CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 08289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto che il ricorso della parte pubblica venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, in accoglimento della istanza proposta in proprio da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 04/04/2025 in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, 648-ter.1 cod. pen. alla stessa ascritte in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di una complessa attività che aveva interessato la [OSCURATO:PERSONA], il Partena e la [OSCURATO:PERSONA], considerati gli specifici rapporti, istanze e concessioni di erogazioni, intercorsi con Agea e Ismea, il Tribunale ha ritenuto, in senso difforme dal primo giudice, che non sussistesse il fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. (reato presupposto del reato oggetto di imputazione provvisoria) in assenza di artifici e raggiri che, pur posti in essere (nell’ambito di dichiarazioni e omissioni ritenute decisamente opache e concordemente realizzate dai tre indagati), si potessero ritenere “causa efficiente” dei vantaggi patrimoniali individuati ed oggetto della successiva attività di autoriciclaggio. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta l’erronea e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente, dopo una ampia ricostruzione della attività di indagine espletata, delle circostanze di fatto emerse ed indicative di una complessa attività posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] (specificamente enucleate ai capi a) e b) della rubrica, capo a) artt. 81 cpv, 110, 640-bis cod. pen., quale reato presupposto del delitto di cui al capo b) della rubrica, artt. 81 cpv., 110, 648-ter.1 cod. pen.) quale persona a disposizione e con ruolo di sostanziale prestanome del Partena e della [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l’erronea interpretazione della legge penale da parte del Tribunale, che aveva escluso la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., quale presupposto del delitto di autoriciclaggio; in particolare, si censura il fatto che tale valutazione si era sostanziata nel non ritenere le condotte, pur riconosciute per come poste in essere, nella loro consistenza e opacità, causa efficiente dell’ingiusto vantaggio perseguito, mediante la concessione a titolo di contributo in conto capitale dalla ditta individuale Primula di [OSCURATO:PERSONA] di 590.320,08 euro, somma in seguito distratta con una serie di operazioni contrattuali e bancarie verso altri soggetti fisici e giuridici tutti riconducibili al Partena; contributo che veniva concesso nonostante sui terreni in questione ed oggetto della valutazione Agea gravasse il patto di riservato dominio a favore della Ismea, che a sua volta aveva concesso un intervento agevolativo (per finalità diverse) con dilazione trentennale del prezzo di cessione in favore sempre della ditta Primula di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha sottolineato come, nel complesso delineato, la valutazione del fumus in ordine alla truffa contestata doveva prendere la considerazione ex ante la portata dei raggiri, e tale valutazione non poteva essere condizionata da una eventuale negligenza, invece valorizzata dal provvedimento impugnato (con particolare riferimento alla condotta posta in essere dai funzionari addetti Ismea e Agea), della persona offesa dalla condotta posta in essere. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. 4.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso venga rigettato ed ha richiamato l’andamento del procedimento e i provvedimenti di dissequestro di somme da parte del G.i.p. di Caltanissetta (in relazione alle quali si procede per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001)in data 08/07/2025 e in data 21/07/2025 rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2.In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti di cautela reale è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cf., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo si è costantemente affermato che “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (così Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri,Rv. 278152-01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 3.Il Tribunale ha reso nel caso di specie una motivazione a carattere eccentrico ed ambiguo rispetto al tema devoluto, sostanzialmente apparente, e, dunque, in violazione di legge, senza tener conto del complesso delle ragioni argomentative esposte nel corposo provvedimento del giudice di primo grado, concentrandosi nella considerazione di elementi marginali, in evidente violazione di legge. 3.1. In tal senso è bene evidenziare come la motivazione del provvedimento impugnato abbia valutato esclusivamente elementi relativi al fumus della condotta di cui al capo a) della imputazione provvisoria, senza affrontare il capo b) e il necessario collegamento tra le due fattispecie per come formulate, rappresentando la condotta di cui al capo a) il necessario presupposto della condotta di cui al capo b) che aveva condotto alla apposizione del sequestro preventivo, oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dinnanzi al Tribunale del riesame. E, in questa stessa prospettiva, va rilevato come l’elemento risolutivo della valutazione del Tribunale è rappresentato dalla considerazione, ritenuta decisiva, secondo la quale le condotte prodromiche non rappresenterebbero la “causa efficiente” della condotta di autoriciclaggio di cui al capo b), concetto ambiguo ed aspecifico, che si scontra inevitabilmente dal punto di vista teorico con la mancata effettiva considerazione della ricorrenza di elementi tali da poter ritenere integrato il fumus del capo a) nel senso della idoneità della consapevole omissione riferita alla [OSCURATO:PERSONA] ad indurre in errore gli enti coinvolti nella complessa operazione riferibile al centro di interessi Partena-[OSCURATO:PERSONA] (della quale è lo stesso Tribunale a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] parte consapevole e utile elemento di raccordo quale sostanziale prestanome degli stessi). 3.2. Tale concetto di “causa efficiente” (così a pag. 16), senza che effettivamente siano stati valutati gli elementi posti a base del sequestro preventivo, è stato correlato ad una ulteriore considerazione, a sua volta parimenti ambigua e connotata da eccentricità rispetto alla imputazione provvisoria, che omette di considerare la correlazione tra capo a) e capo b) e che fa leva sulla “decisiva” mancanza di diligenza della persona offesa, con particolare riferimento al ruolo dei funzionari coinvolti nelle pratiche avviate dalla [OSCURATO:PERSONA] con Ismea ed Agea in chiaro rapporto di incompatibilità tra loro: e ciò anche tenuto conto delle richieste inoltrate e delle finalità dei due diversi enti, interpellati in modo consapevole dalla [OSCURATO:PERSONA], rispetto a due progetti oggettivamente incompatibili tra loro, circostanza che comprova la consapevolezza da parte della stessa quanto alla portata della omissione oggetto di imputazione. 3.3. È, dunque, mancata una verifica effettiva circa la ricorrenza delfumus del delitto di truffa quanto alla effettiva idoneità della omissione consapevole ad indurre in errore, elemento questo da correlare ad alcune successive considerazioni del Tribunale, che hanno oggettivamente evidenziato la presenza di una serie di rilevanti attività trasformative, sintomatiche ed indicative della ricorrenza di elementi integranti il fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (pag. 12 e seg.) con chiara emersione, del vantaggio ingiusto perseguito, rappresentato proprio dal Tribunale nel provvedimento impugnato, senza alcuna incertezza, dalla definizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dei propri rapporti debitori con l’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Siena. Il Tribunale, nel giungere a tali conclusioni, non ha considerato il costante principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di truffa anche per effetto di una condotta omissiva che induca in errore la persona offesa e produca danno in capo alla vittima (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv. 242649-01; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199-01): situazione - questa - chiaramente ricostruita dal provvedimento impugnato dove si è valorizzato che nulla veniva dichiarato in ordine alla pendenza di una richiesta relativa al progetto diretto ad ottenere il contributo Agea (v. pag. 10). Ciò posto, occorre considerare che appare rispettoso degli approdi ermeneutici di questa Corte il richiamo effettuato dalla parte ricorrente (nello stesso senso le conclusioni del Procuratore generale) al principio secondo il quale in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della [OSCURATO:PERSONA] postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048–01), sicché, come già evidenziato, il Tribunale ha fatto ricorso ad un concetto eccentrico, con argomentazioni in parte contraddittorie e in parte apodittiche (pur riconoscendo la portata di raggiro della omissione della [OSCURATO:PERSONA]) e non ha tenuto conto dell’ulteriore principio di diritto secondo il quale non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anche nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv. 280178-01; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283525- 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 1031 del 28/05/2025, Mambe, non mass.; Sez. 2, n. 52318 del 27/09/2016, Riva, Rv. 288960-01): vantaggio descritto nel provvedimento impugnato con esplicito richiamo a chiari comportamenti destinati alla trasformazione dello stesso, sebbene solo richiamati e non effettivamente correlati e valutati quanto al fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (si vedano in tal senso anche le considerazioni a pag. 17 dove il Tribunale ha affermato che “non si capirebbe bene neppure il motivo per il quale il contributo sarebbe stato versato indebitamente”, senza valutare il complesso degli elementi allegati e la necessaria correlazione tra gli stessi nella sequenza spazio temporale rispetto alle condotte imputate). 3.4. La motivazione risulta poi apparente, e dunque omessa, quanto alla considerazione del delitto di cui al capo b) della imputazione provvisoria. In tal senso, si deve osservare che sono stati esplicitamente richiamati, senza considerarne la effettiva portata, quanto al riscontro del fumus del delitto di autoriciclaggio, i contratti preliminari stipulati; contratti a cui hanno fatto seguitocondotte che sono state descritte, ma che non sono state conseguentemente valutate quali veri e propri illeciti trasformativi, risultando di fatto omessa qualsiasi effettiva considerazione e motivazione sul punto. Invero, si è costantemente affermato in giurisprudenza che, in tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 4.Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato con rinvio, ricorrendo la violazione di legge nel senso di un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, assunto in violazione di legge (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656- 01, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01). In sede di rinvioil Tribunale dovrà nuovamente valutare nell’ambito delle coordinate ermeneutiche appena richiamate la sussistenza di elementi a