CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 08540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24603/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il medesimo legale rappresentate, Fabio BONETTI, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: giorgio.tedesco(aordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in Roma (RM), V. [OSCURATO:PERSONA], n. 3/A; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 2669//17 depositata in data 02/10/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - le odierne parti ricorrenti impugnavano tre distinti Avvisi di accertamento con i quali l' Agenzia delle entrate recuperava maggiori Ires, Irap e Iva dovute, con riferimento all'anno di imposta 2009, dall'Associazione sportiva odierna ricorrente, a seguito del disconoscimento dell'applicabilità, nei suoi confronti, del regime fiscale di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, dall'art. 111 (oggi 148) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398; - la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio gravava tal pronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorrono a questa Corte l'Associazione sportiva in premessa indicata e il suo legale rappresentante con atto unico affidato a tre motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - le parti ricorrenti hanno notificato il ricorso per cassazione, ma «0 non lo depositavVmentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con . controricorso; Rilevato che: - i ricorrenti, dopo aver notificato il ricorso in data 6 aprile 2018, non hanno provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; non sussistono i requisiti per il c.d. "raddoppio" del contributo A - unificato per atti giudiziari (in ti:4_r_nini si vede Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Presidente u io Nap litan