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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00580/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha respinto il reclamo ex art. 41 bis, comma 2 -quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 luglio 2020, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario che potessero porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, al fine di allentare i contatti con l'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla decisione assunta, ma si era limitato ad affermare in maniera apodittica che Molè continuasse a esercitare il proprio ruolo nell'ambito nell'associazione attraverso i colloqui con i familiari e che la stessa associazione fosse ancora operativa, anche se la difesa aveva allegato elementi dai quali si evinceva il contrario.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante il condannato non avesse contatti con nessuno da decenni, ha ritenuto corretta la proroga nei suoi confronti della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento, senza indicare fatti nuovi che giustificassero esigenze di ordine e di sicurezza.

2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe risposto alla doglianza relativa al fatto che il condannato non usufruisce quotidianamente di due ore d'aria.

3. Con atto del 10 ottobre 2021, Molè chiede la trasmissione del ricorso dalla settima sezione ad altra sezione della Corte di cassazione per tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, evidenzia che, per poter prolungare una sospensione dell'ordinario trattamento carcerario, sia necessario un motivo fondato su percorsi di stretta attualità coniugati con ragioni di pericolosità sia della persona che dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di presunta appartenenza, Circostanza non avvenuta nel caso di specie, posto che il sodalizio criminale di riferimento era stato del tutto sgominato.

3.2. Con il secondo motivo, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valutazione in ordine a elementi di pericolo attuati e concreti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cessazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, Rv. 274912).

1.2. Alla luce di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte ritiene che ìl ricorso non sia consentito in sede di legittimità, i. n ou rtikvi Saut, essendo costituito da doglianze del tutto infondaterA-fronte delle censure di mancanza di motivazione, infatti, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, accettando, in tal modo, la ricorrenza dei presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Molé era stato riconosciuto il promotore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento, insieme ai fratelli Rocco e Girolamo, e che, nonostante fosse detenuto dal 1999, aveva continuato a dirigere l'associazione per il tramite dei colloqui con i familiari.

Il figlio Antonio e altri stretti familiari avevano subito condanne per il reato associativo e il nipote Rocco era stato arrestato nel 2020 per detenzione di oltre 500 kg di cocaina.

Il fratello Girolamo, inoltre, era stato condannato per fatti commessi durante la detenzione.

In modo ineccepibile pertanto il giudice di merito ha ritenuto che, in forza di tali circostanze, l'attività criminale del gruppo di riferimento, a base familistica, fosse perdurante.

Nel provvedimento impugnato, infine, si evidenzia che la previsione contenuta nell'art. 41 bis Ord. pen. ha lo scopo di impedire che i collegamenti attuali, potenziali e quiescenti, si convertano in concreti contatti attuali, laddove i primi costituiscono la condizione propedeutica all'avvio e al ripristino o al consolidamento dei secondi, mentre il decreto del Ministro del 15.7.2020 ha evidenziato che molti colloqui segnatati avevano contenuti ambigui, come quello allegato alla nota del 21.12.2019 in cui Molè parla dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in Francia che era stato per molto tempo latitante.

1.3. Sul terzo motivo, la Corte in questa fase non può pronunciarsi, trattandosi di doglianza di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza che devono essere distintamente investiti con le forme previste con apposita istanza.

Al contrario, il reclamo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenente tale denuncia è lo stesso di quello presentato ai sensi dell'art. 41 bis, ord. pen., che non può avere oggetto diverso da quello indicato da detta norma.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha respinto il reclamo ex art. 41 bis, comma 2 -quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 luglio 2020, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario che potessero porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, al fine di allentare i contatti con l'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla decisione assunta, ma si era limitato ad affermare in maniera apodittica che Molè continuasse a esercitare il proprio ruolo nell'ambito nell'associazione attraverso i colloqui con i familiari e che la stessa associazione fosse ancora operativa, anche se la difesa aveva allegato elementi dai quali si evinceva il contrario. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante il condannato non avesse contatti con nessuno da decenni, ha ritenuto corretta la proroga nei suoi confronti della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento, senza indicare fatti nuovi che giustificassero esigenze di ordine e di sicurezza. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe risposto alla doglianza relativa al fatto che il condannato non usufruisce quotidianamente di due ore d'aria. 3. Con atto del 10 ottobre 2021, Molè chiede la trasmissione del ricorso dalla settima sezione ad altra sezione della Corte di cassazione per tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, evidenzia che, per poter prolungare una sospensione dell'ordinario trattamento carcerario, sia necessario un motivo fondato su percorsi di stretta attualità coniugati con ragioni di pericolosità sia della persona che dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di presunta appartenenza, Circostanza non avvenuta nel caso di specie, posto che il sodalizio criminale di riferimento era stato del tutto sgominato. 3.2. Con il secondo motivo, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valutazione in ordine a elementi di pericolo attuati e concreti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cessazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, Rv. 274912). 1.2. Alla luce di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte ritiene che ìl ricorso non sia consentito in sede di legittimità, i. n ou rtikvi Saut, essendo costituito da doglianze del tutto infondaterA-fronte delle censure di mancanza di motivazione, infatti, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, accettando, in tal modo, la ricorrenza dei presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Molé era stato riconosciuto il promotore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento, insieme ai fratelli Rocco e Girolamo, e che, nonostante fosse detenuto dal 1999, aveva continuato a dirigere l'associazione per il tramite dei colloqui con i familiari. Il figlio Antonio e altri stretti familiari avevano subito condanne per il reato associativo e il nipote Rocco era stato arrestato nel 2020 per detenzione di oltre 500 kg di cocaina. Il fratello Girolamo, inoltre, era stato condannato per fatti commessi durante la detenzione. In modo ineccepibile pertanto il giudice di merito ha ritenuto che, in forza di tali circostanze, l'attività criminale del gruppo di riferimento, a base familistica, fosse perdurante. Nel provvedimento impugnato, infine, si evidenzia che la previsione contenuta nell'art. 41 bis Ord. pen. ha lo scopo di impedire che i collegamenti attuali, potenziali e quiescenti, si convertano in concreti contatti attuali, laddove i primi costituiscono la condizione propedeutica all'avvio e al ripristino o al consolidamento dei secondi, mentre il decreto del Ministro del 15.7.2020 ha evidenziato che molti colloqui segnatati avevano contenuti ambigui, come quello allegato alla nota del 21.12.2019 in cui Molè parla dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in Francia che era stato per molto tempo latitante. 1.3. Sul terzo motivo, la Corte in questa fase non può pronunciarsi, trattandosi di doglianza di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza che devono essere distintamente investiti con le forme previste con apposita istanza. Al contrario, il reclamo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenente tale denuncia è lo stesso di quello presentato ai sensi dell'art. 41 bis, ord. pen., che non può avere oggetto diverso da quello indicato da detta norma. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cass
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