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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 49036/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato con la quale, a differenza di quanto genericamente addotto con il ricorso, è stata data puntuale, coerente e corretta risposta ai motivi del gravame di merito, risposta rimasta estranea a critiche specifiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato con la quale, a differenza di quanto genericamente addotto con il ricorso, è stata data puntuale, coerente e corretta risposta ai motivi del gravame di merito, risposta rimasta estranea a critiche specifiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 49036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris