CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 21 marzo 2025, il Tribunale di Torino avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen.Con ordinanza pronunziata il 30 giugno 2025, la Corte di appello di Torino hadichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato.La parte aveva presentato appello il 2 maggio 2025, mediante invio dimessaggio di posta elettronica certificata all’[OSCURATO:EMAIL] Corte territoriale aveva chiesto spiegazioni alla difesa in ordine all’utilizzodi una modalità di deposito non più consentita, atteso che l’art. 111-bis cod. proc.pen. (a decorrere dal 1° gennaio 2025) richiede che l'atto di appello devenecessariamente essere presentato mediante deposito telematico sull’appositoportale.La difesa aveva insistito per l'ammissibilità del gravame, richiamando ilregime eccezionale fatto salvo dalle «Linee guida (alla lettera E) per l'utilizzo delportale deposito atti penali» (sottoscritte il 17 marzo 2025 dal Presidente dellaCorte di Appello di Torino, dal Presidente del Tribunale di Torino, dal Procuratoredella Repubblica di Torino, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocatidi Torino e dal Presidente della Camera Penale del Piemonte occidentale e dellaVal d'Aosta), il regime normativo di cui all'art. 591 cod. proc. pen. e la previsionedi cui all'art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che «ilregime … di cui alle lett. E e F delle dette Linee guida, che riguarda i soli atti urgenti… ovvero i casi di malfunzionamento del portale, non ricorrevano nel caso dispecie», nel quale non erano state prospettate né la non corretta visibilità delprocedimento su portale né l’impossibilità di uso del portale. La difesa, peraltro,non aveva neppure assolto all'onere difensivo di cui all'ultimo capoverso delladetta lettera E («a mente del quale in tali casi, il difensore invierà anche una p.e.c.all'indirizzo di posta ordinaria dell'ufficio competente in ragione dell'attodepositato, segnalando il disservizio e l'avvenuto invio, insieme alla nomina,dell'atto urgente di volta in volta depositato») e di cui alla lett. F («a mente delquale il difensore è tenuto a evidenziare il mancato funzionamento del portale condichiarazione allegata all'atto in forma analogica»).2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che l’atto di appello, seppur trasmesso a mezzo posta elettronicacertificata e non attraverso il Portale telematico, sarebbe stato comunquedepositato in modo tempestivo presso la cancelleria competente, in data 2 maggio2025.La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto inammissibile l’appello, fondando lapropria decisione esclusivamente sulla modalità di trasmissione dell’atto.La difesa contesta tale impostazione, ritenendola manifestamente illogica, inquanto l’appello era stato comunque depositato per via telematica, seppur a mezzop.e.c., e in un contesto caratterizzato da persistenti disservizi del sistemainformatico. Al riguardo, rappresenta anche che il Presidente del Tribunale diTorino aveva inizialmente disposto la sospensione dell’utilizzo del sistemaoperativo APP 2.0 a causa di gravi malfunzionamenti e che, solo in data 27 marzo2025, aveva dichiarato superati tali problemi, ripristinando il regime ordinario adecorrere dal 14 aprile 2025, salvo i casi in cui il difensore avesse allegato unadichiarazione attestante il mancato funzionamento del portale, circostanza checonsentiva, in via eccezionale, il deposito tramite p.e.c.Secondo il ricorrente, i malfunzionamenti, sebbene formalmente dichiaratirisolti, continuavano a manifestarsi almeno in parte, rendendo irragionevole lascelta di sanzionare con l’inammissibilità un deposito effettuato con modalitàtelematica e tempestiva.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.Deve essere premesso che l’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba esseredepositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degliil principio generale dell’obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezionipreviste dall'art. 175-bis cod. proc. pen. Al secondo comma, impone che il sistemagarantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione, nonchél'identificazione del mittente e del destinatario, ponendo così le basi per un sistemadi comunicazione processuale fondato su criteri di sicurezza, tracciabilità eaffidabilità. Sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.,recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizione dell’impugnazione,quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso mediante raccomandata o telefax.È stato interpolato l'art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuovaformulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l'atto diimpugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato. In via residuale, esclusivamente nelle ipotesi diimpugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematicaconcorre con il deposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleriadel giudice, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 582 cod. proc. pen.La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un’articolata disciplina transitoriaanche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico.In particolare, per quanto qui rileva, l’art. 87 del citato decreto legislativo, alcomma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministrodella giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, lacomunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti delprocedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento,vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essereadottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione onotificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito,comunicazione e notificazione». Al comma 5, l’art. 87 prevede che le disposizionidell’art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo allapubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diversotermine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per letipologie di atti in esso indicati».In attuazione alla disciplina transitoria, l’art. 3 decreto del Ministero dellagiustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero dellagiustizia n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richiestee memorie, a partire dal 1° gennaio 2025, abbia luogo con modalità telematiche.Quest’ultimo decreto, in particolare, per quanto qui interessa, ha fissato nelladata del 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato – per ildeposito presso le Procure della Repubblica, le sezioni GIP e i Tribunali – di utilizzodelle modalità telematiche, tramite portale, per i soggetti esterni (avvocati,consulenti, parti private). Per i soggetti interni (magistrati, segreterie ecancellerie), l’obbligo è stato invece differito al 31 dicembre 2025, con laprevisione di deroghe transitorie per specifiche tipologie di atti e procedimenti.2. Nel caso in esame, relativo al deposito dell’atto di appello avverso sentenzadi primo grado, trova dunque applicazione la disciplina sopra richiamata, cheimpone – per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione – l’utilizzo esclusivodel portale telematico a partire dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioniespressamente previste dalla normativa.Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenutol'impugnazione inammissibile, atteso che essa è stata presentata successivamenteal 1° gennaio 2025 (il 1° ottobre 2025) e senza rispettare le modalità di depositotelematico previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. L’ordinamento, invero,prevede l’inammissibilità dell’impugnazione, nel caso di inosservanza dellemodalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen.L’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., infatti, prevede l’inammissibilitàdell'impugnazione (anche) quando non siano state osservate le disposizioni di cuiall’art. 582 cod. proc. pen., che, a sua volta, prevede che l'impugnazione debbaessere proposta mediante le modalità previste dall’art. 111-bis.3. Va sottolineato che la descritta disciplina è stata ritenuta conforme aiprincipi costituzionali in materia. In particolare, questa Corte ha già affermato che«è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sancisconol'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal depositotelematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudiceche ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge,in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicatedall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previstidall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa nonirragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione eaccelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazioneletterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il diritto di accessoalla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e nonlede il principio del «favor impugnationis» (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta,Rv. 289611).4. Va, infine, rilevato che le deduzioni relative al malfunzionamento delsistema risultano del tutto generiche e assertive. Il ricorrente, invero, non hafornito alcun elemento utile dal quale desumere tale malfunzionamento né,tantomeno, l’aveva rappresentato in sede di proposizione dell’appello, comerilevato dalla Corte territoriale, che aveva posto in luce anche come l’appellantenon avesse minimamente rispettato neppure quelle linee guida da lui stessoinvocate, che, in caso di malfunzionamento, richiedevano il rispetto di determinateformalità.Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.5. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]