CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Corte di appello di Messina ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello il 15 maggio 2020, in riforma integrale di quella con cui il Tribunale di Messina il 27 febbraio 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste, rispettivamente, di medico dì guardia interdivisionale e di medico specializzando in discipline chirurgiche, responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 13 gennaio 2013, in conseguenza condannandoli alla pena stimata di giustizia, ha assolto entrambi gli imputati, per non avere commesso il fatto. 2. Il ricorrente, richiamato il fatto storico, consistito nella somministrazione ad una paziente di un farmaco cui la stessa era allergica (predimesone), con conseguente causazione di lesioni alla stessa, impugna solo l'assoluzione del dr. Sciglitano, affidandosi ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione degli artt. 590 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea valutazione di prove, sia documentali e che testimoniali, di tipo decisivo acquisite, prove che sarebbero state travisate nella portata dimostrativa della responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il Requirente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici dì merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, una ricostruzione ed una valutazione alternative stimate soggettivamente preferibili. Né appare utilmente invocabile la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 6Ò6, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (v., tra le altre, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191- 02). In ogni caso, emerge la mancanza di interesse all'accoglimento del ricorso, poiché, essendo il reato contestato prescritto il 3 dicembre 2020 (fatto del 13. gennaio 2013 + sette anni e sei mesi = 13 luglio 2020 + 77 giorni di sospensione + ulteriori 66 giorni di sospensione di cui alla p. 2 della sentenza = 3 dicembre 2020), l'eventuale riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione non potrebbe determinare l'annullamento della sentenza. 4. Discenda la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss onate