CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto di [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/12/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro, investita del gravame sia di [OSCURATO:PERSONA] sia del pubblico ministero, ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato nei confronti del proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rientrando [OSCURATO:PERSONA] nelle categorie della pericolosità qualificata di cui all'art. 4, lettere a) e b), d. Igs. n. 159 del 2011, mentre aveva respinto la richiesta di confisca. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 1, 11 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e 129 cod. proc. pen. Anzitutto il ricorrente contesta l'affermazione contenuta a pagina 18 del decreto impugnato e sostiene che la diaria mensile e il rimborso spese percepiti dal proposto come consigliere regionale non rientrino nel concetto di reddito e si duole del fatto che la Corte di appello non spieghi in che misura le somme percepite, a tale titolo, negli anni 2005-2010 incidano sul quadro reddituale maturato tra il 1997 e il 2017 e come tali somme possano giustificare l'acquisto dei beni di cui si domanda la confisca. In secondo luogo il ricorrente insiste sul fatto che vi sono indizi della provenienza delittuosa delle seguenti somme di denaro: - euro 33.691,00, quale ingiusto profitto del reato di abuso di ufficio contestato nell'ambito del processo penale n. 4971/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro; - euro 150.696,06 per la vendita di olio di oliva biologico ed euro 114.244,91 quale contributo ottenuto dalla Regione Calabria, trattandosi di profitto del reato di truffa aggravata e autoriciclaggio, contestati a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo penale n. 736/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Paola. Per tale ragione non si potrebbe ricondurre questi importi tra le entrare lecite del proposto, come invece ha fatto il giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sentenze n. 321 del 2004, n. 80 del 2011 e n. 106 del 2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (cfr. per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).3. Il Pubblico ministero impugna il rigetto della richiesta della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che rappresenta l'esito di una doppia pronuncia sfavorevole. 3.1. In linea generale va osservato che i due motivi di ricorso - neppure riconducibili, al di là della loro enunciazione, a una violazione di legge - costituiscono la esatta riproduzione dei medesimi motivi di gravame, sui quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua risposta. L'apparato motivazione costituito dagli argomenti del decreto di primo e di secondo grado che si saldano insieme, non può certo dirsi inesistente o apparente, come risulta dal tenore stesso del ricorso che, pur richiamando l'inosservanza dell'art. 125, cod. proc. pen., contesta la bontà dei motivi che sostengono la decisione (che addirittura trascrive in ricorso, sia pure parzialmente) così dimostrando come la motivazione sia certamente esistente, pur non condivisa. 3.2. Il primo motivo è, per un verso, generico e, per altro verso, manifestamente infondato. 3.2.1. È generico nella parte in cui si limita a riproporre la tesi della non computabilità, tra i redditi leciti, delle somme percepite dal proposto, nella veste di consigliere regionale, a titolo di diaria mensile e di rimborso spese per l'uso del mezzo proprio, nel quinquennio 2005-2010. Sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno già evidenziato che le somme conseguite da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 3 del 1996 non erano soggette a rendicontazione o a vincolo di destinazione. L'affermazione, non smentita né in sede di deduzioni del CTP, né in sede di gravame (cfr. pag. 18 decreto impugnata), non è stata adeguatamente contrastata neppure con il presente ricorso che si esaurisce nella assertiva enunciazione di un principio astratto già superato. La doglianza, inoltre, è manifestamente infondata laddove sostiene che il decreto non si preoccupa di valutare l'incidenza di tali introiti nel quadro reddituale maturato tra il 1997 e il 2017 ai fini della proporzionalità degli acquisiti censiti; dato che il decreto impugnato richiama lo schema ricostruttivo contenuto a pag. 19 del decreto del Tribunale, con il quale il ricorrente evita di misurarsi. 3.3. Il secondo motivo è anch'esso generico. 3.3.1. Anzitutto non si confronta con un dato evidenziato dalla Corte di appello: la pertinenza degli argomenti coltivati rispetto alla categoria di pericolosità in valutazione. [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) d Igs. n. 159 del 2011 in ragione de:- il coinvolgimento nel processo penale denominato "Omnia", all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in via definitiva, per il reato di scambio elettorale politico-mafioso; - gli esiti degli accertamenti confluiti nel processo c.d. "Nepetia", che, pur conclusosi con una pronuncia assolutoria, ha fatto emergere come fatto storico la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan Gentile, al quale il proposto si era rivolto per ricevere appoggio elettorale. I profitti dei reati di abuso di ufficio e truffa non hanno connessione con tale categoria di pericolosità e potranno essere appresi all'esito del relativi processi. 3.3.2. In secondo luogo la censura si incentra sul travisamento della prova per omissione, che, essendo vizio della motivazione, non è deducibile con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione (cfr. sopra paragrafo 2). 3.3.3. Infine la doglianza non tiene conto che la Corte di appello si è fatta carico di esaminare la dedotta illiceità dei profitti, mettendo in luce, come, allo stato attuale dei processi, non ne sia emersa la provenienza illecita: - gli emolumenti percepiti a titolo di attività lavorativa si raccordano ad un'opera effettivamente prestata, di talché difettano elementi a sostegno della ipotesi di abuso di ufficio; - all'esito del subprocedimento cautelare non sono emersi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, di talché il compendio dell'azienda agricola produttrice di olio deve reputarsi acquisito, allo stato, con denaro di provenienza lecita. 4. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inamm