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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28748/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttivo di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attese le modalità complessive dell'azione e l'entità dell'offesa, posto che l'imputata non solo ha presentato ben due domande senza indicare il marito quale parte del nucleo familiare e a distanza di solo otto giorni l'una dall'altra ma ha anche riscosso indebitamente cinque mensilità di reddito di cittadinanza, per un importo netto pari ad euro 3.974,05; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttivo di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attese le modalità complessive dell'azione e l'entità dell'offesa, posto che l'imputata non solo ha presentato ben due domande senza indicare il marito quale parte del nucleo familiare e a distanza di solo otto giorni l'una dall'altra ma ha anche riscosso indebitamente cinque mensilità di reddito di cittadinanza, per un importo netto pari ad euro 3.974,05; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris