CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 29/10/2019, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ed erronea applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen., nonché lamentando la conseguente violazione e la erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non esser stata pronunciata sentenza di proscioglimento, alla luce dell'evidente stato di necessità in cui aveva agito l'imputato. Il ricorrente, inoltre, si duole del vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei primi due motivi sopraindicati, tesi - peraltro ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una mera rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova versati nell'incarto processuale In tal senso, il ricorso finisce con il proporre solo argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - di univoca significazione - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di Corte di Cassazione - copia non ufficiale inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763). Con riguardo al terzo motivo di gravame, è opportuno rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 4:3952 del 13/04/2017, Pettinelli, rv. 271269; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato nonché al disinteresse mostrato in relazione all'osservanza della misura cui ere sottoposto, a conferma della di lui pericolosità sociale). Ne deriva che anche l'appena indicato motivo di doglianza va dichiarato manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso