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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 21543/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze avanzate da LEUCI Roberto tese ad ottenere, la prima, del luglio 2021, il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per regioni di salute, la seconda, del gennaio 2022, la detenzione domiciliare secondo la legge speciale sui collaboratori di giustizia.

In motivazione, il Tribunale ha reputato del tutto prematura la concessione della misura alternativa invocata, apparendo ancora necessario verificare l'affidabilità esterna del condannato e consolidare la recente scelta collaborativa del medesimo per un ulteriore e congruo periodo, prima dell'accesso a regimi alternativi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEUCI Roberto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze avanzate da LEUCI Roberto tese ad ottenere, la prima, del luglio 2021, il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per regioni di salute, la seconda, del gennaio 2022, la detenzione domiciliare secondo la legge speciale sui collaboratori di giustizia. In motivazione, il Tribunale ha reputato del tutto prematura la concessione della misura alternativa invocata, apparendo ancora necessario verificare l'affidabilità esterna del condannato e consolidare la recente scelta collaborativa del medesimo per un ulteriore e congruo periodo, prima dell'accesso a regimi alternativi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEUCI Roberto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris