CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 31154/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2482/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, V ia Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale di Milano; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,Via L udovisi 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2448/2021,pubblicata il 27/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso apposita ingiunzione del 9.12.1016, c on la quale il Comune di Milano gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di euro 9.420,00, sulla base di presupposta ordinanza sindacale che si assumeva essere stata notificata il 19 luglio 2012, deducendo la nullità e,comunque , l'invalidità o inefficacia dell'ingiunzione opposta per omessa, preventiva e necessaria notificazione dell'ordinanza con la quale l'ente avrebbe azionato la propria pretesa. L'opponente avevadedotto che il 14 luglio 2009 la polizia locale gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 114/1998 per omessa comunicazione al Comune di apertura di esercizio di vicinato, settore alimentare, con preparazione di alimenti e bevande; che, a seguito del deposito di scritti difensivi e della richiesta di audizione, era stato sentito il 2 luglio 2012 senza che fosse seguito alcun provvedimento; che, avendo formulato istanza di accesso agli atti, il 6 febbraio 2017 aveva ottenuto una visualizzazione dell'ingiunzione, ma non dell'ordinanza asseritamente notificata il 19 luglio 2012, oltre a copia dell'avviso di ricevimento della relativa notificazione del quale aveva disconosciuto la sottoscrizione. Si costituiva il Comune di Milano, chiedendo il rigetto della domanda dell'opponente,sostenendo che il Pugliese era autorizzato a svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante; che il 14 luglio 2009 la polizia locale aveva accertato da parte del Pugliese la violazione dell'art. 7, comma 1 d.lgs. 114/1998 per omessa comunicazione al Comune di apertura di esercizio di vicinato, settore alimentare, con preparazione di alimenti e bevande con posizionamento di un autonegozio e di una struttura fissa nella fascia di rispetto prospiciente lo stadio, area a disposizione esclusiva del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto , soggetta alla normativa relativa al commercio su area privata; che con ricorso al sindaco il Pugliese aveva contestato il verbale e ne aveva chiesto l'annullamento e il 2 luglio 2012 si era svolta la sua audizione; che con ordinanza-ingiunzione del 12 luglio 2012 il Comune aveva confermato la validità dell'accertamento e determinato la sanzione in euro 5.200,00; che, a fronte della infruttuosa intimazione di pagamento, il Comune aveva emesso l'ingiunzione impugnata dal Pugliese; l a citata ordinanza del 12 luglio 2012 era stata notificata al Pugliese e da lui ricevuta come risultava dalla sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento. Alla prima udienza Pugliese era stato autorizzato a presentare domanda di querela di falso della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'ordinanza del 12 luglio 2012. Era stata disposta consulenza tecnica grafologica: il consulente tecnico d'ufficio aveva concluso nel senso che, esaminate le scritture di comparazione e i saggi grafici di Pugliese e svolto il confronto comparativo con l'avviso di ricevimento prodotto dal Comune, “è possibile affermare che la firma [OSCURATO:PERSONA] apposta sul citato avviso di ricevimento non è riconducibile alla mano dell'attore, risulta infatti apocrifa, quindi apposta da mano aliena”. Il Tribunale di Milano, dopo aver accertato che la firma “[OSCURATO:PERSONA]” sull'avviso di ricevimento non era riconducibile alla mano dell'opponente e avere ritenuto ammissibile la querela di falso, riteneva, tuttavia, che l’ accertamento derivante da tale procedimento non fosse idoneo a contrastare la pretesa creditoria del Comune poiché nessuna attestazione era stata resa dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica. 2. La sentenza n. 8495/2019 del Tribunale di Milano veniva impugnata da Pugliese e la Corte di appello di Milano, con la sentenza 2448/2021, acco glieva il gravame e, rilevando la fondatezza della querela di falso, a ccertava la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica dell’ordinanza sindacale del 12 luglio 2012 e, per l'effetto , revoca va l' opposta ingiunzione di pagamentodel 9.12.2016. Ad avviso della Corte d'appello la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale che l'art.2700 c.c. attribuisce alle attestazioni di pubblico ufficiale; non essendo controversa l'ammissibilità della querela di falso avverso la firma apposta sull’avviso di ricevimento, nel caso di specie la presunzione di coincidenza tra soggetto che aveva ricevuto la sottoscrizione e il destinatario dell'atto, presunzione che sussiste fino a querela di falso, erastata vinta dalla prova contraria, avendo l'appellante dimostrato - a mezzo, per l’appunto, di querela di falso accolta con decisione passata in giudicato (interno) - di non avere ricevuto l'atto presso il luogo di residenza, essendo apocrifa la firma apparentemente a lui riferibile; l'accoglimento della querela di falso – ha proseguito la Corte d’appello – determina la nullità della notificazione medesima essendovi incertezza assoluta circa la persona a cui è stata effettuata, cosicché la procedura esecutiva per la riscossione delle entrate patrimoniali aveva preso avvio da un titolo che non era stato notificato al destinatario ; dall ’ a ccertata falsità della sottoscrizione risultante apparentemente apposta al momento della notificazione dell'ordinanza sindacale discende va quindi - ha concluso il giudice d’appello – la fondatezza dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento che ne rappresentava il correlatoatto consequenziale. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Milano. Ha resistitocon controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Milano denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 890/1982 in relazione all’art. 2700 c.c. e degli artt. 160 e 221 c.p.c.; violazione del principio della “conoscibilità” degli atti di cui all’art. 1335 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): si osserva che la sentenza impugnata ha attribuito valore di pubblica fede a un accertamento, l'identità del firmatario, che l'agente postale non aveva il potere di effettuare; l'agente postale non era tenuto a eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna; si era, così , accolta la querela di falso e d era stata accertata la falsità della firma senza che controparte avesse indicato in modo specifico le ragioni e gli elementi di prova del preteso falso ideologico relativo alla effettiva consegna da parte del portalettere dell'atto all'indirizzo di residenza; era rimasto così violato il principio di conoscibilità dell'atto, in base al quale quando questo perviene all'indirizzo del destinatario si intende conosciuto a prescindere dall'effettiva conoscenza. 1.1) Il motivo è infondato. Il ricorrente non considera che, nell’ipotesi d i querela di falso (come esperita nel caso in esame da [OSCURATO:PERSONA] ) all’esito del cui procedimento è rimasta accertata e, quindi, dichiarata – in via definitiva - apocrifa la firma apposta all’avviso di ricevimento, la querela non può ritenersi diretta ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensì anche l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire relativa all’intervenuta consegna dell’atto a mani proprie del destinatario ai sensi dell’art.138 c.p.c.(cfr. per tutte Cass. n. 9062/2025). Il destinatario di un avviso di ricevimento, che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha infatti l’onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (v. Cass. n. 14574/2018 e, da ultimo , Cass. n. 16640/2025). Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, propriamente impugnato l’avviso di ricevimento (con contestazione dell’autenticità della sua apparente sottoscrizione) a mezzo di querela di falso, dall’esito del cui giudizio è risultato – con statuizione passata in giudicato - che la firma sullo stesso appostavi era apocrifa. Conseguentemente, è risultata provata la mancata esecuzione della legittima notificazione dell’ordinanza sindacale del 12 luglio 2012 che costituiva il presupposto dell’ingiunzione di pagamento impugnata dalPugliese. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha accolto il gravame del Pugliese e, quindi, l’opposizione dallo stesso formulata, revocando l’ingiunzione di pagamento sopravvenuta , in via consequenziale,il 9 dicembre 2016 (v. Cass. SU, n. 5791/2008) . 2. Il ricorso va,quindi, rigettato. 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel presente giudizio in favore del controricorrente , che si liquida no in euro 2.700, 00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto