CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ri corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ ordinanza indicata nel preambolo il T ribunale di Benevento , in funzionedi giudice del riesa me, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto annullarsi il d ecreto di convalida d el sequestro probatorio di « un fucile marca F ranchi calibro 12 , una custodia per fucile e 5 cartucce marca Winchestern. 7» , emesso dal P ubblico ministero in data 16 settembre 202 5 , per l’ipotesicontravvenzionale prevista dall’art. 703 cod. pen. Aragione della decisione osserva, con riferimento al fumus commissi deli cti , cheil decreto impugnato contiene adeguata motivazione , sia pure per relationem alleannotazioni della polizia giudiziaria , della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] , con lachiara indicazione di tutti gli estremi della ipotizzata fattispecie incriminatrice. Inparticolare, nell’atto di indagine si dà atto che il personale operante aveva sorpresoMarinello ad esplodere colpi di fucile da caccia verso volatili , ponendosi aduna distanza di circa sessanta metri dall ’ abitazion e del cittadino che , allarmato dalleesplosioni, aveva chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. Quantoalla strumentalità del sequestro all'accertamento dei fatti , i l Tribunale evidenziache i beni in sequestro , come indicato dal P ubblico ministero , devono necessariamente essere oggetto di accertamenti ulteriori per verificarne la provenienza,la funzionalità e l'uso legittimo . Inogni caso , anche laddove si ritenesse invalido il decreto di sequestro , non può,comunque, disporsi la restituzione dei beni in sequestro perché soggett i a confiscaobbligatoria, stante la contestazione di un reato concern ente le armi. 2.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi . 2.1.Con il primo deduce violazione degli artt. 253, comma 1, cod. proc. pen. inriferimento all’ a rt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 355 cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione. Lamentache il d ecreto di convalida del sequestro probatorio si è limitato ad indicare le norme di legge violate mentre, come affermato dalla preferibile giurisprudenzadi legittimità , avrebbe dovuto descrivere , sia pure concisa mente , la condotta criminosa ipotizzata , indicando le sue coordinate spazio - temporali , nonchéla natura dei beni d a vincolare e la loro relazione con l’ipotesi criminosa . Dal contenuto del decreto non si evince né l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati , né la finalità perseguitaper l’ accertamento dei fatti , pur trattandosi di elementi la cui precisa indicazione è sempre necessaria anche nel caso in cui il bene in sequestro costituisceil corpo del reato . 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 253, comma 1, cod. proc.pen. in riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. , rimarcando , in terminisovrapponibili alla precedente censura, che il decreto di convalida è del tuttosilente sulla descrizione d ei fatti attribuiti all’ indagato . CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1.È opportuno ricordare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emessea norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo o probatorioè previsto dall'art. 325 cod. proc. pen., comma 1, solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ( Sez. U , n. 25932 del 29/5/2009,Ivanov, Rv. 239692; S ez. U , n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Qualorail riesame abbia ad oggetto misure cautelari reali, il tribunale non può integraremotivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico diapplicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che,anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentatidalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo acui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinatodisposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez.2, n. 7258 del 27/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], 2020 , Rv. 278509 – 01 ). 2. Contrariamente a quanto sosten u to dal ricorrente , il provvedimento impugnatonon è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono state oggettodi illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta , sicché entrambii motivi , che s'incentra no sulla radica mancanza della motivazione del decretoex art. 355 cod. proc. pen. sia in ordine alla condotta criminosa addebitata siasulle finalità probatorie che giustificavano il mantenimento del vincolo , sono manifestamenteinfondati. Al riguardo , i l Tribunale ha pertinentemente osservato che il decreto di convalidaha descritto il fatto , sussunto nella contravvenzione di cui all’ a rt. 703 cod.pen., rinviando all e inequivocabili indicazioni contenute nell’ annotazione di polizia giudiziaria , ed ha indicato le ragioni del mantenimento del vincolo con affermazioni,che, per quanto gene rali , sono sufficientemente esplicative , ten u t o conto della natura delle cose in sequestro , necessariamente oggetto di accertamentisulla provenienza, funzionalità ed uso legittimo . 3.In ogni caso, il provvedimento impugnato , con argomentazioni assorbenti ed ineccepibili sul piano giuridico, ha ritenuto legittima la convalida , anche a prescinderedella completezza dell’apparato giustificativo del decreto del pubblico ministero, rilevando che il sequestro ha ad oggetto cose soggette a confisca obbligatoria. È,infatti, indubbio che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte,la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, non potendo essere adottata soltanto quando si accerti l'insussistenza del fatto o l'appartenenzaa persona estranea al reato stesso: secondo il disposto dell'art. 6 della L. 25 maggio 1975, n. 152, l'ablazione è obbligatoria poiché ha finalità preventivae non sanzionatoria, in quanto orientata ad impedire la circolazione non autorizzatadelle armi, oggetti in sé pericolosi per le caratteristiche di offensività chepresentano ( ex multis : Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez.1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015,P.G. in proc. Costantini, Rv. 265409). Conseguenzadi tali principi è che la res soggetta a confisca obbligatoria non può essere restituita in nessun caso all'interessato, anche quando sia stata sequestrata dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamenteprobatorie (cfr. Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013) [OSCURATO:PERSONA],Rv. 254508. Conformi: Sez. 1, n. 20502 del 18/10/2017, n.m.; Sez. 3, n. 17918del 06/12/2016 , dep. 2017 , P.M. in proc. Rena e Rami SHPK., Rv. 269628; Sez.2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente e altro, Rv. 269701) . Sutale punto decisivo, il ricorrente nulla oppone. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - peri profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C orte cost. , sent. n. 186del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che,in r agione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiarainammis