CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 22618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 29/10/2024 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 29.10.2024, la Corte d’Appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale del la pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] le seguenti due sentenze: 1)sentenza della Corte di Appello diBologna del 2.3.2023 (irrevocabile il 17.5.2023) di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multaper il reato di cui all'art. 628 cod. pen.(commesso il 20.8.2022); 2) sentenza della Corte di A ppello di Bologna del 7.7.2023 (irrevocabile il 17.10.2023) di condanna alla pena di mesi sei di reclusioneper il reato di cui all'art. 495 cod. pen. ( commesso il 7.8. 2022 ). La Corte ha accolto la richiesta,in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato in altre due precedenti occasioni della sospensione condizionale della pena, che, dunque, è stata ulteriormente concessa in violazione dell'art.164 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. In particolare, il ricorrente rileva che dal fascicolo di esecuzione della Corte di Appello di Bologna risulta che non sia stato pregiudizialmente accertato se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice d ella cognizione al momento della terza e della quarta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non ha osservato il principio di diritto secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena è subordinata all'accertamento – per adempiere al quale deve acquisire il fascicolo del giudizio – che le cause os tative alla concessione risultassero al giudice della cognizione. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 18.2.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, perché si fonda sul presupposto congetturale e indimostrato che i giudici della cognizione abbiano illegittimamente concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale, pur in presenza della condizione ostativa di cui all’ultimo comma dell’art. 164 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Occupandosi dei limiti e delle modalità con cui la illegittima concessione della sospensione condizionale della pena nel giudizio di merito può essere rilevata nella fase esecutiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione: atal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio(Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 –01). Sotto questo peculiare profilo, l’odiernoricorrente non afferma che le cause ostative fossero note ai giudici della cognizione e che ciò nonostante essi abbiano riconosciuto egualmente il beneficio della sospensione condizionale per più di due volte; tuttavia, evidenziache nel fascicolo dell’esecuzione è presente solo la copia delle sentenze che hanno concesso la sospensione per la terza e per la quarta volta, sicché non si è nella condizione di verificare se il controllo sia stato effettivamente compiuto dal giudice dell’esecuzione. Il rilievo difensivo trova corrispondenza negli atti del fascicolo e, soprattutto, nello stesso provvedimento impugnato, nel quale non si dà atto di avere acquisito i fascicoli della cognizione, né si indicano in alternativa altri eventuali elementi di fatto di cui si sia tenuto concretamente conto per accertare positivamente che ai giudici della cognizione non fossero note le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Si tratta di un aspetto di sicura rilevanza, dal momento che, all'errore di diritto -che risulti eventualmente dagli atti -in cui sia incorso il giudice nella applicazione della sospensione condizionale della esecuzione della pena,dovrebbe porsi riparo mediante l'impugnazione, senza possibilità di rimedioin executivis. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, per un nuovo giudizio che faccia applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni uniten. 37345 del 2015sopra richiamata. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bolo