CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 1435/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 23/04/2024 R.G.N. 890/2021;Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.1. L’odierna ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA] di Napoli già a decorrere dal 2007 in forza di una serie dicontratti a tempo determinato e tale fase del rapporto si era conclusa nel2014 con la sottoscrizione di una conciliazione (24/11/2014) con la quale,a fronte della rinuncia a far valere la nullità dei contratti fino a quelmomento stipulati, la Fondazione le prometteva la stipula di un nuovocontratto a termine della durata di un anno con possibilità di deroga.Dopo la suddetta conciliazione erano intervenuti altri contratti atermine (il primo dal 25/11/2014 al 24/11/2016, il successivo dal01/12/2016 al 30/11/2019) che la Pappalardo aveva impugnato dinanzi alTribunale di Napoli in quanto asseritamente nulli ed invalidi per essereprivi del requisito della temporaneità, per saldarsi in un unico rapportosenza soluzione di continuità, per superamento della durata massima eper assenza di clausola giustificativa.In realtà, prima del ricorso di primo grado, era intervenuta nel 2016(13/07/2016) altra conciliazione relativa al contratto con inizio in data25/11/2014 e scadenza 24/11/2016 cui aveva fatto seguito la stipuladell’ulteriore contratto della durata di tre anni dal 01/12/2016 al30/11/2019.La ricorrente aveva, però, sostenuto che l’effetto della conciliazione(risoluzione consensuale il 24/11/2016 e stipula di un nuovo contratto di36 mesi con decorrenza 01/12/2016 e scadenza 30/11/2019) avesse difatto introdotto una proroga del termine del contratto del 2014, già aventescadenza il 24/11/2016, con conseguente abusività per superamento delladurata massima.RGN 22272/2024Pag.2Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026Aveva, pertanto, chiesto la dichiarazione di nullità del termine appostoal contratto stipulato il 24/11/2014 con la [OSCURATO:PERSONA], laconversione del rapporto, la ricostruzione della carriera ed il pagamentodelle differenze retributive.2. Il Tribunale di Napoli rigettava le domande.Evidenziava, alla luce del petitum del ricorso, che l’oggetto del giudizioera circoscritto al contratto a termine stipulato in data 24/11/2014 (condecorrenza dal 25/11/2014) al quale si riferiva la conciliazione stipulatatra le parti in data 13/7/2016 e mai impugnata. Rilevava, inoltre, che ilricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 03/07/2019, dataalla quale il contratto a termine stipulato con decorrenza 01/12/2016 eraancora in corso.3. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione dellavoratore.In premessa, ribadiva che l’oggetto del giudizio andava individuatounicamente nella impugnazione del contratto del 24/11/2014 (condecorrenza dal 25/11/2014), e riteneva inammissibile, perché inviolazione dell’art. 437 cod. proc. civ., l’alterazione del thema decidendum.Esaminati, poi, entrambi i verbali di conciliazione del 24/11/2014 e del13/07/2016, escludeva che gli stessi contenessero una rinuncia adimpugnare il contratto a tempo determinato oggetto di causa perché laconciliazione del 2014 aveva ad oggetto solo pretese economiche, mentrequella del 2016 limitava la rinuncia ai contratti a termine stipulati dal 2000al 2013 e quanto a quello in corso (che era quello del 24/11/2014, poiprorogato - la sentenza contiene sul punto un errore materiale lì doveindica il contratto del 24/11/2016) ne prevedeva solo la risoluzione concontestuale nuova assunzione, a partire dal 01/12/2016 e sino al30/11/2019.Ciò premesso la Corte partenopea riteneva che: “la limitazione dellapretesa come emergente dalle conclusioni rassegnate nel giudizio di primogrado, l’avvenuta rinuncia all’impugnativa dei contratti a termini stipulatiRGN 22272/2024Pag.3Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026antecedentemente come risultante dai verbali di conciliazione esaminatinon impugnati, la decadenza dall’impugnativa del c.t.d. stipulato per ilperiodo 24.11.2014-24.11.2016, la proposizione del ricorso di primo gradoin pendenza dello svolgimento tra le parti del c.t.d. 1.12.2016-30.11.2019, costituiscono elementi che precludono a questa Corted’Appello qualsiasi indagine sulla sussistenza delle esigenze provvisorienon essendo ravvisabile, per le ragioni espresse, una fattispecie di“rinnovo” di c.t.d. in relazione alla quale valutare se la sequenza deicontratti era volta o meno a soddisfare esigenze temporaneedell’appellata”.4. Avverso detta pronunzia la lavoratrice ha proposto ricorso affidato aquattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta concludendoperché questa Corte voglia rinviare il giudizio alla pubblica udienza.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 113, 437 cod. proc. civ., degli artt. 1344 e1418 cod. civ, dell’art. 32 della legge n. 183/2010, dell’art. 6 della legge604/1966, dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, della clausola 5 dell’accordoquadro allegato alla direttiva 99/70/Ce – omesso rilievo d’ufficio dellanullità di protezione avverso la reiterazione abusiva dell’insieme deicontratti.Richiamati i principi enunciati da questa Corte in tema di rilievod’ufficio delle cause di nullità, il motivo sostiene che l’azione voltaall’accertamento della frode alla legge, quale norma imperativa di ordinepubblico sottratta alla disponibilità dei privati non solo non è soggetta aprescrizione (essendo di per sé una nullità assoluta ex art. 1418 cod. civ.,rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio), ma non potrebbenemmeno essere compatibile con l’istituto della decadenza (v. artt. 1322,RGN 22272/2024Pag.4Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026co. 2, 1344 e 1345 cod. civ.) per espressa volontà del legislatore e per lanatura stessa delle norme di protezione che vi sono a corredo. Invoca poi iprincipi affermati dalla giurisprudenza della Corte in tema di frode allalegge.2. La censura, al di là della formulazione della rubrica, si incentra,sostanzialmente, sulla inapplicabilità dell’art. 32 della L. n. 183/2010 ed è,sotto questo profilo, infondata.Questa Corte ha, infatti, già affermato (v. Cass. n. 10335 del 19 aprile2025) che il termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966(come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non soloalle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001 - cui ilcomma 4, lett. a), del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - maanche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agliartt. 3 e 5 del medesimo D.Lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi ilsuddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al viziodenunciabile, in ragione dell’esigenza di favorire la certezza delle situazionigiuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimitàdell’apposizione del termine.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione incongruae contraddittoria ed errore percettivo.Afferma, nella parte argomentativa, che la reiterazione emergeva daglicod. proc. civ.Evidenza che la motivazione sarebbe frutto di errore percettivo degli4. Il motivo è inammissibile perché non denuncia in modo corretto ilvizio motivazionale né è chiaro se il vizio si riferisca alla motivazione o allaviolazione dell’art. 437 cod. proc. civ.Nel primo caso vale, in ogni caso, il principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la motivazione va apprezzataRGN 22272/2024Pag.5Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026in sé, senza che possa essere rilevante il rapporto con le risultanze dicausa.Nel secondo caso è sufficiente rilevare che, in tema di sindacato dilegittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico,principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, puòessere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (enei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omessoesame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella merainsufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che nonricorra l’ipotesi della cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter,commi 4 e 5, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 37382 del 21 dicembre 2022).Senza dire che l’errore determinato dall’inesatta percezione da partedel giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suoragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo,poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svistamateriale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fattopositivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quelfatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasigiudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., o n. 4 dello stesso comma, per violazionedell’art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensidell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 24395 del 3novembre 2020).5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia motivazionecontraddittoria.Assume che la motivazione sarebbe contraddittoria perché, da un lato,la Corte territoriale ha escluso che le conciliazioni riguardassero i contrattisuccessivi al 28/04/2013 (data di scadenza dell’ultimo contratto oggettodella conciliazione del 13/07/2016), dall’altro non ha rilevato cheRGN 22272/2024Pag.6Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026comunque quei contratti andavano apprezzati ai fini del superamento dellimite massimo.6. Il motivo è inammissibile.Quanto al vizio motivazionale valga quanto si è detto in ordine alsecondo motivo di ricorso.La censura, inoltre, è eccentrica rispetto alla complessiva ratiodecidendi della pronuncia, sostanzialmente incentrata sulla decadenza peril contratto del 2014 e sulla limitazione dell’oggetto del giudizio a quelcontratto.7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, dell’art. 6 della legge n.604/1966, dell’art. 32 della legge n. 183/2010.Il motivo argomenta lungamente sulla erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma che al momento della proposizionedel ricorso il rapporto del 2016 era ancora in corso e da ciò sembradesumere che quel contratto non poteva essere impugnato.8. Il motivo è infondato.Nella memoria la ricorrente richiama Cass. n. 3475 dell’11 febbraio2025 che ha condivisibilmente affermato che, a termini dell’art. 28 delD.Lgs. n. 81/2015, anche nella versione di cui alla pubblicazione sulla G.U.antecedente rispetto alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c)del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9agosto 2018, n. 96 che ha lasciato inalterato il primo comma dell’art. 28)l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con lemodalità previste dal primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966,n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto ed haprecisato che la norma individua il termine massimo per l’impugnazionema certo non prevede che si debba aspettare la cessazione del contrattoper impugnarlo nel ristretto ambito temporale che decorre tra la scadenzadel contratto ed il 120° giorno successivo alla scadenza stessa, benpotendo la parte ravvisare l’illegittimità del termine in corso di rapporto.RGN 22272/2024Pag.7Numero registro generale 22272/2024Numero sezionale 2971/2026Numero di raccolta generale 24133/2026Data pubblicazione 28/07/2026Tuttavia, nella fattispecie qui in esame, come evidenziato anche nellostorico di lite, la Corte territoriale ha in premessa circoscritto l’oggetto delgiudizio al solo contratto del 2014, rispetto al quale ha ritenuto maturatala decadenza, sicché, sia che la si consideri doppia ratio decidendi sia chesi legga come motivazione ad abundantiam, la questione relativaall’impugnazione del contratto del 2016 diviene inammissibile una voltaconsolidata la prima ratio.9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,n. 4315 del 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 22272/2024Pag.8