CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 12248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata e lo ha condannato per il solo reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è deducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata revoca delle statuizioni civili e della condanna al pagamento della provvisionale, oltre ad essere generico non è consentito in sede di legittimità, poiché il provvedimento con il quale il giudice di • merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990 Rv. 186722); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigjfere es iensore