CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18283/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale PEC -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) che la Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso la cartella di pagamento n. 26920110015975182 con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. le ingiunse un debito complessivo iscritto a ruolo di euro 131.682,29 per tributi vantati dall’Agenzia delle Entrate. La curatela eccepì la tardività della notifica non effettuata nei termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’opposizione venne respinta. La decisione venne quindi impugnata e la C.T.R. accolse l’appello. Venne affermato in particolare che “risulta ex actis che il giudizio in questione ha ad oggetto una specifica cartella - la n. 26920110015975182 - pacificamente notificata oltre i termini decadenziali di legge, a nulla rilevando la notifica di altra cartella alla società in bonis della quale, peraltro, come contestato da parte appellante, non si conosce il contenuto.” Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tre motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione ultra petitae apparente in violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c. nonché per errata e contraddittoria pronuncia sulle deduzioni delle parti in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza è censurata perché “con motivazione nulla, ultra petita, apparente, erronea e in violazione di legge, ha ritenuto, ancorché non dedotto dalle parti in corso di causa in difformità alle risultanze processuali, che nel caso in esame fossero state notificate due distinte cartelle, la prima alla società in bonis, la seconda alla curatela fallimentare e, con incomprensibile ragionamento, ha richiamato il potere della A.F. di emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento al disposto dell’art. 43 d.P.R n. 602/1973.” La sentenza della C.T.R., quindi, “con motivazione ultra petita e, comunque, apparente non ha esplicitato l’iter logico e giuridico che l’ha portata ad affermare che nel caso di specie si versi in ipotesi di doppia emissione di ruoli e cartella”. La circostanza, peraltro, è stata “oggetto di specifica confutazione” e “smentita del plano dalle allegazioni documentali al fascicolo già in primo grado”. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa e apparente motivazione in violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. In particolare, con la seconda doglianza si osserva che con motivazione nulla, erronea, contraddittoria ed apparente la sentenza ha ritenuto che non fosse conosciuto il contenuto della cartella notificata alla società in bonis, omettendo di esaminane e motivare in relazione analitiche controdeduzioni dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché in relazione alle prove documentali in atti. 3.Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa ed apparente motivazione in violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. Il giudice nell’accogliere l’appello della curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ritenuto, con motivazione apparente, che la cartella opposta dalla curatela non fosse la stessa cartella notificata tempestivamente alla società in bonis sull’erroneamente presupposto di fatto e di diritto oggetto di specifica deduzione e contestazione tra le parti, che le cartelle fossero diverse. Il giudice avrebbe, in particolare, omesso l’esame di un fatto decisivo, emergente dal mero confronto degli estratti di ruolo n. 2011/550092 e n. 2011/250287, costituito dalla identità tra le la cartella notificata a [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e quella notificata alla curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, afferendo, tutti sotto differenti sfaccettature, alla nullità della sentenza per apparenza della motivazione. I motivi sono fondati. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, n. 13248 del 2020; Cass., Sez. 6^-5, n. 8400 del 2021; Cass., Sez. 6^-5, n. 9288 del 2021, Sez. 5^ n. 9627 del 2021; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 2022). La motivazione èinoltre apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, ovebasata su una affermazione generale e astratta (Cass.Sez. 3. N. 4166 del 2024) ovvero, anche quando graficamente esistente, non reca alcuna argomentazione che consenta di conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. La motivazione è altresì apparente laddove non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Nella specie, il giudice di merito ha dapprima richiamato la giurisprudenza di questa Corte, Cass. n. 222221 del 2019, in tema di recupero di somme erroneamente oggetto di sgravio che afferma la possibilità per l’Agenzia di emettere una nuova cartella nel rispetto dei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Si è quindi affermato, solo ed esclusivamente, che “risulta ex actis che il giudizio in questione ha ad oggetto una specifica cartella - la n. 26920110015975182 - pacificamente notificata oltre i termini decadenziali di legge, a nulla rilevando la notifica di altra cartella alla società in bonis della quale, peraltro, come contestato da parte appellante, non si conosce il contenuto”. Tale affermazione non consente in alcun modo di comprendere l’iter motivazionale del giudice di merito, in relazione alla specifica vicenda posta al vaglio del giudice di merito così come emergente nella ricostruzione dallo stesso effettuata nonché le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’appello proposto dalla ricorrente, anche alla luce delle contestazioni da questa mosse e della documentazione versata in atti. Di talché, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che quantificherà altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di s