CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 16062/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2018 del GIP del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2018 secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 10 e 12 legge n. 497/1974, accertati il 13 aprile 2013, per avere egli detenuto gr. 98 di hashish e gr. 763 di marijuana, oltre ad alcune piantine di cannabis sativa, e una pistola scacciacani priva di tappo rosso. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due brevi motivi. 2.1 Con il primo motivo censura il difetto di motivazione della sentenza circa la insussistenza degli estremi per il proscioglimento «per mancanza dell'elemento psicologico del reato» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., estremi che invece emergevano dagli atti processuali e che erano idonei ad assolvere l'imputato «per non aver commesso il fatto». 2.2 Con il secondo motivo censura l'inosservanza della legge penale, per non avere il giudice dichiarato la «intervenuta prescrizione del reato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione presentata, quanto al primo motivo, avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata. Deve perciò applicarsi il principio dettato dalla corte di cassazione, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente. indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). 1.1 L'esame del secondo motivo, relativo alla mancata declaratoria della prescrizione dei reati, è precluso dalla inammissibilità del ricorso, secondo il costante principio dettato dalle Sezioni Unite: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.» (Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e successive). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», ar versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]