CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOpRo avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, apparentemente formulato sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà prospettato con riferimento ad una alternativa, e come tale non consentita, contestazione in punto di fatto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né il dirimente dato normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate, né l'argomentata spiegazione contenuta nella motivazione della decisione impugnata, ove espressamente si afferma, sulla base delle ivi richiamate emergenze probatorie, che l'ingente quantitativo di stupefacente oggetto del procedimento de quo era stato in effetti acquistato dal Silvestri ed era inidoneo ad integrare un'ipotesi di spaccio di lieve entità; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna C