CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 22233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31093/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' EVA; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],ROMANO E UGO, ANAS, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 218/2018depositata il 12/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo sito nel Comune di Rosarno, convennero in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in qualità di impresa concessionaria per ivi sentir accertare il loro diritto a percepire il risarcimento dei danni arrecati al fondo di loro comune proprietà, in seguito ad esproprio del fondo, nelle parti non interessate direttamente dai lavori e consistenti in danni alle piante, all’impianto di irrigazione, ai canali di scolo etc. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposta la chiamata in causa dell’Anas, rigettò la domanda con sentenza impugnata dai proprietari del fondo. A seguito di impugnazione della sentenza davanti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] quest’ultima riformò la sentenza di primo grado e, diversamente dal primo giudice, ritenne che spettava il risarcimento richiesto nonostante gli accordi transattivi con i quali gli appellanti avevano rinunciato ad ogni pretesa avendo percepito una indennità di esproprio concordata. L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante propone ricorso innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi. I proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’Anas resistono con separati controricorsi ed i primi con memoria, all’impugnativa, di cui chiedeva il rigetto, siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C.in liquidazione in persona del legale rappresentante lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cc, nonché per violazione della clausola contenuta nel verbale amichevole di accordo, parte 1^, 3 ^ linea del 24.08.1993. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C.in liquidazione in persona del legale rappresentante lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perchè la Corte di Appello ha omesso di considerare che il verbale di concordamento delle indennità sottoscritto in data 24/8/1993 conteneva una rinuncia ad ogni risarcimento e pertanto nulla spettava ai proprietari del fondo. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 161, 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per mancata esposizione delle ragioni di diritto poste a base della decisione. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito riscontro in ordine all’eccezione di intervenuta rinuncia al risarcimento dei danni contenuta nel verbale di accordo amichevole del 24.08.1993, nonchè nella correlata dichiarazione liberatoria, così violando l’art. 360 comma 1 n. 5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denunciala violazione dell’art. 100 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile la domanda dei coniugi Barone, per carenza di interesse ad agire conseguente alla asserita sottoscrizione dell’accordo amichevole e alla correlata quietanza liberatoria più volte citati in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Con il sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2967cc., nonché degli articoli 100, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, per non avere la Corte di Appello ritenuto l’Anas in qualità di committente e proprietario della strada unico responsabile dei danni cagionati ai proprietari. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per il secondo terzo e quarto motivo,da esaminare congiuntamente, rimanendo assorbiti gli altri motivi , e dovendo essere rigettati , per quanto si dirà successivamente, i motivi sesto,settimo ed ottavo. Infatti nella specie, la impresa ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano escluso che l’accordo amichevole sottoscritto dalle parti comprendesse anche i danni derivanti dalla violazione del principio del neminem laedere e conseguentemente che la quietanza di pagamento relativa al pagamento dell’indennità potesse avere efficacia liberatoria anche in ordine al chiesto risarcimento. Nel caso che ci occupa infatti i Giudici d’Appello, , premessa la distinzione tra art. 46 legge 2359 del 1865 ed art. 2043 cc, hanno ritenuto che il diritto all'indennizzo previsto dall' art. 46 della l. n. 2359 del 1865 riguarda i danni che possano derivare al privato nell’ambito di un procedimento espropriativo in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica, e che si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato, sicché richiede, quale necessario presupposto, che il compimento dell'opera determini un danno di carattere permanente; invece in forza dell’art.2043 cc spettano al proprietario i danni alla parte di fondo a lui rimasta e danneggiata in virtù di un comportamento illecito . I giudici di merito hanno poi distinto i danni ricompresi nell’indennità espropriativa già liquidata, da quelli derivati in conseguenza dell'inosservanza nell'esecuzione dell'opera pubblica delle specifiche norme di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità dell'altrui patrimonio, risarcibili invece ai sensi dell’art. 2943 c.c. in ragione del permanere del dovere di osservanza del fondamentale principio del neminem laederee ritenuto spettanti questi ultimi. L’interpretazione dell’accordo amichevole sopra citato resa dalla Corte territoriale non è tuttavia conforme al tenore letterale dello stesso, e la Corte territoriale non ha spiegato con adeguata e logica motivazione perché tale accordo non copre anche i danni derivanti a parti dei fondi di proprietà dei controricorrenti non direttamente interessate dai lavori che siano conseguenti alla violazione delle norme di diligenza in capo all’appaltatore, come sarebbe stato accertato in esito all’istruttoria compiuta sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. E’ vero che risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo. Non ignora questo Collegio che l'interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni ( ; ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Tuttavia nel caso in esame la sentenza impugnata non spiega con motivazione logica ed adeguata il motivo per cui l’accordo amichevole del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non comprendeva anche i danni alla parte residua del fondo quantificati e liquidati dalla sentenza impugnata incorrendo così in quel difetto di motivazione definito nella costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014) come mancato esaudimento del cd. minimo costituzionale richiesto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Quanto poi agli ultimi tre motivi di ricorso relativi alla carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] occorre chiarire che l’Impresa concessionaria, in quanto delegata a svolgere l’incarico in nome proprio seppure per conto dell’ANAS, si era assunta l’onere, ex art. 17 del contratto di appalto, di curare tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie “per il perfezionamento delle espropriazioni e delle connesse occupazioni…” e di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare danni a beni pubblici e privati. Poiché la sentenza impugnata ha accertato che il fatto dannoso è direttamente collegabile ad un errore esecutivo dei lavori da parte dell'impresa Persia (che a sua volta aveva affidato in subappalto delle opere alla Impresa di [OSCURATO:PERSONA], la cui curatela fallimentare è rimasta intimata nel presente in giudizio), che non ha adottato gli accorgimenti idonei per evitare il corretto deflusso delle acque che si sono poi riversate nel fondo degli appellanti, è l’impresa Persia e non certo l’ANAS a dover rispondere dei danni. Né può presumersi una colpa in eligendo nella scelta dell'impresa da parte dell’ANAS, non risultando provato che la società appaltatrice non fosse adeguata per l'esecuzione delle opere. D’altra parte, l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”. In considerazione di quanto soprail ricorso deve essere accolto per il secondo il terzo e il quarto motivo, rigettati il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigettati il sesto, il settimo e l’ ottavo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accolto e rinvia alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]