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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33835/2026

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nanza del 12/01/2026 della CORTE d'APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaroha revocato il beneficio dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, cheera stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con tre provvedimenti (ordinanze della Corted’appello di Bologna del 30/04/2009 e del 27/05/2015 e provvedimento delG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per aver egli commesso –entro il termine di cui all’art. 1 della suddetta disposizione normativa – un delittonon colposo, per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore adanni due, come da sentenza del 26/04/2023 della Corte di appello di Catanzaro(condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, per fatti posti inessere dal 2008 in permanenza).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., per violazione e falsa applicazione di legge, omessa, contraddittoria emanifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 79 Cost., alla legge241 del 2006 e, infine, all’art. 172 cod. pen., nella parte in cui è stato revocato ilbeneficio, nonostante il decorso di un periodo di tempo superiore ad anni dieci,dalla concessione dello stesso.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sulla prospettazione diprincipi di diritto che contrastano sia con il dato normativo, sia con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si veda Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015,Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzionedella pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione dellapena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, qualepresupposto della revoca del beneficio››).

Quanto alla asserita valenza delladiversa ordinanza di revoca dell’indulto, prodotta dalla difesa, la Corte territorialeha già chiarito trattarsi di provvedimento estraneo rispetto alla presentedecisione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 12/01/2026 della CORTE d'APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaroha revocato il beneficio dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, cheera stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con tre provvedimenti (ordinanze della Corted’appello di Bologna del 30/04/2009 e del 27/05/2015 e provvedimento delG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per aver egli commesso –entro il termine di cui all’art. 1 della suddetta disposizione normativa – un delittonon colposo, per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore adanni due, come da sentenza del 26/04/2023 della Corte di appello di Catanzaro(condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, per fatti posti inessere dal 2008 in permanenza).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., per violazione e falsa applicazione di legge, omessa, contraddittoria emanifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 79 Cost., alla legge241 del 2006 e, infine, all’art. 172 cod. pen., nella parte in cui è stato revocato ilbeneficio, nonostante il decorso di un periodo di tempo superiore ad anni dieci,dalla concessione dello stesso.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sulla prospettazione diprincipi di diritto che contrastano sia con il dato normativo, sia con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015,Maiorella, Rv. 261399 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel caso in cui l'esecuzionedella pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione dellapena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, qualepresupposto della revoca del beneficio››). Quanto alla asserita valenza delladiversa ordinanza di revoca dell’indulto, prodotta dalla difesa, la Corte territorialeha già chiarito trattarsi di provvedimento estraneo rispetto alla presentedecisione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris