e di corriere così come di vedetta nell'ambito dell'attività di spaccio, condannata alla pena di 6 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, si compone di quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 271, 267 comma 1 bis cod. proc. pen. e 13 d.l. 152/1991 che rimanda all'art. 203 cod. proc. pen. che nel primo decreto di autorizzazione delle intercettazioni si era fatto riferimento ad una fonte confidenziale con la quale era stato individuato quale soggetto da intercettare [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan Sibili°, senza individuare il collegamento, all'infuori della fonte confidenziale, tra costui e l'indagine in corso, finalizzata all'apprensione di ulteriori elementi in ordine al conflitto tra tale sodalizio e quello rivale, ovverosia il clan Ricci. Rileva come tale impostazione sia gravemente lesiva dei canoni fissati ex lege equivalendo ad affermare che anche in assenza di gravi indizi di reato sia possibile intercettare chiunque. Contesta il fondamento delle giustificazioni rese al riguardo dalla Corte di appello, secondo la quale il richiamo alla fonte confidenziale risulta effettuato al solo fine di individuare il bersaglio da intercettare, senza affrontare il fulcro della contestazione difensiva, costituita dalla mancanza di motivazione sul collegamento con l'indagine in corso, lamentando la mancata applicazione del principio, soltanto formalmente richiamato, affermato nella sentenza di questa Corte n. 11640/2019 in forza del quale occorre che risulti comunque l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra le indagini e la persona da sottoporre a captazione. 6.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulle doglianze articolate con l'atto di appello con le quali era stata eccepita l'inutilizzabilità del compendio intercettato per essere il primo decreto autorizzativo privo di adeguata motivazione in ordine ai sufficienti indizi di reato. Rileva come dopo 40 giorni di intercettazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non si fosse acquisito alcun elemento, all'infuori di una frase del tutto neutra pronunciata dal Napolitano che redarguiva il figlio per aver posizionato in modo visibile la droga tale da non metterli al riparo in caso di intervento delle forze di polizia, dal quale desumere che si stesse commettendo un reato né che costui reggesse quand'anche temporaneamente il clan Sibili°, onde illegittimi dovevano ritenersi anche i successivi decreti di proroga. Contesta che tale frase consentisse di desumere la detenzione di droga ad uso di spaccio invece che per uso personale atteso che entrambi i colloquianti erano agli arresti donniciliari ed intendevano perciò cautelarsi ove avessero avuto un controllo della PG. 6.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la sua appartenenza al clan dei Napolitano atteso che la brevità del lasso temporale non consentiva di qualificare la condotta dell'imputata come adesione al sodalizio. Lamenta che il suo inserimento stabile nel tessuto associativo non potesse fondarsi sugli stretti legami di sangue con la famiglia Napolitano, venendo in tal modo confuso l'elemento soggettivo con quello oggettivo del reato. 6.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 416 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, la configurabilità della aggravante dell'agevolazione prestata al can camorristico dei Sibillo, non evincibile dalla conversazione n. 3792 del 15.3.2017 il cui contenuto era stato travisato atteso che il commento del Napolitano sulla difficoltà di approvvigionamento dello n _ stupefacente a causa dell'arresto della [OSCURATO:PERSONA] era stato espresso prima dell'ingresso nella stanza della Venza e dunque in sua assenza. Quanto alla partecipazione di costei ad altre riunioni tenutesi a casa dei coniugi Napolitano con i reggenti del clan Sibilla, lamenta anche in tal caso il travisamento del fatto non essendovi alcuna evidenza che costei, che si era limitata a dire di aver sentito suonare il citofono, vi avesse preso parte, evidenziando in ogni caso come i legami con la famiglia Napolitano non si conciliassero con il ruolo del tutto marginale da costei ricoperto anche secondo la stessa prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Muovendo dal motivo relativo alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione prestata al clan camorristico dei Sibili° che accomuna, ad eccezione di quello di [OSCURATO:PERSONA], tutti i ricorsi in esame, deve rilevarsene la manifesta infondatezza, oltre alla genericità che caratterizza le singole contestazioni prive del necessario confronto argomentativo con le puntuali e dettagliate osservazioni spese al riguardo dai giudici distrettuali. La sussistenza dell'aggravante camorristica si incentra, secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, nella coerente declinazione del principio affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8545 del 19.12.2019, Ciocchino, Rv. 278734), sulla consapevolezza degli appartenenti al sodalizio capeggiato dai coniugi Napolitano della finalità agevolativa perseguita dal clan camorristico dei Sibillo, ovverosia sul motivo a delinquere caratterizzante l'associazione sulla configurabilità della quale è sufficiente sussista in capo anche soltanto ad uno dei compartecipi sottoforma di dolo specifico. Da qui, una volta accertato che un ruolo centrale era rivestito all'interno del sodalizio facente capo ai Napolitano dalla [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto moglie del dominus del clan Sibili° ([OSCURATO:PERSONA]) il quale continuava, ancorchè detenuto in carcere, a mantenere le fila del gruppo camorristico avente il dominio assoluto dell'intera zona dei Decumani, e che perciò ne costituiva la sua longa manus, viene ritenuto accertato il coinvolgimento dei vertici dell'associazione minore qual'era, nella geografia dei luoghi, quella facente capo ai coniugi Napolitano, nell'operatività del gruppo camorristico, sotto la cui egida era spinta a muoversi. La protezione goduta da parte di [OSCURATO:PERSONA] costituiva, infatti, una tutela necessaria alla vitalità del gruppo minore, che ben difficilmente avrebbe potuto sopravvivere ed operare in piena autonomia in un territorio "controllato" dalla camorra, la quale tuttavia esigeva in cambio l'osservanza delle direttive impartite per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], volte a mantenerne inalterata la posizione di supremazia guadagnatasi con le proprie azioni criminali sul campo ed univocamente accreditatale dai soggetti ivi residenti. Perciò, secondo la coerente ricostruzione della Corte di merito, la [OSCURATO:PERSONA] si era assicurata che i rifornimenti dello stupefacente al gruppo dei Napolitano avvenisse attraverso gli stessi fornitori del clan Sibillo, tra questi essendo stato utilizzato [OSCURATO:PERSONA] con cui intercorreva un rapporto fiduciario, con contestuale incameramento da parte della donna di un compenso di volta in volta corrispostole per la sua intermediazione, destinato a confluire tra i proventi del clan capeggiato dal marito, e che peraltro interagiva con le decisioni assunte dalla famiglia Napolitano non solo con la sua partecipazione alle riunioni dell'associazione volte a configurare le strategie da percorrere, ma altresì imponendo la presenza ad esse dei reggenti del proprio gruppo di provenienza, esercenti le funzioni direttive in nome e per conto del coniuge in stato di detenzione. Non conferente rispetto alla suddetta ricostruzione è la conversazione, evidenziata dalla difesa dell'Albano, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui la [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con la Grossi che i propri cugini non avessero provveduto al saldo di una fornitura di droga consegnatagli dallo "zio" di circa C 200, fatto questo a seguito del quale aveva raccomandato a quest'ultimo di non avere più rapporti con loro: trattasi infatti di fornitura effettuata direttamente al clan Sibili°, con la quale non entra in relazione il gruppo Napolitano, e che se non dimostra che vi fosse un rapporto di conoscenza diretta tra i reggenti all'epoca del clan Sibili° e l'Albano non esclude affatto, ma al contrario corrobora il continuativo approvvigionamento del gruppo da parte di costui ancorchè si interfacciasse solamente con la [OSCURATO:PERSONA]: trattasi del resto di evenienza del tutto logica, ove si consideri che costei rivestiva una stabile funzione di coordinamento del sodalizio in assenza del marito, laddove invece i reggenti, quali erano l'Ingenito e il Matteo, si avvicendavano nell'attività di direzione del gruppo che avevano all'epoca assunto in via soltanto temporanea, essendosi avvincendati in tale ruolo svariati soggetti. Tale risultanza non scalfisce in alcun modo la coerente ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui l'Albano era comunque a conoscenza, come dimostra del resto proprio tale fornitura, che la Carrano operasse anche per il clan Sibili° e che in tale veste si era rivolta a lui per gli approvvigionamenti tanto del proprio gruppo di provenienza quanto di quello dei Napolitano, del quale era altresì compartecipe, sebbene avesse deciso, come attestano le intercettazioni successive, di interrompere le forniture dell'Albanese con i cugini, rivelatisi poco affidabili non solo nei pagamenti, ma altresì nella gestione dei rapporti economici con le famiglie dei sodali in regime di detenzione e con gli stessi detenuti, delle cui necessità avevano dato prova di non curarsi affatto (cfr. la motivazione della sentenza di primo grado a pag. 380). Quello che in definitiva fuoriesce in termini inequivoci dalla sentenza impugnata è la funzione di tramite con il clan Sibili() svolta dalla Carrano nel gruppo dei Napolitano, che nessuna delle censure difensive riesce a confutare e che al contrario risulta plasticamente rappresentata dalla partecipazione di costei, così come dell'Ingenito e del Matteo, alle riunioni strategiche per l'organizzazione del gruppo associativo tenutesi nell'abitazione dei Napolitano, sulla cui presenza non viene fornita dalle difese alcuna spiegazione alternativa. La contemporanea partecipazione a tali consessi, oltre a quella del tutto ovvia dei coniugi Napolitano che ne erano al vertice, ma altresì della figlia Alessia, dell'Albano e della Venza consente di ritenerne ampiamente provata la consapevolezza da parte di costoro dell'interessenza degli obiettivi perseguiti dalla propria associazione di appartenenza con quelli del clan Sibillo, a nulla rilevando rispetto a tale condizione di conoscenza la circostanza che taluni di loro non interloquissero neppure con gli astanti: è stato infatti dimostrato dal contenuto delle intercettazioni ambientali che l'oggetto delle riunioni fosse la rendicontazione da parte dei reggenti del gruppo Sibilla delle estorsioni fino ad allora compiute con successo e la ripartizione delle somme in tal modo incassate. Mentre del tutto inconsistenti si rivelano le contestazioni dei coniugi Napolitano, che si limitano a negare il ruolo attivo rivestito da entrambi, così come la destinazione dei proventi dello spaccio nelle casse del gruppo dei Sibillo, elemento quest'ultimo palesemente inconferente rispetto alla contestata agevolazione dell'associazione camorristica che non richiede per la sua sussistenza un corrispettivo in danaro (che comunque finiva, quanto ai compensi dell'intermediazione, nelle tasche della Carrano alimentando comunque l'attivo del bilancio del clan Sibillo), nessun automatismo è ravvisabile nella derivazione da tale partecipazione della consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione di appartenenza, posto che una volta dimostratatene la conoscenza è l'automatismo interpretativo a determinare la ricaduta della finalità teleologica in cui si compendia la contestata aggravante sui compartecipi, quand'anche non animati da tale scopo. L'inammissibilità delle dispiegate censure porta necessariamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che si esaurisce nella articolazione di tale unica doglianza 2. Passando alla disamina dei motivi individuali, il secondo motivo dell'Albano non può ritenersi fondato. Le doglianze difensive in ordine alla mancata esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale non colgono nel segno. Seppure uno dei due precedenti penali indicati dalla Corte di appello sia costituito da sentenza passata in giudicato nel 2020 e dunque successivamente al tempus commissi delicti dei reati sub judice, risalenti al periodo tra il febbraio e il giugno 2017, ciò non toglie che la prognosi di pericolosità sia stata ancorata dai giudici del gravame al --x complessivo excursus criminale del prevenuto: pertanto, anche a voler considerare l'unica condanna suscettibile di essere valutata ai fini della contestata aggravante, e cioè quella pronunciata in data 26.6.2015 in relazione a condotta della stessa specie risalente al 5.6.2008, quello che è stato valorizzato nella coeva valutazione dei delitti commessi successivamente, espressamente presi in esame dalla sentenza impugnata, è la accentuata capacità criminale dell'Albano unitamente ai suoi radicati legami nell'ambiente del traffico di droga, tale da avere imprescindibili conseguenze sulla valutazione della nuova condotta criminosa. Conseguentemente la pur erronea considerazione della condanna pronunciata nel 2019 ai fini della recidiva non ne intacca né la natura specifica ed infraquinquennale, dovendosi aver riguardo quanto al dies a quo ai fini calcolo dei cinque anni non già alla data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì a quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (ex plurimis cfr. Sez. 2 , Sentenza n. 32785 del 13/07/2021, Messini, Rv. 281860; Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv. 266547; da ultimo v. Sez. 4, n. 21557 del 05/05/2021, Solinas, non mass.) e dunque alla pronuncia resa in data 26.6.2015, né inficia il giudizio di complessiva pericolosità sociale, avvalorato dalle condotte successivamente poste in essere dallo stesso imputato su cui si fonda la contestata aggravante. 3. Inammissibile risulta invece il terzo motivo. Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto espresso in termini di equivalenza risulta supportato da compiuta ed adeguata motivazione, avendo la Corte ritenuto preclusivo ad un più mite trattamento sanzionatorio, in cui si sarebbe tradotto l'invocato regime di prevalenza, il numero, per vero cospicuo, delle forniture in favore dell'associazione, configuranti altrettanti reati fine e la conseguente rilevanza del contributo da costui fornito alla sua stessa operatività. Non vale contrapporre a tale valutazione il percorso di asserita progressiva resipiscenza del prevenuto che non solo prescinde dalle scelte processuali della difesa, ma che comunque non intacca la discrezionalità del giudizio di merito che in quanto tale sfugge al sindacato di legittimità: una volta che la soluzione adottata sia stata giustificata con motivazione non arbitraria né manifestamente illogica con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, il convincimento raggiunto dal giudice di merito, quand'anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato, non è suscettibile di alcuna censura considerato il carattere unitario del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa così da quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto (Sez, U. n.10713 del 25.2.2010, Contaldo, Rv. 245931) 10 Il ricorso in esame deve essere pertanto rigettato. 4. In ordine al secondo motivo del ricorso della Grossi e del Napolitano, da esaminarsi congiuntamente al terzo in quanto tra loro strettamente connessi, va rilevato che l'intervento della Corte distrettuale sul trattamento sanzionatorio riservato ai due coniugi risulta diretto a proprio a bilanciare le pene loro inflitte dal primo giudice che aveva ritenuto, malgrado il numero pressoché similare di reati fine (31 il marito e 33 la moglie), di applicare al Napolitano un aumento ai fini della continuazione interna di 13 mesi di reclusione, ancorchè indicato malgrado i calcoli in 21 mesi di reclusione, e alla Grossi allo stesso titolo di 64 mesi di reclusione. La ragione per la quale non viene specificato per il Napolitano l'aumento applicato per ogni singolo reato-fine risiede nel già estremamente contenuto aumento complessivamente quantificato in 13 mesi di reclusione, ancorchè malgrado i calcoli numerici venga indicato in 21 mesi di reclusione, mentre per la Grossi l'aumento, ridotto a 38 mesi complessivi di reclusione, viene espressamente commisurato ad un mese per ciascun reato fine in materia di stupefacenti e tre mesi per il reato di estorsione. Ciò dimostra che i giudici del gravame, nel farsi carico della disparità di trattamento eccepita dai due imputati con il ricorso in appello, hanno riequilibrato la discrasia ravvisata in punto di dosimetria della pena nella sentenza di primo grado, attraverso una corposa riduzione dell'aumento ai fini della continuazione interna nei confronti della Grossi, ritenendo ciò nondimeno che la pena applicabile a costei non potesse scendere al di sotto della soglia indicata e non potendo al contempo modificare l'aumento troppo contenuto fissato dal Tribunale per il Napolitano stante il divieto, in difetto di impugnativa del PM, di reformatio in peius. Conclusivamente il ricorso in esame non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. 5. In ordine al ricorso della Venza deve rilevarsi l'inammissibilità del primo e del secondo motivo che, in quanto fra loro strettamente connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta. A fronte della motivazione resa in ordine all'eccepita inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, secondo la quale "il richiamo ad una fonte confidenziale, con riferimento all'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto reggente del "clan Sibillo", è stato effettuato unicamente per l'individuazione del bersaglio da intercettare, non certamente per fondare la sufficienza indiziaria ai reati per cui si procedeva, già desumibile, invece, da un ampio corredo di elementi ulteriori, specificamente indicati nei provvedimenti autorizzativi, dovendosi, dunque, escludere che la fonte confidenziale presentasse l'unico indizio di reità" costituiva precipuo onere della difesa che sostiene che nessun altro elemento, all'infuori della fonte confidenziale, fosse stato menzionato nei decreti autorizzativi, il primo dei quali risalente al 21.12.2016, la produzione dei suddetti atti. Onere questo che risulta essere stato assolto dal ricorrente senza che i decreti allegati al presente ricorso contengano, tuttavia, alcuna evidenza di quanto asserito. Risulta infatti che nella richiesta del PM sia stata espressamente richiamata la nota la nota dei Carabinieri della Compagnia di Napoli del 17.12.2016 che dà puntualmente atto dei gravi indizi di reato in ordine ad un conflitto armato tra due clan rivali presenti nel Centro storico di Napoli, il clan Ricci ed il clan Sibillo, constatato dagli stessi agenti di PG all'esito dei danneggiamenti degli esercizi commerciali e del sequestro dei bossoli da arma da fuoco rinvenuti sul posto, risultando dalla fonte confidenziale soltanto che uno dei due gruppi impegnati nello scontro armato fosse quello dei Sibili° il cui momentaneo reggente, non altrimenti individuabile stanti i recenti arresti di plurimi esponenti del gruppo, veniva indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. Insuscettibile di alcuna censura risulta pertanto la risposta data dai giudici del gravame che nel richiamare quanto già affermato sul punto dalla sentenza di primo grado, hanno rigettato l'eccezione di inutilizzabilità. È stato infatti chiarito dall'interpretazione giurisprudenziale in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche che le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma1-bis, e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità: il divieto di utilizzo della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 de115.4.2014, Pascali e altri, Rv. 260456). La sanzione della inutilizzabilità, pertanto, non opera quando l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazione delle disposte intercettazioni. 6. Alla stessa sorte non si sottrae neppure il terzo motivo in ragione della sua aspecificità. La ricorrente si limita a negare la sua partecipazione alla consorteria criminosa, in assenza, all'infuori della breve durata temporale delle indagini, di alcuna confutazione specifica assumendo che il suo stabile inserimento nella compagine associativa si fondasse esclusivamente sullo stretto legame intercorrente con la famiglia Napolitano. Con siffatto argomentare viene tuttavia integralmente tralasciato il nucleo fondante dell'affermazione della sua responsabilità, a sostegno della quale la Corte distrettuale evidenzia con argomentazioni intrinsecamente coerenti ed ampiamente articolate come le plurime mansioni da costei svolte a supporto dell'attività criminosa - avendo ricoperto ruoli di vedetta al momento della consegna dello stupefacente da parte dei corrieri, nonchè di custode della droga che portava a fine serata, ove residuata dall'attività di spaccio, presso la propria abitazione -, la percezione di compensi per l'attività svolta corrispostile al momento delle attività di rendicontazione dei profitti da parte degli esponenti di vertice del gruppo, la piena conoscenza delle dinamiche associative stanti le cautele adottate dalla donna al momento della presa in consegna dello stupefacente da custodire presso di sé, così come della sua provvisoria restituzione a soggetti estranei al gruppo, la sua partecipazione alle riunioni tra i coniugi Napolitano ed i reggenti del clan Sibili° e il suo coinvolgimento in plurimi reati-fine costituissero la plastica dimostrazione della sua non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, alla cui operatività l'imputata aveva fornito un continuativo ed effettivo contributo, unitamente alla sua adesione incondizionata al programma associativo. Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Alla stessa sorte non si sottrae neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]°. L'intervenuta rinuncia nel corso del giudizio di secondo grado a tutti i motivi di gravame assolutori ad opera dell'imputato, che ha insistito per il solo accoglimento di quelli relativi alla riduzione del trattamento sanzionatorio, limita, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, con inequivoche ricadute sul giudizio di legittimità. Invero l'irretrattabilità della rinuncia che consente la formazione, per effetto delle preclusioni, del giudicato sui relativi punti della decisione oggetto di rinuncia al gravame (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101, in motivazione), esime il giudice di secondo grado da qualsiasi onere di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., così come sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, o sull'insussistenza di circostanze aggravanti, o sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, destinandosi all'inammissibilità il ricorso per cassazione con cui l'imputato deduce la mancanza di motivazione su tali punti (Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere delle spese processuali e, dovendosi ravvisare profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] determina invece la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. A carico di tutti gli imputati vanno infine poste le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile "SOS [OSCURATO:PERSONA] per la legalità della [OSCURATO:PERSONA]" che liquida in conformità al tariffario vigente P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condann