CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23012/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2231/15/2015, depositata in data 4 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 17/06/2013 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 071/2013/00921568/39 mediante la quale Cart. Pag. IRES- ALTRO 2001 si richiedeva alla contribuente il pagamento di € 393.758,80 ai fini IRES, IRPEF (ritenute alla fonte) e sanzioni. L’atto della riscossione originava dall’esito del controllo automatizzato (ex artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) effettuato dall’ufficio sulle dichiarazioni modello 770S/2010 presentata per il periodo di imposta 2009 e modello Unico/2010, entrambe presentate dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2009. 2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell’atto impugnato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 3759/11/2014, rigettava il ricorso della contribuente, confermava l’atto impugnato e compensava le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’ufficio, ribadendo la legittimità e fondatezza del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 2231/15/2015 , depositata in data 4 marzo 2015,la C.t.r. adita respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., rifacendosi alla pronuncia di prime cure, ha omesso di pronunciarsi sul contenuto effettivo della domanda del ricorrente con riferimento all’obbligo di inviare, preventivamente alle iscrizioni a ruolo, le comunicazioni di irregolarità. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente propone la medesima doglianza rappresentata nel primo motivo sotto il profilo dell’error in iudicando nonché l’impossibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla norma; segnatamente, della riduzione delle sanzioni nella misura del 10%. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la ricorrente la ricorrente propone la medesima doglianza rappresentata nel primo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione nella sua nuova formulazione: 2. I motivi, da trattare congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione afferendo tutti all’obbligo del contraddittorio preventivo, sono infondati. L'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997(Cass. N.13759/2016). Nella fattispecie in esame, non sussistevano –né sono stati dedotte – incertezze su quanto dichiarato dal contribuente e, conseguentemente, non vi era alcun obbligo di comunicazione preventiva all’emissione del ruolo, né, dunque, dall’omissione della comunicazione poteva derivare la riduzione delle sanzioni. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto