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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41867/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata dal 17/09/2019 al 20/09/2019 e, successivamente, di arresti domiciliari applicati dal 21/09/2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., in quanto l'istante era stato ritenuto partecipe di un sodalizio criminale al quale avrebbe apportato introiti economici attraverso attività illecite e agevolato mediante il pagamento di tasse e mutui per conto degli associati; il tutto in forza di ordinanza cautelare emessa dal GIP procedente e annullata da parte del Tribunale del riesame di Lecce per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.

In particolare, ha rilevato che - nell'ordinanza applicativa, confermata sul punto dal Tribunale del riesame - si dava atto dell'esistenza, nel territorio di Carmiano e di altri paesi della provincia di Lecce, di una compagine mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, dagli atti di indagine, era quindi emerso che il Coppola aveva effettuato pagamenti fraudolenti on line in favore di soggetti intranei al predetto contesto mafioso nonché prestato servizi di vario tipo nei confronti dello stesso Nocera e di altri sodali dell'associazione, evincendosi dalle conversazioni intercettate la sussistenza di costanti rapporti con gli associati e la sua "messa a disposizione" in favore degli stessi partecipi, elementi di fatto peraltro ammessi dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia; ha quindi ritenuto i suddetti elementi come indice di un comportamento gravemente imprudente e negligente e tale da ingenerare il fondato sospetto dell'inserimento nella predetta associazione malavitosa, pertanto ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente.

Ha dedotto che, in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza cautelare disposto dal Tribunale del riesame, si era di fronte a un caso di ingiustizia "formale", con la conseguenza che il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave non poteva ritenersi rilevante quando, come nel caso di specie, l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura fosse avvenuto sulla base dei medesimi elementi originariamente valutati in sede di ordinanza cautelare; deducendo quindi come, nel caso in esame, la Corte territoriale non potesse valutare la riconoscibilità dell'indennizzo sulla base del predetto elemento ostativo.

Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla rivalutazione di elementi indiziari già vagliati dalle autorità procedenti e in riferimento al presupposto ostativo della colpa grave; ha dedotto che, in considerazione della accertata carenza di gravità indiziaria, la condotta extraprocessuale o processuale del ricorrente non poteva essere valutata ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo e che la Corte territoriale aveva indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quelle del Tribunale del Riesame e del GIP, adottata in sede di provvedimento di archiviazione; deducendo come le asserite frequentazioni ambigue potesse rilevare solo in presenza di un accertata complicità con gli associati.

Con il terzo motivo ha dedotto l'errata applicazione di regole giuridiche in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in riferimento all'art.314 cod.proc.pen. e all'art.92 cod.proc.civ.; ha dedotto che la fondatezza dell'originaria domanda di riconoscimento dell'indennizzo doveva ritenersi ostativa alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, peraltro non giustificata anche alla luce della condotta processuale tenuta dal Ministero resistente.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con conseguente e logico assorbimento dell'esame di quelli restanti.2.

Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore, per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce del 04/09/2019, misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari all'esito dell'interrogatorio espletato ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen.; che il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 08/10 - 21/11/2019, ha annullato il provvedimento applicativo, ritenendo insussistente il presupposto costituito dai gravi indizi di colpevolezza; che, con provvedimento del 29/11/2019, a seguito della richiesta del P.m., il GIP procedente aveva disposto l'archiviazione del procedimento.

3. Ciò premesso, si verte nell'ipotesi di ingiustizia della detenzione di carattere "formale" regolata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen., attesa l'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dichiarata dal Tribunale del riesame.

Va quindi evocato il principio posto dalla Sezioni Unite, secondo il quale «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); nell'occasione, peraltro, la Corte ha tuttavia precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038), tanto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neanche tenere conto, in sede di commisurazione dell'indennizzo, della eventuale colpa lieve del richiedente (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091

4. Nel caso di specie la Corte di Appello ha espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela e che al suddetto annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame è quindi seguita l'archiviazione del procedimento.

Non vi è pertanto alcuna possibilità di identificare un comportamento dell'istante, avente una efficienza causale o concausale rispetto all'adozione della misura; difatti come esplicitato dal citato principio espresso dalle Sezioni Unite, poiché in tal caso «si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo».

Ne consegue che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla condotta del ricorrente, essendo la medesima - sul piano logico-giuridico - comunque incompatibile con la totale autonomia dell'errore del giudice procedente, che ha colto indizi di reità in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l'adozione della cautela.

La Corte di Appello, pertanto, ha erroneamente ritenuto che in presenza di un'ipotesi di ingiustizia formale connotata dalla assenza di gravità indiziaria ab origine si debba e possa prendere in considerazione la condotta eventualmente colposa dell'istante.

5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che dovrà quindi valutare la domanda spiegata dall'odierno ricorrente sulla base delle argomentazioni sopra esplicitate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata dal 17/09/2019 al 20/09/2019 e, successivamente, di arresti domiciliari applicati dal 21/09/2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., in quanto l'istante era stato ritenuto partecipe di un sodalizio criminale al quale avrebbe apportato introiti economici attraverso attività illecite e agevolato mediante il pagamento di tasse e mutui per conto degli associati; il tutto in forza di ordinanza cautelare emessa dal GIP procedente e annullata da parte del Tribunale del riesame di Lecce per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta. In particolare, ha rilevato che - nell'ordinanza applicativa, confermata sul punto dal Tribunale del riesame - si dava atto dell'esistenza, nel territorio di Carmiano e di altri paesi della provincia di Lecce, di una compagine mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, dagli atti di indagine, era quindi emerso che il Coppola aveva effettuato pagamenti fraudolenti on line in favore di soggetti intranei al predetto contesto mafioso nonché prestato servizi di vario tipo nei confronti dello stesso Nocera e di altri sodali dell'associazione, evincendosi dalle conversazioni intercettate la sussistenza di costanti rapporti con gli associati e la sua "messa a disposizione" in favore degli stessi partecipi, elementi di fatto peraltro ammessi dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia; ha quindi ritenuto i suddetti elementi come indice di un comportamento gravemente imprudente e negligente e tale da ingenerare il fondato sospetto dell'inserimento nella predetta associazione malavitosa, pertanto ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen., in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente. Ha dedotto che, in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza cautelare disposto dal Tribunale del riesame, si era di fronte a un caso di ingiustizia "formale", con la conseguenza che il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave non poteva ritenersi rilevante quando, come nel caso di specie, l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura fosse avvenuto sulla base dei medesimi elementi originariamente valutati in sede di ordinanza cautelare; deducendo quindi come, nel caso in esame, la Corte territoriale non potesse valutare la riconoscibilità dell'indennizzo sulla base del predetto elemento ostativo. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla rivalutazione di elementi indiziari già vagliati dalle autorità procedenti e in riferimento al presupposto ostativo della colpa grave; ha dedotto che, in considerazione della accertata carenza di gravità indiziaria, la condotta extraprocessuale o processuale del ricorrente non poteva essere valutata ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo e che la Corte territoriale aveva indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quelle del Tribunale del Riesame e del GIP, adottata in sede di provvedimento di archiviazione; deducendo come le asserite frequentazioni ambigue potesse rilevare solo in presenza di un accertata complicità con gli associati. Con il terzo motivo ha dedotto l'errata applicazione di regole giuridiche in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in riferimento all'art.314 cod.proc.pen. e all'art.92 cod.proc.civ.; ha dedotto che la fondatezza dell'originaria domanda di riconoscimento dell'indennizzo doveva ritenersi ostativa alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, peraltro non giustificata anche alla luce della condotta processuale tenuta dal Ministero resistente. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con conseguente e logico assorbimento dell'esame di quelli restanti.2. Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore, per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce del 04/09/2019, misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari all'esito dell'interrogatorio espletato ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen.; che il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 08/10 - 21/11/2019, ha annullato il provvedimento applicativo, ritenendo insussistente il presupposto costituito dai gravi indizi di colpevolezza; che, con provvedimento del 29/11/2019, a seguito della richiesta del P.m., il GIP procedente aveva disposto l'archiviazione del procedimento. 3. Ciò premesso, si verte nell'ipotesi di ingiustizia della detenzione di carattere "formale" regolata dall'art.314, comma 2, cod.proc.pen., attesa l'accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dichiarata dal Tribunale del riesame. Va quindi evocato il principio posto dalla Sezioni Unite, secondo il quale «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); nell'occasione, peraltro, la Corte ha tuttavia precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038), tanto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neanche tenere conto, in sede di commisurazione dell'indennizzo, della eventuale colpa lieve del richiedente (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993; Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091 4. Nel caso di specie la Corte di Appello ha espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela e che al suddetto annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame è quindi seguita l'archiviazione del procedimento. Non vi è pertanto alcuna possibilità di identificare un comportamento dell'istante, avente una efficienza causale o concausale rispetto all'adozione della misura; difatti come esplicitato dal citato principio espresso dalle Sezioni Unite, poiché in tal caso «si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo». Ne consegue che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla condotta del ricorrente, essendo la medesima - sul piano logico-giuridico - comunque incompatibile con la totale autonomia dell'errore del giudice procedente, che ha colto indizi di reità in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l'adozione della cautela. La Corte di Appello, pertanto, ha erroneamente ritenuto che in presenza di un'ipotesi di ingiustizia formale connotata dalla assenza di gravità indiziaria ab origine si debba e possa prendere in considerazione la condotta eventualmente colposa dell'istante. 5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che dovrà quindi valutare la domanda spiegata dall'odierno ricorrente sulla base delle argomentazioni sopra esplicitate. P.Q.M
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