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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27124/2026

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5/1976avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Palermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] conclusioni con le quali ha chiesto la dichiarazione di inammissibilitàdei ricorsi.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha conclusocon note scritte per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Palermo (a) confermava la condanna di AntonioCanzoneri per i reati previsti dagli artt. 612, comma 2, cod. pen. 635, secondocomma, n. 1) cod. pen., oltre che della contravvenzione prevista dall'art. 4, l.110 del 75; (b) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reatoprevisto dall'art. 612, comma 2, cod. pen.2.

Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 612, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla conferma della responsabilità per il reato di minaccia aggravata: ladecisione sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata provata la sussistenzadella minaccia; la vicenda oggetto di giudizio indicherebbe solo la vivacitàrelazionale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa.2.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente aquanto dedotto, la Corte d'appello ha fornito una motivazione ineccepibile inordine alla sussistenza della minaccia rilevando che il tenore ed il contenuto delleespressioni usate dagli imputati fossero connotati da chiaro ed inequivocabileintento intimidatorio ed avessero una concreta capacità costrittiva (pag. 7 dellasentenza impugnata);2.2. violazione di legge (art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'“esposizione allapubblica fede” dei veicoli danneggiati: non sarebbe stato accertato se ci fosse ilcontrollo dei proprietari o di terzi addetti alla sorveglianza.2.2.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente aquanto dedotto, la Corte d'appello, confermando le valutazioni contenute nellasentenza di primo grado, rilevava che le autovetture danneggiate fosseroparcheggiate sulla “pubblica via” quindi in un luogo che, secondo le massime diesperienza, è esposto alla pubblica fede senza che con l'atto d'appello fosserostati allegati elementi concreti che consentissero di ritenere che su tale via vifossero sistemi di controllo che garantissero un immediato intervento delproprietario delle autovetture o delle forze dell’ordine;2.3. violazione di legge (art. 4 l. 110 del 1975) e vizio di motivazione: laconferma della responsabilità sarebbe stata decisa senza la prova del “porto”dell’oggetto atto ad offendere sul luogo dei fatti.2.3.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di primogrado con ricostruzione confermata dalla Corte d'appello rilevava che la barrautilizzata per il danneggiamento era stata rinvenuta all'interno di una delleautovetture danneggiate e che la persona offesa aveva visto il [OSCURATO:PERSONA] mentrecolpiva la Audi A3 danneggiata con tale strumento;2.4. violazione di legge (art. 538 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alle statuizioni civili: la motivazione sarebbe carente in ordine ai criteri diidentificazione della somma da destinare al risarcimento.2.4.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente aquanto dedotto, entrambi i giudici di merito hanno effettuato la quantificazionedel danno ricorrendo a criteri equitativi, ritenendo che il danno “materiale” -che coinvolgeva i danni inferti a due autovetture - fosse di tremila euro mentrequello morale ammontasse a duemila euro: si tratta di una valutazioneequitativa che non presenta alcuna illogicità manifesta ed è coerente con leemergenze processuali sicché non si presta ad alcuna censura in questa sede;2.5. violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego di concessionedelle circostanze attenuanti generiche.2.5.1.

Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto la Corted'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che ledimostrata dai ricorrenti e l'assenza di qualsiasi comportamento resipiscente:anche in questo caso non si rilevano fratture logiche nella motivazionecontestata che, invece, risulta del tutto coerente sia con le emergenzeprocessuali che con le consolidate linee ermeneutiche tracciate dalla Corte dilegittimità.3.

Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:3.1. violazione di legge (art. 612 cod. pen.) e vizio di motivazione: laconferma della responsabilità per il reato di minaccia sarebbe illegittimo inquanto non sarebbe stata provata la sussistenza di un'azione minatoria a leiriconducibile; dalle dichiarazioni della vittima risulterebbe infatti che la ricorrentesi sarebbe limitata a riferimenti generici privi di concreti contenuti minatori.3.1.1.

Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolvenella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove giàaccuratamente esaminate da entrambi i giudici di merito che, con valutazioneconforme, hanno ritenuto sussistente un'azione minatoria congiunta da parte deiricorrenti, seppure effettuata con condotte agite in successione;3.2. violazione di legge (artt. 538 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alle statuizioni civili: mancherebbe un'adeguata motivazione in ordine aicriteri adottati ai fini della quantificazione del danno.3.2.1.

La doglianza, analoga a quella proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, lamotivazione sulla quantificazione del danno sussiste e riposa su una valutazioneequitativa sia del danno morale che di quello materiale che non si presentaaffatto illogica ma, anzi, coerente con le emergenze processuali e con lemassime di esperienza.4.

All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

I ricorrenti devono essere condannati in solido allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile che - tenuto conto dei parametri vigenti - liquida in complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/1976avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Palermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] conclusioni con le quali ha chiesto la dichiarazione di inammissibilitàdei ricorsi.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha conclusocon note scritte per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Palermo (a) confermava la condanna di AntonioCanzoneri per i reati previsti dagli artt. 612, comma 2, cod. pen. 635, secondocomma, n. 1) cod. pen., oltre che della contravvenzione prevista dall'art. 4, l.110 del 75; (b) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reatoprevisto dall'art. 612, comma 2, cod. pen.2. Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 612, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla conferma della responsabilità per il reato di minaccia aggravata: ladecisione sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata provata la sussistenzadella minaccia; la vicenda oggetto di giudizio indicherebbe solo la vivacitàrelazionale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa.2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente aquanto dedotto, la Corte d'appello ha fornito una motivazione ineccepibile inordine alla sussistenza della minaccia rilevando che il tenore ed il contenuto delleespressioni usate dagli imputati fossero connotati da chiaro ed inequivocabileintento intimidatorio ed avessero una concreta capacità costrittiva (pag. 7 dellasentenza impugnata);2.2. violazione di legge (art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'“esposizione allapubblica fede” dei veicoli danneggiati: non sarebbe stato accertato se ci fosse ilcontrollo dei proprietari o di terzi addetti alla sorveglianza.2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente aquanto dedotto, la Corte d'appello, confermando le valutazioni contenute nellasentenza di primo grado, rilevava che le autovetture danneggiate fosseroparcheggiate sulla “pubblica via” quindi in un luogo che, secondo le massime diesperienza, è esposto alla pubblica fede senza che con l'atto d'appello fosserostati allegati elementi concreti che consentissero di ritenere che su tale via vifossero sistemi di controllo che garantissero un immediato intervento delproprietario delle autovetture o delle forze dell’ordine;2.3. violazione di legge (art. 4 l. 110 del 1975) e vizio di motivazione: laconferma della responsabilità sarebbe stata decisa senza la prova del “porto”dell’oggetto atto ad offendere sul luogo dei fatti.2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di primogrado con ricostruzione confermata dalla Corte d'appello rilevava che la barrautilizzata per il danneggiamento era stata rinvenuta all'interno di una delleautovetture danneggiate e che la persona offesa aveva visto il [OSCURATO:PERSONA] mentrecolpiva la Audi A3 danneggiata con tale strumento;2.4. violazione di legge (art. 538 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alle statuizioni civili: la motivazione sarebbe carente in ordine ai criteri diidentificazione della somma da destinare al risarcimento.2.4.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente aquanto dedotto, entrambi i giudici di merito hanno effettuato la quantificazionedel danno ricorrendo a criteri equitativi, ritenendo che il danno “materiale” -che coinvolgeva i danni inferti a due autovetture - fosse di tremila euro mentrequello morale ammontasse a duemila euro: si tratta di una valutazioneequitativa che non presenta alcuna illogicità manifesta ed è coerente con leemergenze processuali sicché non si presta ad alcuna censura in questa sede;2.5. violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego di concessionedelle circostanze attenuanti generiche.2.5.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto la Corted'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che ledimostrata dai ricorrenti e l'assenza di qualsiasi comportamento resipiscente:anche in questo caso non si rilevano fratture logiche nella motivazionecontestata che, invece, risulta del tutto coerente sia con le emergenzeprocessuali che con le consolidate linee ermeneutiche tracciate dalla Corte dilegittimità.3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:3.1. violazione di legge (art. 612 cod. pen.) e vizio di motivazione: laconferma della responsabilità per il reato di minaccia sarebbe illegittimo inquanto non sarebbe stata provata la sussistenza di un'azione minatoria a leiriconducibile; dalle dichiarazioni della vittima risulterebbe infatti che la ricorrentesi sarebbe limitata a riferimenti generici privi di concreti contenuti minatori.3.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolvenella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove giàaccuratamente esaminate da entrambi i giudici di merito che, con valutazioneconforme, hanno ritenuto sussistente un'azione minatoria congiunta da parte deiricorrenti, seppure effettuata con condotte agite in successione;3.2. violazione di legge (artt. 538 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alle statuizioni civili: mancherebbe un'adeguata motivazione in ordine aicriteri adottati ai fini della quantificazione del danno.3.2.1. La doglianza, analoga a quella proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, lamotivazione sulla quantificazione del danno sussiste e riposa su una valutazioneequitativa sia del danno morale che di quello materiale che non si presentaaffatto illogica ma, anzi, coerente con le emergenze processuali e con lemassime di esperienza.4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. I ricorrenti devono essere condannati in solido allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile che - tenuto conto dei parametri vigenti - liquida in complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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