CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoYvonne Messi con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1002/2020depositata il 25/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Nel 1976, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Luigi, figli di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a [OSCURATO:SOCIETA] il 9/7/1958, richiedevano e ottenevano una licenzaedilizia dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di poter edificare, presso il cimiterodel predetto Comune, una cappella gentilizia intitolata alla memoria del lo-ro congiunto [OSCURATO:PERSONA].1.1 a seguito di formale rilascio della licenza per le opere edilizie, lacappella veniva completata nel 1977, anno della prima tumulazione. Daquel momento la famiglia Belometti ne ha pacificamente esercitato il dirit-to d'uso, .1.2 Con missiva datata 26/09/2008, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] richiedevaalla famiglia Belometti il pagamento della somma di € 9.600,00, da ver-sarsi in quattro rate di pari importo, quale canone-tariffa per il rinnovodella cappella “[OSCURATO:PERSONA]”, specificando che, contestualmente alsaldo dell'ultima rata, avrebbe rilasciato formale contratto di concessione.1.3 In ottemperanza alla richiesta di pagamento, [OSCURATO:PERSONA],nell'interesse degli altri contitolari della cappella gentilizia, effettuava iversamenti richiesti.1.4 Nel dicembre 2009, il Comune convocava i proprietari per comu-nicazioni “relative alla cappella gentilizia” e, nel corso dell'incontro, rap-presentava loro la necessità di versare ulteriori € 6.400,00, sostenendoche, da una verifica effettuata, aveva appurato l'esistenza di ulteriori loculie che, quindi, la somma inizialmente corrisposta non era sufficiente per ilrinnovo della concessione. Tale ulteriore richiesta veniva poi confermataaltresì per iscritto.1.5 Con missiva datata 15/02/2010 e protocollata dal Comune di Pa-losco al n. 1152 prot. in data 16/02/2010, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente eredi di [OSCURATO:PERSONA] e BelomettiLuigi, respingevano la richiesta di integrazione del pagamento, conespressa richiesta di immediata restituzione della somma già indebitamen-te percepita dal Comune. Invero, gli odierni ricorrenti rappresentavanoNumero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/2026che l'originaria concessione non era scaduta, essendo applicabile l'art. 53,comma 7, del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:SOCIETA],che determinava in anni 99 dalla data di tumulazione del primo defunto ladurata della concessione.1.5 Il Comune, tuttavia, ometteva di restituire la somma; per taleragione, suddetti sigg.ri Belometti adivano il Tribunale di Bergamo chie-dendo, previo accertamento della durata novantanovennale del diritto disuperficie e/o diritto all'uso perpetuo della cappella gentilizia, la condannadel Comune alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della somma di €9.600,00, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.1.6 Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 807/2016, dichiarava lagiurisdizione del Giudice ordinario, accoglieva la domanda attorea e, perl'effetto, condannava il Comune alla restituzione della somma di €9.600,00 oltre interessi legali, rigettava la domanda riconvenzionale avan-zata dal Comune, e condannava l'Amministrazione al pagamento dellespese di lite.2. Avverso tale pronuncia, proponeva appello il Comune di [OSCURATO:SOCIETA],chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione delgiudice Grdinario; nel merito, il rigetto delle domande accolte in primogrado, con condanna alle conseguenti restituzioni.2.1 La Corte d'appello di Brescia, pronunciandosi con sentenza n.1002/202, pubblicata in data 25/09/2020, accoglieva parzialmente l'ap-pello, annullava la sentenza di prime cure, dichiarava la giurisdizione delGiudice amministrativo e rinviava al T.A.R. Brescia.2.2. In particolare, la Corte d'appello rilevava che il diritto sul sepol-cro trae origine da una concessione amministrativa di beni demaniali,avente carattere traslativo e idonea a creare nel privato un diritto sogget-tivo perfetto soltanto nei rapporti interprivatistici, ma soggetto ad affievo-limento nei confronti dell'Amministrazione ogniqualvolta quest'ultimaeserciti poteri valutativo‑discrezionali connessi alla gestione dell'area cimi-Numero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/2026teriale. Rammentava inoltre che i contratti della P.A. devono essere stipu-lati a pena di nullità in forma scritta, forma richiesta non soltanto per laconclusione dell'atto, ma anche per ogni sua successiva modificazione,non potendo ammettersi condotte concludenti o comportamenti meramen-te attuativi quali fonti di concessione o proroga. Da ciò derivava l'impossi-bilità di riconoscere la concessione cimiteriale di fatto ipotizzata dagli atto-ri. La Corte d'appello precisava altresì che, ai fini della giurisdizione, il cri-terio dirimente è costituito dal petitum sostanziale, da determinarsi sullabase della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.Ad avviso del Giudice d'appello, dall'atto introduttivo degli attori sievinceva che l'oggetto della contestazione non atteneva a un'obbligazionepatrimoniale (indennità, canoni o corrispettivi), bensì alla legittimitàdell'esercizio del potere di concessione da parte dell'Amministrazione, inquanto gli attori lamentavano l'avvio del procedimento di rinnovo trenten-nale in luogo del riconoscimento della pretesa concessione novantanoven-nale ex art. 53, comma VII, Reg. [OSCURATO:PERSONA] 1998. La domanda,dunque, investiva il momento genetico del rapporto concessorio, in quantosi contestava la correttezza dell'inquadramento amministrativo della cap-pella funeraria e la scelta adottata dal Comune nella determinazione delladurata della concessione. La posizione degli attori era connotata da intrin-seca cedevolezza, trattandosi di situazioni soggettive riferite a beni deldemanio comunale che richiedono il costante bilanciamento con l'eserciziodei poteri pubblicistici. Pertanto, la controversia rientrava nell'ambito dellagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133,comma 1, lett. b), cod. proc. amm., riguardando atti e provvedimenti re-lativi a rapporti di concessione di beni pubblici e non essendo circoscrittaad aspetti meramente patrimoniali.3. Avverso detta sentenza, pubblicata il 25/9/2020, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, notificato ilNumero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/202623/3/2021 ed affidato a quattro motivi di impugnazione, illustrati da me-moria, cui ha resistito con tempestivo controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].CONSIDERATO CHE4. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la controversia at-tratta nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sebbene ladomanda avesse ad oggetto esclusivamente la restituzione di somme in-debitamente richieste dal Comune a titolo di canone di rinnovo della con-cessione cimiteriale, tema puramente patrimoniale afferente a un dirittosoggettivo e rientrante, dunque, nella giurisdizione del Giudice ordinario.5. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione dell'art. 353 cod.proc. civ, per avere la Corte illegittimamente disposto il rinvio al TAR diBrescia, non ricorrendone i presupposti: il primo Giudice aveva infatti af-fermato la propria giurisdizione e non negata, come richiesto invece dallanorma ai fini della translatio iudicii.6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., della violazione e/o falsa applicazione delloart. 53, comma VII, del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune diPalosco, lamentando che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'esistenza ela durata novantanovennale della concessione cimiteriale, abbia poi con-cluso per l'infondatezza della domanda restitutoria.7. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 53, comma VII, del Re-golamento di [OSCURATO:PERSONA] del 1998 del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], nonché laviolazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fat-to decisivo del giudizio, rappresentato dalla esistenza di un atto scritto dicostituzione della concessione cimiteriale, nonché la violazione dell'art.Numero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/2026360, comma 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa pronun-cia. Rappresentano che la Corte d'appello, pur richiamando il principio se-condo cui “i contratti degli [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulati a pena dinullità in forma scritta”, ha escluso l'esistenza di un accordo scritto, men-tre “non manca affatto un atto scritto che sancisce la concessione”, es-sendo “la stessa licenza di costruzione (…) a dichiarare la titolarità dell'a-rea in capo ai richiedenti. In tema di riparto di giurisdizione, spetta al Giu-dice ordinario la cognizione della vertenza relativa alla richiesta di integra-zione del canone già versato per il rilascio di una concessione cimiterialeperpetua, il cui importo sia determinato in base a una tabella di aggior-namento, approvata dal comune senza far uso di poteri autoritativi o di-screzionali a tutela di interessi generali, trattandosi di controversia dalcontenuto meramente patrimoniale, sottratta alla giurisdizione esclusivadel Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b),c.p.a.”, con rinvio, quanto alla durata, all'art. 53, comma VII, del Regola-mento di [OSCURATO:PERSONA] del 1998.8. Il primo motivo è fondato.8.1. Premesso che ai sensi dell'art. 374, comma 1, ultima parte,cod. proc. civ., le Sezioni semplici della Corte di cassazione possono cono-scere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo ne-cessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime sisiano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specificocaso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibilidi rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (da ultimoCass. 7152/2025), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che “intema di riparto di giurisdizione, spetta al Giudice ordinario la cognizionedella vertenza relativa alla richiesta di integrazione del canone già versatoper il rilascio di una concessione cimiteriale perpetua, il cui importo sia de-terminato in base a una tabella di aggiornamento, approvata dal comunesenza far uso di poteri autoritativi o discrezionali a tutela di interessi ge-Numero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/2026nerali, trattandosi di controversia dal contenuto meramente patrimoniale,sottratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensidell'art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.”8.2.Posto il criterio applicabile per la individuazione della giurisdizio-ne, deve osservarsi che la Corte d'appello, dopo avere enunciato il requisi-to della necessaria forma scritta per la concessione con cui è attribuito ildiritto di sepoltura privata su area di cimitero pubblico, ha esplicitamentericonosciuto che nel caso di specie tale atto scritto non è mai esistito, peressere configurabile come affermato dal primo giudice una “concessionecimiteriale di fatto” (cfr. pag. 9 della sentenza, secondo cpv.); al contem-po, però, il Giudice d'appello , diversamente dal primo Giudice, ha ritenutoinammissibile la possibilità di una manifestazione implicita o di meri com-portamenti concludenti, con ciò implicitamente accertando l'inesistenza diun atto amministrativo attributivo dell'uso. Ebbene poiché la fattispecieravvisata dalla Corte territoriale è, in altri termini, quella di un rapporto difatto sulla cui base i sigg.ri Belometti hanno agito per il pagamento delloindebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., previo l'accertamento del loro di-ritto all'uso ed utilizzazione della cappella gentilizia, deve ritenersi che lamateria rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario e non in quella delGiudice amministrativo, come affermato nella sentenza impugnata.9. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione dellasentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.10. Va quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in di-versa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversaNumero registro generale 8275/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 17078/2026Data pubblicazione 31/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino