CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKA GJERG3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria difensiva nell'interesse del Leka, pervenuta in data 5/9/2024; considerato che l'unico motivo oggetto del ricorso del Leka, che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 14-15 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina di cui ai capi 9) e 10), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 12-13 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore